Decreto 31 maggio 1995, n. 424 – Regolamento recante modificazione al regolamento recante i criteri per l'erogazione dei contributi in conto interesse sui finanziamenti concessi da istituti di credito, per lo svolgimento delle attività di…
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto modifica le regole per l'erogazione di contributi a fondo perduto sui finanziamenti bancari destinati alle aziende italiane che partecipano a programmi aeronautici internazionali. L'obiettivo è indirizzare le risorse pubbliche verso lo sviluppo tecnologico e la competitività dell'industria aeronautica, in particolare nel settore delle cellule.
Per chi: Imprese nazionali che partecipano a programmi di collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici; Istituti di credito che concedono finanziamenti a queste imprese.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto dell'energia e dei settori a rete
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- I criteri per calcolare i contributi in conto interesse per i finanziamenti bancari.
- Le modalità di attualizzazione degli interventi per la corresponsione dei contributi.
- La documentazione che le imprese devono presentare per ottenere e mantenere i benefici.
- Le condizioni per la revoca dei benefici in caso di inadempienze.
A chi si applica questa norma?
- Imprese nazionali che partecipano a programmi di collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici.
- Istituti di credito che concedono finanziamenti a queste imprese.
Quali sono i punti chiave?
- I contributi sono calcolati attualizzando la differenza tra le rate di preammortamento e ammortamento al tasso di riferimento e quelle al tasso agevolato.
- Il tasso di attualizzazione è di tre punti inferiore al costo della provvista vigente.
- Il finanziamento bancario ha una durata massima di cinque anni, è erogato interamente all'inizio e rimborsato in un'unica soluzione alla scadenza.
- Le imprese devono presentare annualmente documentazione giustificativa dei costi e un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del programma, oltre al contratto di finanziamento e la dichiarazione di erogazione.
Diritto dell'energia e dei settori a rete
Diritto dell'energia e dei settori a rete
Testo della legge
Testo della legge
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DECRETO 31 maggio 1995, n. 424 Regolamento recante modificazione al regolamento recante i criteri per l'erogazione dei contributi in conto interesse sui finanziamenti concessi da istituti di credito, per lo svolgimento delle attività di produzione di serie, alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici, approvato con decreto ministeriale 16 febbraio 1990, n. 206. note:
Entrata in vigore del decreto: 31/10/1995 (GU n.242 del 16-10-1995) IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, che prevede la concessione di benefici alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici;
Visto in particolare l'art. 4, comma 9, lettere a) e b), della legge n. 808/1985, secondo cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di ammissione del programma ai benefici previsti dal precedente art. 3, determina la misura, i tempi ed i modi di erogazione dei finanziamenti e dei contributi nonché i criteri ai quali è obbligata ad attenersi l'impresa beneficiaria per documentare l'attuazione del programma;
Visto l'art. 2-ter della legge del 22 novembre 1994, n. 644, per la parte che consente interventi in termini attualizzati per le finalità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 808/1985;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la delibera con cui il CIPI il 28 dicembre 1993, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 808/1985, ha stabilito le direttive per gli interventi nel settore aeronautico;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1990, n. 206, recante i criteri per l'erogazione dei contributi in conto interesse sui finanziamenti concessi da istituti di credito, per lo svolgimento delle attività di produzione di serie, alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici;
Ritenuta la necessità di canalizzare le risorse pubbliche verso obiettivi aventi maggiore qualificazione ed incidenza rispetto allo sviluppo generale dell'industria aeronautica, con particolare riferimento al mantenimento di elevata capacità tecnologica e competitiva nel settore delle cellule;
Considerata l'opportunità di utilizzare le risorse disponibili per consentire interventi in termini attualizzati - tali da contenere il fabbisogno specifico del bilancio statale - per le finalità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 808/1985;
