DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2018, n. 15 - Normattiva
In breve
Questo regolamento stabilisce le modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali per il trattamento dei dati da parte degli organi di polizia. Si concentra sulla gestione dei dati raccolti per scopi di polizia, anche senza l'uso di strumenti elettronici.
Cosa regola
- Le modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali.
- Il trattamento dei dati effettuato da organi, uffici e comandi di polizia.
- Il trattamento dei dati per le finalità di polizia.
- La separazione dei dati personali trattati per finalità amministrative da quelli per finalità di polizia.
A chi si rivolge
- Organi, uffici e comandi di polizia.
- Soggetti che trattano dati personali per finalità di polizia.
Punti chiave
- Il regolamento si applica al trattamento dei dati per finalità di polizia, anche senza l'ausilio di strumenti elettronici.
- Non si applica ai trattamenti di dati personali effettuati per finalità amministrative.
- I dati per finalità amministrative devono essere conservati separatamente da quelli per finalità di polizia, a meno che non siano necessari per specifiche attività informative, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria.
- Non si applica a soggetti pubblici che, pur trattando dati per finalità di polizia, non rientrano nella categoria degli organi, uffici e comandi di polizia.
Testo della legge
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2018, n. 15 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua
lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2018, n. 15 Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia. (18G00040) note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2018 (GU n.61 del 14-03-2018) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I Disposizioni generali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Capo II Termini di conservazione dei dati 10 Capo III Raccolta, comunicazione e diffusione dei dati 11 12 13 14 15 Capo IV Trattamento dei dati nell'ambito dell'attività di cooperazione internazionale di polizia 16 17 18 19 20 21 Capo V Trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza e di ripresa fotografica, audio e video 22 23 24 Capo VI Sicurezza dei dati e dei sistemi 25 Capo VII Diritti della persona interessata e controllo sui trattamenti 26 27 28 29 Capo VIII Disposizioni transitorie e finali 30 31 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 29-3-2018 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Vista la legge 1° aprile 1981, n, 121, recante «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»; Vista la Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, ratificata e resa esecutiva con la legge 21 febbraio 1989, n. 98; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare, l'articolo 57, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, siano individuate le modalità di attuazione dei principi del codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia di cui all'articolo 53, dal centro elaborazione dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche in attuazione della raccomandazione R
- a)al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;
- b)all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
- c)ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell'art. 11, dell'individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
- d)all'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
- e)alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;
- f)all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.». Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
- a)l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
- b)l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c)le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d)l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). (Omissis).». - La legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O. - La legge 21 febbraio 1989, n. 98 (Ratifica ed esecuzione della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 1989, n. 66, S.O. - Per l'art. 57 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si veda nella nota al titolo. - Si riporta il testo dell'art. 53 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Art. 53 (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti). - 1. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per finalità di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati. 2. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di legge, di regolamento, nonché individuati dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se il trattamento è effettuato per finalità di polizia, le seguenti disposizioni del codice:
- a)articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
- b)articoli da 145 a 151. 3. Con decreto adottato dal Ministro dell'interno, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari.». - La raccomandazione R
- - Il decreto legislativo 23 aprile 2015, n. 54 (Attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le Autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2015, n.
- - Il protocollo addizionale n. 181 dell'8 novembre 2001, aggiuntivo alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale, concerne le autorità di controllo ed i flussi transfrontalieri. - Il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006, n. L 381/
- - La decisione n. 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 7 agosto 2007, n. L 205/
- - La decisione n. 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 18 dicembre 2007, n. L 332/
- - La decisione n. 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 6 agosto 2008, n. L 210/
- - La decisione n. 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 6 agosto 2008, n. L 210/
- - La decisione n. 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 13 agosto 2008, n. L
- - La decisione quadro n. 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 dicembre 2008, n. L
- - Il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 29 giugno 2013, n. L 180/
- - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 4 maggio 2016, n. L 119/
- - La direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio; è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 4 maggio 2016, n. L 119/
- - La direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei gravi reati, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 4 maggio 2016 n. L 119/
- - Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, istitutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), che sostituisce ed abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 maggio 2016, n. L
- - La decisione 6 aprile 2009 n. 2009/371/GAI del Consiglio, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 15 maggio 2009, n. L
- - La decisione 30 novembre 2009, n. 2009/934/GAI del Consiglio, che adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con i partner, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 11 dicembre 2009, n. L
- - La decisione 30 novembre 2009, n. 2009/935/GAI del Consiglio, che stabilisce l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. L
- - La decisione 30 novembre 2009, n. 2009/936/GAI del Consiglio, che adotta le norme di attuazione degli archivi di lavoro per fini di analisi di Europol, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 11 dicembre 2009, n. L
- - La decisione 30 novembre 2009, n. 2009/968/GAI del Consiglio, che adotta le norme sulla protezione del segreto delle informazioni di Europol, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 17 dicembre 2009, n. L
- Note all'art. 1: - Per l'art. 53 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 54 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Art. 54 (Modalità di trattamento e flussi di dati). -
- Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e
- Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all' art.
- I dati trattati per le finalità di cui al medesimo art. 53 sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo.
- Fermo restando quanto previsto dall' art. 11 , il Centro elaborazioni dati di cui all' art. 53 assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 , o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalità di cui all'art.
- Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all'art. 11 in riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.». - Per l'art. 57 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si veda nella nota al titolo. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi