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Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Di che cosa tratta questa norma?

Questo decreto legislativo approva il testo unico delle leggi esistenti che riguardano l'istruzione in Italia, per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Raccoglie e organizza in un unico documento le disposizioni legislative vigenti in materia scolastica.

Per chi: Tutto il personale docente, educativo, direttivo e ispettivo delle scuole; Gli studenti e i genitori di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Dati essenziali

Paese
Italia
Area del diritto
Diritto dell'istruzione
Fonte
normattiva.it
Testo acquisito il
Spiegazione aggiornata il

Che cosa regola questa norma?

  • L'organizzazione degli organi collegiali a livello di circolo, istituto, provinciale e nazionale.
  • La razionalizzazione della rete scolastica e l'istituzione delle scuole.
  • L'ordinamento della scuola materna, elementare e media, inclusi l'obbligo scolastico e le disposizioni per gli alunni stranieri.
  • L'istruzione secondaria superiore e l'istruzione artistica, comprese le accademie e i conservatori.

A chi si applica questa norma?

  • Tutto il personale docente, educativo, direttivo e ispettivo delle scuole.
  • Gli studenti e i genitori di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Quali sono i punti chiave?

  • Il testo unico disciplina l'approvazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione.
  • Include norme generali, l'ordinamento scolastico, e disposizioni sul personale.
  • Regola anche l'edilizia e le attrezzature scolastiche.
  • Contiene norme specifiche per l'insegnamento della religione cattolica e i diritti delle altre confessioni religiose.

Diritto dell'istruzione

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Diritto dell'istruzione

Testo della legge

Testo della legge

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297 ultimo aggiornamento all'atto: 23/04/2026 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2026) (GU n.115 del 19-05-1994 - Suppl. Ordinario n. 79)

Art. 1Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento

1.Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.
2.L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.
3.Egarantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. articolo precedente

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.