Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2025, n. 203 – Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2018-2020 per il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto recepisce gli accordi sindacali per il triennio 2018-2020, riguardanti il personale dirigente delle Forze di polizia, sia ad ordinamento civile che militare. Si occupa di definire aspetti del rapporto di lavoro e dei trattamenti accessori per questi dirigenti.
Per chi: Il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria); Il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza).
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto del lavoro
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Gli istituti normativi relativi al rapporto di lavoro del personale dirigente delle Forze di polizia.
- I trattamenti accessori per il personale dirigente delle Forze di polizia.
- Le procedure negoziali per la definizione di tali accordi.
- Le modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica e delle delegazioni sindacali.
A chi si applica questa norma?
- Il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria).
- Il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza).
Quali sono i punti chiave?
- Il decreto si applica per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.
- Le materie oggetto delle negoziazioni includono il trattamento accessorio, le misure per incentivare l'efficienza del servizio, congedi, aspettative, permessi, trattamento di missione e trasferimento, criteri per la formazione e l'aggiornamento professionale, e criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale.
- Gli accordi sindacali sono stati sottoscritti da tutte le organizzazioni sindacali e associazioni professionali a carattere sindacale tra militari che hanno partecipato alle trattative.
- Il decreto è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 20 novembre 2025, dopo la verifica delle compatibilità finanziarie.
Diritto del lavoro
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2025, n. 203 Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2018-2020 per il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. (25G00207) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/2026 (GU n.302 del 31-12-2025) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto in particolare l'articolo 46 del citato decreto n. 95 del 2017 che, ai commi 1 e 1-bis, istituisce le Aree negoziali per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, limitate agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando le peculiarità dei rispettivi ordinamenti;
Visti i commi 3, 3-bis e 3-ter, del medesimo articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 che disciplinano le procedure negoziali per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e il personale dirigente delle Forze armate (Esercito italiano, Marina militare ed Aeronautica militare) nonché le modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica e delle delegazioni sindacali che partecipano alle predette procedure negoziali;
Visto il comma 4 del menzionato articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 che dispone: «Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonché il Ministro della difesa, sono definite le modalità attuative di quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter, attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle procedure previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con esclusione della negoziazione decentrata e delle modalità di accertamento della rappresentatività sindacale»;
Visto l'articolo 7-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, a norma del quale "A decorrere dall'anno 2018, ai fini della disciplina degli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-bis dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applicano le disposizioni previste dai commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo 46 del citato decreto legislativo n. 95 del 2017. In fase di prima applicazione, le modalità attuative già adottate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017, sono estese, in quanto compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ferme restando le peculiarità dei rispettivi ordinamenti, facendo riferimento alla data del 31 dicembre 2024 ai fini dell'individuazione di cui all'articolo 46, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto legislativo n. 95 del 2017»;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 marzo 2018 recante «Modalità attuative dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 12 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2019 recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale, per il triennio 2018-2020 riguardante il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo della polizia penitenziaria)»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 9 giugno 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025, recante «Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Guardia di finanza) per i trienni 2018-2020, 2021-2023 e 2024-2026»;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale, per il triennio 2018-2020, riguardante il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sottoscritta in data 6 agosto 2025 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale: per la Polizia di Stato:
SIAP;
SIULP;
SAP;
SILP CGIL;
FEDERAZIONE COISP; per il Corpo di polizia penitenziaria:
A.N.F.P.P. DirPolPen;
USPP;
UILPA PP;
CISL FNS;
SAPPE;
OSAPP.
Vista l'ipotesi di accordo sindacale, 2018-2020, riguardante il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sottoscritta in data 6 agosto 2025 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale: per l'Arma dei Carabinieri:
SIM CC per il Corpo della Guardia di Finanza:
USIF Visti l'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, che dispongono in ordine al finanziamento dei predetti accordi collettivi;
Considerato che le ipotesi di accordo sindacale sono state sottoscritte da tutte le organizzazioni sindacali e da tutte le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari che hanno partecipato alle trattative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025, con la quale, ai sensi degli articoli 46, comma 4, del decreto legislativo n. 95 del 2017, 7-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 e 5, comma 5, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 marzo 2018, verificate le compatibilità finanziarie, sono state approvate le ipotesi di accordo sindacale riguardanti il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate, per il triennio 2018-2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia; Decreta:
Art. 1Ambito di applicazione e durata
NOTE Avvertenza:
Note alle premesse:
1-bis. Per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze armate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono istituite le relative aree negoziali, limitate agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
L'accordo è recepito con decreto del Presidente della Repubblica.
3-bis. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, secondo i criteri di cui all'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative. L'accordo è recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3, concernente il personale delle Forze di polizia.
3-ter. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze armate per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze armate, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, secondo i criteri di cui all'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative. L'accordo è recepito con decreto del Presidente della Repubblica.
All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2026 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo.
7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera f), del presente articolo, il personale con qualifica dirigenziale o equiparata che svolge attività sindacale per le organizzazioni dichiarate rappresentative può continuare a fruire dei permessi e dei distacchi, nell'ambito del contingente complessivamente assegnato per i comparti di contrattazione, anche dopo l'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis.»
Omissis»
Note all'art. 1: