Decreto 22 novembre 1991, n. 452 – Regolamento per l'assunzione di personale straordinario con mansioni di IV categoria nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto stabilisce le regole per l'assunzione di personale straordinario di IV categoria nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Definisce come le direzioni programmano il fabbisogno di personale e le procedure per la selezione e l'assunzione.
Per chi: L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento per il pubblico impiego che aspirano a mansioni di IV categoria.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto processuale
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- La programmazione annuale del fabbisogno di personale straordinario di IV categoria.
- Le modalità di richiesta di lavoratori alle sezioni circoscrizionali per l'impiego.
- Le procedure per richieste aggiuntive di personale in caso di esigenze eccezionali.
- La priorità di assunzione per i lavoratori già selezionati nell'anno successivo.
A chi si applica questa norma?
- L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
- I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento per il pubblico impiego che aspirano a mansioni di IV categoria.
Quali sono i punti chiave?
- Le direzioni centrali programmano il fabbisogno di personale straordinario su base annuale e nei limiti di bilancio.
- Le direzioni provinciali valutano le esigenze degli uffici e inoltrano richieste di lavoratori alle sezioni circoscrizionali per l'impiego.
- Richieste aggiuntive di personale possono essere fatte solo per esigenze eccezionali e imprevedibili, previa autorizzazione del direttore generale.
- Se il fabbisogno è inferiore a quanto comunicato, i lavoratori già selezionati hanno priorità di assunzione nell'anno successivo.
Diritto processuale
Testo della legge
Testo della legge
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DECRETO 22 novembre 1991, n. 452 Regolamento per l'assunzione di personale straordinario con mansioni di IV categoria nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. note:
Entrata in vigore del decreto: 25/3/1992 (GU n.58 del 10-03-1992) IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sugli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra indicato;
Visto l'art. 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, concernente l'assunzione di personale straordinario presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, concernente l'ordinamento degli uffici locali;
Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, concernente la nuova disciplina degli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti portalettere;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797, contenente disposizioni riguardanti l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, sulla eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, ed in particolare l'art. 16 in materia di assunzioni di personale presso le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici ivi indicati;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato di lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e in particolare l'art. 4, commi da 4- bis a 5, concernenti modifiche ed integrazioni all'art. 16 della sopracitata legge 28 febbraio 1987, n. 56;
Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, concernente modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi del citato art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1983, registro n. 10, foglio n. 261, con il quale le qualifiche funzionali ed i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ascritti, ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797 del 1981, alle rispettive categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 797/1981 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie e le riserve dei posti per il personale interno nei concorsi pubblici;
Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 17, foglio n. 260, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1984, n. 5627, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1985, registro n. 6, foglio n. 366, concernente modifiche delle qualifiche funzionali, dei profili professionali e delle modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali di cui ai citati decreti ministeriali numeri 4584 e 4833;
Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1988, n. 7844, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1989, registro n. 8, foglio n. 47, contenente modifiche al succitato decreto ministeriale n. 5627;
Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1989, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1990, registro n. 5, foglio n. 3, con il quale sono state disciplinate le modalità di svolgimento delle prove di selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la legge 25 ottobre 1989, n. 355, e in particolare l'art. 1, comma 12, concernente l'assunzione di personale straordinario per lo svolgimento di mansioni delle qualifiche comprese nella IV categoria secondo le modalità previste dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988;
Ravvisata la necessità di procedere alla determinazione dei criteri per l'attuazione del disposto di cui al citato art. 1, comma 12, della legge n. 355 del 1989, al fine di adattare alle peculiari esigenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni le procedure di avviamento a selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento per il pubblico impiego;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM/60732/4152 DL/CR del 23 agosto 1991);
ADOTTA il seguente regolamento:
Art. 1
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Per tali assunzioni - rispettate le riserve previste dalle leggi sul collocamento obbligatorio in vigore per le pubbliche amministrazioni e quella del 20 per cento a favore dei figli dei dipendenti o di ex dipendenti delle Aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione - i dirigenti degli organi periferici di cui al precedente comma sono tenuti a dare la precedenza agli iscritti in appositi elenchi provinciali e zonali degli aspiranti da compilarsi, sentito il parere delle commissioni consultive per il personale di cui all'art. 26 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, secondo i criteri fissati nei successivi commi.
Gli aspiranti all'assunzione dovranno presentare domanda agli organi periferici competenti tramite lettera raccomandata.
Sono iscritti in detti elenchi, secondo l'ordine di presentazione delle domande, da rilevarsi dal bollo postale sulle relative raccomandate, gli aspiranti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
Negli elenchi anzidetti hanno precedenza di iscrizione gli aspiranti che abbiano conseguito l'idoneità in concorsi banditi, rispettivamente, dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Al personale predetto, assunto ai sensi del primo comma del presente articolo, compete per le giornate di effettivo servizio il trattamento economico iniziale previsto per il personale non di ruolo di III e IV categoria, rispettivamente, per gli straordinari assunti con mansioni esecutive e con mansioni ausiliarie.
Il servizio prestato in qualità di impiegato o agente straordinario può essere valutato come titolo nei concorsi pubblici per l'accesso alle carriere esecutive ed ausiliarie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Inoltre, per esigenze impreviste ed indilazionabili e con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici hanno facoltà di reclutare operai con contratto di diritto privato, i quali non acquistano la qualifica di operai dello Stato.
Le disposizioni contenute nei commi primo e sesto del presente articolo sono estese anche alle assunzioni di personale straordinario presso gli uffici locali e sostituiscono le norme di cui ai primi due commi dell'art. 9 della legge 2 marzo 1963, n. 307.