Ravvisata la necessità di innovare ed integrare il citato decreto ministeriale 16 febbraio 1990, n. 206, al fine di specificare le modalità di attualizzazione degli interventi per la relativa corresponsione, da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei contributi in conto interesse previsti al sopracitato art. 3, comma 1, lettera b), della legge 24 dicembre 1985, n. 808;
Visto l'art. 15, commi 3 e 4, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, recanti i criteri per la determinazione, mediante attualizzazione dei piani di ammortamento, dell'entità della contribuzione utilizzando un tasso di attualizzazione costituito da quota parte del costo di provvista vigente per le operazioni ex decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976;
Visto il disposto del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, art. 20 e la deliberazione di applicazione in data 3 marzo 1994 del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 1994, n. 58) ed il successivo decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 gennaio 1995;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;
ADOTTA il seguente regolamento:
Art. 1Dopo l'art. 3 del decreto ministeriale 16 febbraio 1990, n. 206, è inserito il seguente art. 3-bis:
" 1. Gli interventi in termini attualizzati sono determinati mediante l'attualizzazione della differenza delle rate di preammortamento e di ammortamento al tasso di riferimento vigente all'atto della concessione del beneficio e delle corrispondenti rate di preammortamento e di ammortamento al tasso agevolato. Quale tasso di attualizzazione è utilizzato un tasso di tre punti inferiore al costo della provvista vigente, determinato sulla base delle procedure recate dal decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 31 maggio 1995 Il Ministro: CLÒ Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1995 Registro n. 1 Industria, foglio n. 229 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 808/1985 reca interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico. Si riporta, secondo l'ordine pogressivo, il testo completo degli articoli 3 e 4 di detta legge, ai quali il presente decreto fa rinvio: "Art. 3 (Finanziamenti e contributi per la partecipazione d'imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale). - Per le finalità di cui all'art. 1, alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici possono essere concessi: a) finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime;
902, sui finanziamenti concessi da istituti di credito, per lo svolgimento dell'attività di produzione di serie, nella misura del 70 per cento del costo del programma di produzione considerato e per un periodo massimo di cinque anni. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la misura è rispettivamente elevata al 70 per cento e all'80 per cento; c) contributi in conto interessi sui finanziamenti per un periodo massimo di dieci anni di istituti di credito relativi a dilazioni di pagamento ai clienti finali, nelle misure necessarie ad allineare le condizioni del finanziamento a quelle praticate dalle istituzioni finanziarie nazionali delle imprese estere partecipanti al programma. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere effettuati anche in relazione all'eventuale finanziamento, da parte delle imprese nazionali, delle attività comuni di programma per la quota di loro pertinenza". "Art. 4 (Criteri, procedure e modalità per la concessione dei benefici). - Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, stabilisce le condizioni di ammissibilità dei programmi agli interventi di cui al precedente art. 3, indica le priorietà avendo riguardo agli obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento ed incremento dell'occupazione, sviluppo del Mezzogiorno ed espansione delle esportazioni e determina i criteri per lo svolgimento delle istruttorie. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, previa istruttoria del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della presente legge, condotta anche sulla base del quadro complessivo dei programmi delle imprese predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, aggiorna annualmente gli indirizzi e gli obiettivi generali per lo sviluppo dell'industria aeronautica. Tali indirizzi ed obiettivi costituiscono i criteri per la selezione e la graduatoria delle domande presentate dalle imprese ai sensi del quinto comma del presente articolo. L'aggiornamento annuale è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari.
