Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 – Approvazione del codice di procedura penale
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto approva il Codice di Procedura Penale, che stabilisce le regole per lo svolgimento dei processi penali in Italia. È il testo fondamentale che disciplina come vengono accertati i reati e applicate le sanzioni.
Per chi: I giudici e il pubblico ministero; La polizia giudiziaria.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto penale
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- La giurisdizione e la competenza dei giudici in materia penale.
- Le indagini preliminari e l'udienza preliminare.
- I mezzi di prova e i mezzi di ricerca della prova.
- Le misure cautelari personali e reali.
A chi si applica questa norma?
- I giudici e il pubblico ministero.
- La polizia giudiziaria.
- L'imputato, la persona offesa dal reato, la parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
- I difensori.
Quali sono i punti chiave?
- Il codice è diviso in Libri che trattano soggetti, atti, prove, misure cautelari, indagini preliminari e udienza preliminare, e procedimenti speciali.
- Regola dettagliatamente la competenza per materia, per territorio e per connessione dei giudici.
- Definisce le modalità di acquisizione e valutazione delle prove, inclusi testimonianze, esami delle parti, confronti, ricognizioni, esperimenti giudiziali, perizie e documenti.
- Stabilisce le condizioni e le procedure per l'applicazione di misure cautelari, sia personali (come l'arresto) che reali (come il sequestro).
Diritto penale
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Testo della legge
Testo della legge
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447 ultimo aggiornamento all'atto: 12/06/2026 Approvazione del codice di procedura penale. note:
Entrata in vigore del decreto: 24/10/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/06/2026) (GU n.250 del 24-10-1988 - Suppl. Ordinario n. 92)
Art. 1Giurisdizione penale
1.La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice. articolo precedente