Tutto il personale assunto a norma del presente articolo non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo complessivo superiore a novanta giorni nell'anno solare, decade di diritto dal servizio alla scadenza del periodo suddetto e non può essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione o di scadenza dal servizio.
Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 60 della legge 5 marzo 1961, n. 90".
Il comma 4- ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: "L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (relativo alle assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, n.d.r.),5 e dall'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (riguardante assunzioni temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici, n.d.r.), nonché in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unità sanitarie locali".
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Categoria I: Attività semplici.
Attività elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione.
Categoria II: Attività semplici, con conoscenze elementari.
Attività semplici, manuali e non, il cui esercizio richiede preparazione e conoscenze elementari, compresi i servizi di anticamera e di semplice custodia.
Categoria III: Attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche.
Attività tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche, non specifiche di esecuzione elementare o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Può essere richiesta la utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.
Categoria IV: Attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali.
Attività amministrativo-contabili, tecniche o tecnico- manuali che presuppongono specifica preparazione professionale nel ramo, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di proce- dure predeterminate. Le prestazioni sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione.
Categoria V: Attività con conoscenze specialistiche e responsabilità di gruppo.
Attività amministrative, contabili e tecniche richiedenti qualificata preparazione tecnico-professionale e conoscenza della tecnologia del lavoro o perizia nella esecuzione, espletata con autonomia di disimpegno nei limiti delle norme regolamentari. Possono comportare responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altri lavoratori a minor contenuto professionale organizzati in gruppi formali o in piccole unità opera- tive.
Categoria VI: Attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative.
Attività amministrativo-contabili o tecniche, nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali, richiedenti qualificata preparazione professionale di settore e apporto di competenze ed esperienze specifiche nelle operazioni da eseguire, con autonomia di disimpegno, su apparati, attrezzature e impianti complessi. Sono caratterizzate da responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entità e di settori o impianti o gruppi di piccole unità operative costituite all'interno di uffici complessi, nonché da responsabilità dei risultati conseguiti dalle unità operative sottordinate.
Può essere prevista altresì attività di ispezione contabile, nonché qualificata collaborazione amministrativo-contabile o tecnica nell'attività di studio e ricerca, di progettazione, di collaudo e di controllo ispettivo.
Categoria VII: Attività con preparazione professionale ed eventuale responsabilità di unità organiche.
Attività amministrativo-contabili o tecniche, richiedenti preparazione professionale specializzata, comportante ampi margini di valutazione per il perseguimento dei risultati da conseguire, con facoltà di iniziativa, proposta e decisione nell'ambito di direttive generali; comportano collaborazione istruttoria o di studio e ricerca, nel campo amministrativo, di progettazione, direzione dei lavori, collaudo ed analisi in quello tecnico implicante qualificato apporto professionale, nonché controllo ispettivo, qualificata ispezione contabile e direzione di uffici e impianti costituenti unità organiche di media entità o grandi ripartizioni interne di unità organiche di rilevante entità.
La preposizione alle unità organiche o alle grandi ripartizioni interne delle unità organiche di rilevante entità comporta la piena responsabilità per le direttive o istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
Categoria VIII: Attività con elevata specializzazione professionale ed eventuale responsabilità di grandi unità organiche.
Attività amministrative, tecniche o ispettive e di stu- dio e ricerca, analisi e progettazione, direzione di lavori e collaudi, coordinamento e promozione, elaborazione di piani e programmi, controllo e verifica dei risultati, richiedenti preparazione professionale altamente specializzata ed autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi in ordine agli indirizzi ed agli obiettivi da conseguire, nonché di direzione di uffici, servizi e impianti costituenti unità organiche di rilevante entità e relativa ispezione contabile, o di funzioni vicarie di dirigenti previa formale attribuzione.
Vi è connessa responsabilità organizzativa e responsabilità diretta delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dalle unità organiche sottordinate". "Art. 5 (Settore dell'esercizio - Dotazioni organiche del personale con qualifica di consigliere e di vice- dirigente di VII e VIII categoria). - Con effetto dal 1 gennaio 1982 i due settori operativi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, vengono fusi nell'unico settore dell'esercizio UP e ASST.
Con effetto dalla medesima data, la dotazione organica del personale della categoria VII con qualifica di consigliere e del personale della categoria VIII con qualifica di vice-dirigente è stabilita, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 della legge 3 aprile 1979, n. 101 (poi ridotta dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 893, n.d.r.):
In conseguenza di quanto sopra, nella prima attuazione della presente legge, il personale interessato passa di categoria in base alla nuova ascrizione del proprio profilo professionale, semprechè svolga già le relative mansioni.
Il passaggio stesso è subordinato al superamento di apposito accertamento professionale per il personale che non svolga già le suddette mansioni.
In corrispondenza del soprannumero che dovesse verificarsi in una qualifica funzionale per effetto del passaggio di cui sopra, sono tenuti vacanti, fino al suo riassorbimento, altrettanti posti nella qualifica del corrispondente profilo della categoria immediatamente inferiore. Il personale collocato in soprannumero, in attesa del suddetto riassorbimento, è utilizzato nelle mansioni dei citati posti tenuti vacanti nella categoria inferiore.
Il passaggio nelle nuove categorie avrà decorrenza dal 1 gennaio 1982 ed avverrà in base alle norme di inquadramento economico contenute nell'art. 18 della legge 3 aprile 1979, n. 101, prescindendo dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101".