Questa legge introduce deleghe al Governo e ulteriori disposizioni per semplificare, razionalizzare e rendere più competitive le attività agricole e agroalimentari, oltre a stabilire sanzioni per la pesca illegale. L'obiettivo è migliorare la gestione e la trasparenza dei settori agricolo e agroalimentare, con un focus sulla semplificazione dei controlli e il sostegno alle imprese.
cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 28 luglio 2016, n. 154 ultimo aggiornamento all'atto: 10/02/2026 --> Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonchè sanzioni in materia di pesca illegale. (16G00169) note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/08/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/2026) (GU n.186 del 10-08-2016) visualizza atto intero nascondi Articoli Titolo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SICUREZZA AGROALIMENTARE 1 2orig. 3 4 5 6 7 8 9 10orig. 11 12 13 14 Titolo II DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA 15orig. 16 Titolo III DISPOSIZIONI PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI 17 18 19orig. 20orig. 21orig. 22 Titolo IV DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI SETTORI PRODUTTIVI Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DEL POMODORO 23 24 25 26 27 28 29 30 Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO AL SETTORE DEL RISO 31 32 Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DEL BURRO 33 Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APICOLTURA 34orig. Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DELLA BIRRA ARTIGIANALE 35 36 Capo VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNGO CARDONCELLO E DI PRODOTTI DERIVATI 37 Capo VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FAUNA SELVATICA 38 Capo VIII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA 39 40agg.2 agg.1 orig. Titolo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI AGRICOLI 41 Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI 42 Allegati Annesso Annesso Allegato 1 Allegato 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 25-8-2016 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Semplificazioni in materia di controlli 1. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i produttori di cui al comma 1 che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 350 kg di olio per campagna di commercializzazione». 2. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «depositi di prodotti petroliferi» sono inserite le seguenti: «e di olio di oliva». 3. Al secondo comma dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente: «2-bis) all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti». 4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, lettera i), del testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368. 5. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti europei in materia di DOP e IGP, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, nonché per ciascuna indicazione geografica di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 251 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma. 6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 7. Gli animali della specie bovina, come definiti dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, qualora destinati alla sola commercializzazione nazionale, sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del passaporto di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, in materia di identificazione e registrazione dei bovini, in seguito al riconoscimento della piena operatività della banca dati informatizzata nazionale da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento (CE) n. 1760/ 2000. 8. Il detentore di animali di specie bovina è responsabile della tenuta dei passaporti per i soli animali destinati al commercio intracomunitario. 9. Il comma 5 dell'articolo 4 e il comma 13 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, sono abrogati. 10. All'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «zootecnica e forestale» sono inserite le seguenti: «, nonché l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario,». 11. All'articolo 25 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica previo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015». 12. A decorrere dall'anno 2017, i costi delle attività di controllo previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2010, sono sostenuti dai destinatari degli incentivi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la quota delle tariffe di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, da riconoscere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le attività di cui al primo periodo del presente comma a decorrere dal 1º gennaio 2017. La quota delle tariffe di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è definita sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle medesime attività ed è versata dal gestore dei servizi energetici (GSE) Spa all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9 (Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2013, n. 26, come modificato dalla presente legge: «Art. 16 (Obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale). - 1. Al fine di garantire la piena rintracciabilità delle produzioni nazionali destinate al commercio e di prevenire eventuali frodi, è obbligatorio, per tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti, costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. In caso di mancata ottemperanza a tale adempimento, le produzioni non possono essere destinate al commercio. 2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, alle imprese riconosciute che provvedono all'annotazione nel registro di carico e scarico, previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, di olive o oli di produttori che non rispettano l'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro, nonché la sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo da uno a sei mesi. 3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i produttori di cui al comma 1 che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 350 kg di olio per campagna di commercializzazione.». - Si riporta il testo dell'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2014, n. 192, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge: «Art. 1-bis (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni). - 1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi e di olio di oliva di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'art. 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.». - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 (Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1971, n. 261, come modificato dalla presente legge: «Art. 7. - 1. Il termine di quattro anni previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'esercizio del diritto di prelazione è ridotto a due anni. Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche: 1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756; 2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti; 2-bis) all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti. Nel caso di vendita di più fondi ogni affittuario, mezzadro o colono può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi.». - Il testo del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1904, n. 234. - Il testo del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1904, n. 176. - Il testo del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 13 febbraio 2008, n. L 39. - Il testo del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 marzo 2014, n. L 84. - La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario. - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437 (Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2001, n. 30: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.