Le imprese interessate, per ottenere i benefici di cui all'art. 3, presentano domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indicando in particolare: 1) il programma delle attività da svolgere; 2) le condizioni e i modi della partecipazione al programma industriale aeronautico in collaborazione internazionale; 3) i risultati commerciali ed economici previsti; 4) la localizzazione delle attività e gli effetti sui livelli e sulla qualificazione dell'occupazione con preminente riferimento alle aree meridionali; 5) le previsioni sui tempi di attuazione e sui fabbisogni finanziari del programma. Entro trenta giorni dalla delibera di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto le modalità e le procedure per la presentazione delle domande e della relativa documentazione. Le agevolazioni di cui al precedente art. 3 non sono cumulabili con quelle previste dalle altre leggi di incentivazione industriale. A tal fine, le imprese interessate debbono allegare alla domanda una dichiarazione attestante le eventuali agevolazioni richieste e/o ottenere in relazione ai programmi di cui alla presente legge o ad attività ad essi connesse. L'ammissione del programma ai benefici previsti dall'art. 3 è deliberata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e previo parere del comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in caso di ammissione del programma ai benefici previsti dall'art. 3, con propri decreti stabilisce:
finanziamenti, di durata non superiore a quindici anni, comprensivi di cinque anni di utilizzo e preammortamento ad un tasso di interesse pari al 15% e al 60%, rispettivamente nel periodo di preammortamento e di ammortamento, del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del D.P.R. 9 novembre 1796, n. 902, vigente alla data di stipulazione del contratto o di emanazione del decreto di concessione di cui all'art. 16. Per le domande di agevolazione presentate da piccole e medie imprese la misura del tasso di interesse nel periodo di ammortamento del finanziamento è fissata al 50% del tasso di riferimento così definito ai sensi del primo comma. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, la predetta misura è fissata al 25%. Il finanziamento non può superare l'80% del previsto costo del programma e viene erogato per gli importi e le scadenze fissate nel contratto o nel decreto di concessione di cui all'art. 16. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nel periodo di attuazione del programma non può superare l'80% dell'ammontare del finanziamento. Il residuo 20% è erogato dopo la presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuta realizzazione del programma. Su motivata richiesta dell'impresa il fondo può erogare, in luogo di una quota non superiore al 50% del finanziamento di cui al precedente comma e sulla base della quota stessa, un contributo pari al valore attuale della differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso previsto dal contratto. Per la determinazione dell'importo del contributo di cui al precedente comma viene applicato un tasso di attualizzazione di tre punti inferiori al costo di provvista vigente, sulla base del decreto del Ministro del tesoro previsto all'art. 20 del D.P.R. 9 novembre 1979, n.
902, alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma del successivo art. 16. Il contributo di cui al precedente comma è assoggettato al regime tributario previsto all'art. 55, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ed è compreso nel rapporto proporzionale di cui agli articoli 58 e 61 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica nel periodo di imposta in cui concorre alla formazione del reddito di impresa. Ai fini della concessione dei benefici previsti dal presente articolo, sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione al benefici stessi". - Il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 902/1976 (Disciplina del credito agevolato al settore industriale) è il seguente: "Art. 20. - Il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
Successivamente, tale tasso di riferimento si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo della provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine. Le modalità delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del danaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore al 20% a quella inizialmente stabilita, il Ministro per il tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio modificherà, ferma restando la proporzione tra le diverse zone, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli". - La deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio 3 marzo 1994 riguarda la revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato. - Il D.M. 21 dicembre 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 30 dicembre 1994) reca nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative. Note all'art. 1: - Per il D.M. 21 dicembre 1994 si veda in nota alle premesse. - Il testo dell'art. 2 della legge n. 808/1985 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico) è il seguente: "Art. 2 (Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica). - Per assicurare la coordinata razionale applicazione degli inerenti di cui all'art. 3, è istituito il comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali, un rappresentante dell'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante dell'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nonché da tre esperti, scelti tra persone di qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti di dipendenza o di partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del settore. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. I componenti effettivi e supplenti del comitato sono nominati per un triennio con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato è costituito validamente con la maggioranza assoluta dei componenti e delibera i pareri a maggioranza assoluta dei presenti. Alla segreteria del comitato provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato redige annualmente una relazione sullo stato dell'industria aeronautica ed in particolare sull'attuazione dei programmi più significativi per gli aspetti tecnologici, economici ed occupazionali nonché sui finanziamenti e contributi erogati ai sensi della presente legge e sull'attività svolta dal comitato con particolare riferimento ai pareri resi. La relazione è redatta sulla base di singoli rapporti che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le imprese che abbiano ottenuto i benefici di cui all'articolo seguente devono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ordine all'impiego dei benefici stessi.
La relazione è trasmessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 luglio di ciascun anno, al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale per la trasmissione al Parlamento, unitamente alla relazione previsione e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato". - Per il testo dell'art. 4 della citata legge n. 808/1985 si veda in nota alle premesse. - Il D.M. 18 giugno 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 270 del 20 novembre 1986), reca: "Determinazione delle modalità e procedure per la presentazione delle domande per l'ammissione ai benefici previsti dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico". nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea indice dell'atto visualizzazione classica lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi