Decreto 20 febbraio 2023, n. 40 – Regolamento recante l'aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto aggiorna la classificazione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) per facilitarne la raccolta e lo smaltimento. Sostituisce l'Allegato 1 di un precedente regolamento con una nuova classificazione.
Per chi: Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e il Ministero dell'Economia e delle Finanze; I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto dell'energia e dei settori a rete
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- L'aggiornamento dei raggruppamenti dei RAEE.
- Le modalità di conferimento dei RAEE presso i centri di raccolta.
- L'applicazione delle disposizioni sui RAEE a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).
A chi si applica questa norma?
- Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- I centri di raccolta dei RAEE.
Quali sono i punti chiave?
- L'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, è sostituito dall'Allegato 1 del presente decreto.
- I rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici provenienti da nuclei domestici devono essere conferiti nel raggruppamento n. 4.
- Dal 15 agosto 2018, le disposizioni si applicano a tutte le AEE come classificate nell'Allegato III e elencate nell'Allegato IV del decreto legislativo n. 49 del 2014.
Diritto dell'energia e dei settori a rete
Diritto dell'energia e dei settori a rete
Testo della legge
Testo della legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA DECRETO 20 febbraio 2023, n. 40 Regolamento recante l'aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185. (23G00049) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2023 (GU n.93 del 20-04-2023) IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA di concerto con IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 4 che ridenomina il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la Parte Quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
Visto l'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché allo smaltimento dei rifiuti» che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, siano definite le modalità di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185 che attua la disposizione di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo n. 151 del 2005 e, in particolare, l'allegato 1 che individua i raggruppamenti nei quali, presso i centri di raccolta, confluiscono i RAEE;
Vista la direttiva (UE) 2012/19 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» e in particolare l'allegato II che elenca in modo indicativo le AEE;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo n. 49 del 2014, che ha disposto che i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici provenienti da nuclei domestici siano conferiti ai centri di raccolta nel raggruppamento n. 4 dell'allegato 1 del regolamento n. 185 del 2007;
Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 49 del 2014, che prevede che, dal 15 agosto 2018, le disposizioni ivi contenute si applichino a tutte le AEE come classificate nelle categorie del suo Allegato III e elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV del medesimo decreto, e che, pertanto, a partire da tale data, l'allegato II del citato decreto, sia sostituito dall'allegato IV dello stesso;
Ritenuta, pertanto, la necessità di ridefinire i raggruppamenti indicati nell'Allegato 1 del regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 185 del 2007, alla luce dell'allegato IV del decreto legislativo n. 49 del 2014 che individua in modo non esaustivo le AEE rientranti nel campo di applicazione del medesimo decreto;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico reso con nota prot. n. 6665 del 29 marzo 2022;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 3119 del 28 marzo 2022;
Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta dell'11 maggio 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata ai sensi della legge n. 400 del 1988;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 febbraio 2023 Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, registrazione n. 1164 N O T E Avvertenza:
Note alle premesse:
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).».
Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica". (Omissis).».
2.1. all'alinea le parole: "Al Ministero della transizione ecologica" sono sostituite dalle seguenti: "Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e dopo le parole: "sviluppo sostenibile" sono inserite le seguenti: "e alla sicurezza energetica";
2.2. alle lettere a) e f) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";
2.3. alla lettera b), dopo le parole: "provvedimenti ad essi inerenti;" sono inserite le seguenti: "individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili;";
3-bis. In relazione alle accresciute attività connesse agli interventi per la sicurezza energetica nazionale e per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è incrementato fino a un massimo di trenta unità. A tale ultimo fine è autorizzata la spesa di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.».
Raggruppamento 1 - Freddo e clima: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.17.
Raggruppamento 2 - Altri grandi bianchi: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 5 luglio 2005, n. 151: da 1.5 a 1.16 e 1.18.
Raggruppamento 3 - TV e Monitor.
Raggruppamento 4 - IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose). PED e altro: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 3 e 4, tranne quelle rientranti nel raggruppamento 3, 5.1 e tutte le categorie non menzionate negli altri raggruppamenti di cui al presente allegato.
Raggruppamento 5 - Sorgenti luminose: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: da 5.2 a 5.5.».
3.1.1. Mainframe 3.1.2 Minicomputer 3.1.3. Stampanti 3.2. Informatica individuale:
3.2.1. Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi) 3.2.2. Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi) 3.2.3. Notebook 3.2.4 Agende elettroniche 3.2.5. Stampanti 3.2.6 Copiatrici 3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche 3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo ed altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici 3.2.9 Terminali e sistemi utenti 3.2.10 Fax 3.2.11 Telex 3.2.12 Telefoni 3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento 3.2.14 Telefoni senza filo 3.2.15 telefoni cellulari 3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione 4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici 4.1 Apparecchi radio 4.2 Apparecchi televisivi 4.3 Videocamere 4.4 Videoregistratori 4.5 Registratori hi-fi 4.6 Amplificatori audio 4.7 Strumenti musicali 4.8 altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione 4.9 Pannelli fotovoltaici 5. Apparecchiature di illuminazione 5.1 Lampadari per lampade fluorescenti ad eccezione dei lampadari delle abitazioni 5.2 Tubi fluorescenti 5.3 Lampade fluorescenti compatte 5.4 Lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico 5.5 Lampade a vapori di sodio a bassa pressione 5.6 Altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade a incandescenza 6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) 6.1 Trapani 6.2 Seghe 6.3 Macchine per cucire 6.4 Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali 6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo 6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo 6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo 6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport 7.1 Treni elettrici o automobiline da corsa giocattolo.
7.2 Console di videogiochi portatili 7.3 Videogiochi 7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.
7.5 Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici 7.6 Macchine a gettoni 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati) 8.1 Apparecchi di radioterapia 8.2 Apparecchi di cardiologia 8.3 Apparecchi di dialisi 8.4 Ventilatori polmonari 8.5 Apparecchi di medicina nucleare 8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro 8.7 Analizzatori 8.8 Congelatori 8.9 Test di fecondazione 8.10 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo 9.1 Rivelatori di fumo 9.2 Regolatori di calore 9.3 Termostati 9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio 9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali (ad esempio nei pannelli di controllo) 10. Distributori automatici 10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semiautomatica di cibi o di:
Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.
Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.
Note all'art. 1: