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Decreto del presidente della repubblica 9 aprile 1959, n. 128

Di che cosa tratta questa norma?

Questo decreto stabilisce le norme di sicurezza e igiene del lavoro per le miniere e le cave, con l'obiettivo di prevenire infortuni e malattie professionali. Regola le attività di ricerca, coltivazione e gestione, garantendo la tutela dei lavoratori.

Per chi: Gli imprenditori e i gestori di miniere e cave; Tutto il personale che opera nelle miniere e nelle cave, inclusi direttori, capi servizio, sorveglianti e lavoratori.

Dati essenziali

Paese
Italia
Area del diritto
Diritto del lavoro
Fonte
normattiva.it
Testo acquisito il
Spiegazione aggiornata il

Che cosa regola questa norma?

  • Le disposizioni generali relative alla sicurezza e all'igiene nelle miniere e nelle cave.
  • Gli obblighi degli imprenditori, dei direttori, dei capi servizio, dei sorveglianti e dei lavoratori.
  • Le procedure per la denuncia di esercizio, i piani dei lavori e i programmi di coltivazione.
  • Le norme per la prevenzione degli infortuni e la gestione delle emergenze.

A chi si applica questa norma?

  • Gli imprenditori e i gestori di miniere e cave.
  • Tutto il personale che opera nelle miniere e nelle cave, inclusi direttori, capi servizio, sorveglianti e lavoratori.

Quali sono i punti chiave?

  • Obbligo di compilare piani dei lavori e programmi generali di coltivazione.
  • Previsione di delegati alla sicurezza e all'igiene, un servizio aziendale di sicurezza e un comitato aziendale per la sicurezza.
  • Regolamentazione dettagliata per l'uso di esplosivi, impianti elettrici e la ventilazione dei sotterranei.
  • Norme specifiche per la circolazione del personale e dei mezzi di trasporto, sia in superficie che in sotterraneo.

Diritto del lavoro

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Diritto del lavoro

Testo della legge

Testo della legge

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1959, n. 128 ultimo aggiornamento all'atto: 29/12/2000 Norme di polizia delle miniere e delle cave. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000) (GU n.87 del 11-04-1959 - Suppl. Ordinario n. 870) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 4 marzo 1958, n. 198, che delega il Governo ad emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio superiore delle miniere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1

Le norme di polizia delle miniere e delle cave provvedono a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, ad assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività di preminente interesse generale ed a garantire il buon governo dei giacimenti minerari in quanto appartenenti al patrimonio dello Stato.

Tali norme si applicano a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;

b)ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie, esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca e delle concessioni;
c)ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d)ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali.

Non sono soggetti alle disposizioni del presente decreto:

a)i lavori negli stabilimenti non compresi nel ciclo produttivo minerario aventi per oggetto la utilizzazione dei prodotti minerari - b) le escavazioni di sabbie e ghiaie effettuate in base ad autorizzazione dei competenti organi dello Stato nell'alveo dei corsi d'acqua e nelle spiagge del mare e dei laghi, sempre che i giacimenti di tali sabbie e ghiaie non formino oggetto di permesso di ricerca o concessione ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, modificato con legge 7 novembre 1941, n. 1360.

Nulla è innovato circa la competenza del Ministero dell'interno in materia di tutela della pubblica incolumità ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento di esecuzione 6 maggio 1940, n. 635.

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.