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Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Di che cosa tratta questa norma?

Questo decreto legislativo approva il testo unico delle leggi esistenti sull'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. Raccoglie e organizza in un unico documento le disposizioni legislative che regolano il sistema scolastico italiano.

Per chi: Tutto il personale che lavora nelle scuole, inclusi docenti, dirigenti e ispettori; Gli studenti e i loro genitori, per quanto riguarda la partecipazione agli organi collegiali e l'ordinamento scolastico.

Dati essenziali

Paese
Italia
Area del diritto
Diritto dell'istruzione
Fonte
normattiva.it
Testo acquisito il
Spiegazione aggiornata il

Che cosa regola questa norma?

  • L'ordinamento delle scuole di ogni ordine e grado, dalla scuola materna all'istruzione secondaria superiore.
  • Le norme relative agli organi collegiali della scuola, sia a livello di circolo/istituto che provinciale e nazionale.
  • Le disposizioni sulla razionalizzazione della rete scolastica, l'istituzione delle scuole e la formazione delle classi.
  • Le regole riguardanti il personale docente, educativo, direttivo e ispettivo, inclusi reclutamento, diritti, doveri e disciplina.

A chi si applica questa norma?

  • Tutto il personale che lavora nelle scuole, inclusi docenti, dirigenti e ispettori.
  • Gli studenti e i loro genitori, per quanto riguarda la partecipazione agli organi collegiali e l'ordinamento scolastico.

Quali sono i punti chiave?

  • Il testo unico include norme sulla scuola materna statale, l'istruzione obbligatoria (scuola elementare e media) e l'istruzione secondaria superiore.
  • Regola l'istruzione artistica, comprese le Accademie di Belle Arti, gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e i Conservatori di Musica.
  • Contiene disposizioni specifiche per gli alunni con disabilità (handicappati), garantendo il diritto all'educazione e all'integrazione.
  • Definisce le modalità di reclutamento, i diritti, i doveri e la disciplina per il personale scolastico.

Diritto dell'istruzione

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Diritto dell'istruzione

Testo della legge

Testo della legge

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297 ultimo aggiornamento all'atto: 23/04/2026 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2026) (GU n.115 del 19-05-1994 - Suppl. Ordinario n. 79)

Art. 1Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento

1.Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.
2.L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.
3.Egarantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. articolo precedente

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.