Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto legislativo approva il testo unico delle leggi esistenti che riguardano l'istruzione in Italia, dalle scuole materne a quelle di ogni ordine e grado. Raccoglie e organizza tutte le disposizioni legislative relative al sistema scolastico.
Per chi: Tutto il personale docente, educativo, direttivo e ispettivo delle scuole; Gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, inclusi quelli con disabilità e in situazioni di disagio.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto dell'istruzione
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- L'organizzazione degli organi collegiali a livello di scuola, provincia e nazionale.
- La razionalizzazione della rete scolastica e l'istituzione delle scuole.
- L'ordinamento della scuola materna, elementare e media, inclusi l'obbligo scolastico e le disposizioni per gli alunni stranieri.
- L'istruzione artistica, che comprende accademie di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, accademie di arte drammatica e danza, e conservatori di musica.
A chi si applica questa norma?
- Tutto il personale docente, educativo, direttivo e ispettivo delle scuole.
- Gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, inclusi quelli con disabilità e in situazioni di disagio.
Quali sono i punti chiave?
- Il testo unico disciplina gli organi collegiali della scuola, le assemblee degli studenti e dei genitori.
- Regola la formazione delle classi e delle sezioni, e il calendario scolastico.
- Stabilisce norme sull'edilizia e le attrezzature scolastiche.
- Definisce le finalità e l'ordinamento dei diversi livelli di istruzione, dall'obbligatoria all'artistica.
Diritto dell'istruzione
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297 ultimo aggiornamento all'atto: 23/04/2026 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2026) (GU n.115 del 19-05-1994 - Suppl. Ordinario n. 79)
Art. 1Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. articolo precedente