Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236 – Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12…
Di che cosa tratta questa norma?
Questo regolamento stabilisce le regole per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del Ministero della Difesa, escludendo quelli già coperti da una normativa specifica per la difesa e la sicurezza.
Per chi: Il Ministero della Difesa e i suoi organismi; Le imprese e i fornitori che stipulano contratti con il Ministero della Difesa.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto processuale
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Ministero della Difesa.
- Procedure in economia (gestione diretta) per lavori, servizi e forniture.
- Attività del Ministero della Difesa in relazione a tali contratti.
- Interventi da eseguire in Italia e all'estero derivanti da accordi internazionali.
A chi si applica questa norma?
- Il Ministero della Difesa e i suoi organismi.
- Le imprese e i fornitori che stipulano contratti con il Ministero della Difesa.
Quali sono i punti chiave?
- Il regolamento si applica ai contratti e alle procedure in economia del Ministero della Difesa, diversi da quelli previsti dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
- Per quanto non specificato, si applicano le disposizioni del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e del relativo regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207).
- Si applicano anche le norme negoziali del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) e del relativo testo unico regolamentare (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90).
- Il regolamento è stato emanato in armonia con il Codice dei contratti pubblici, come previsto dall'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Diritto processuale
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2012, n. 236 Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (13G00004) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2013 (GU n.5 del 07-01-2013) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che demanda al Ministro della difesa l'emanazione di un regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa, in relazione ai contratti e alle procedure in economia relativi a lavori, servizi e forniture diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante «Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE»;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, recante: «Regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare, a norma dell'art. 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109»;
Visti gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, recante: «Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331»;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, concernente: «Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 14 aprile 2000, n. 200, recante: «Regolamento concernente il capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2006, recante: «Modalità e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa»;
Visto il codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, recante: «Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a norma dell'art. 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante: «Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
Acquisito il parere n. 159/2010 del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso in data 19 novembre 2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 247/2012 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 2012;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1Ambito oggettivo e soggettivo
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
137.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto i prodotti menzionati nell'allegato V;
211.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto prodotti non menzionati nell'allegato V.
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ( Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, come modificato prima dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, e poi dall'art. 72 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 17. (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
Il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170 (Regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare, a norma dell'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 30 agosto 2005, n. 201.
Si riporta il testo degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167 (Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2006, n. 107: «Art. 14. (Acquisti e servizi in economia) - 1.
Possono essere eseguite in economia sotto la diretta responsabilità dei titolari del potere di spesa, nei limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma, indipendentemente dal relativo importo, le acquisizioni di beni e servizi:
Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2000, n. 131.
Il decreto del Ministro della difesa 14 aprile 2000, n. 200, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2000, n. 167.
Il decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2006 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2006, n. 120.
Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice nell'ordinamento militare), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106.
Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140.
Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270 (Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a norma dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2011, n. 37.
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288.
Note all'art. 1:
Per il citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note alle premesse.
Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 208 del 2011: «Art. 2. (Finalità e ambito di applicazione) - 1. Il presente decreto disciplina i contratti nei settori della difesa e della sicurezza, anche non militare, aventi per oggetto:
Per il citato decreto legislativo n. 163 del 2006, il decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2012, nonché per il citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, v. nelle note alle premesse.