Decreto 29 settembre 2021, n. 161 – Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 13-quater del decreto-legge…
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto stabilisce le regole per la creazione e la gestione di una banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili usati per affitti brevi, con l'obiettivo di tutelare i consumatori e la concorrenza nel settore turistico.
Per chi: I soggetti che esercitano attività ricettive, inclusi gli affitti brevi; Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto immobiliare e dell'edilizia
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Le modalità di realizzazione e gestione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili per locazioni brevi.
- Le modalità di accesso alle informazioni contenute in questa banca dati.
- L'acquisizione dei codici identificativi regionali, se esistenti.
- La generazione di un codice alfanumerico nazionale per le strutture in regioni senza un proprio codice.
A chi si applica questa norma?
- I soggetti che esercitano attività ricettive, inclusi gli affitti brevi.
- Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Quali sono i punti chiave?
- La banca dati raccoglie informazioni come la tipologia di alloggio, l'ubicazione, la capacità ricettiva, i titoli abilitativi e il soggetto che esercita l'attività.
- Ogni struttura o immobile deve essere identificato da un codice, che può essere regionale o un codice alfanumerico generato dalla banca dati stessa.
- Se una regione adotta un proprio codice identificativo dopo la generazione di quello nazionale, il codice regionale lo sostituisce.
- Il codice identificativo deve essere usato in ogni comunicazione relativa all'offerta e promozione dei servizi.
Diritto immobiliare e dell'edilizia
Diritto immobiliare e dell'edilizia
Testo della legge
Testo della legge
MINISTERO DEL TURISMO DECRETO 29 settembre 2021, n. 161 Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. (21G00172) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 01/12/2021 (GU n.273 del 16-11-2021) IL MINISTRO DEL TURISMO Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», e, in particolare, l'articolo 13-quater, comma 4, come modificato dall'articolo 1, comma 597, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che stabilisce che «Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali.
La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute»;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio»;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», e, in particolare, l'articolo 4 che disciplina il regime fiscale delle locazioni brevi;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con il quale è stato istituito il Ministero del turismo;
Visto l'articolo 6 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che ha introdotto nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 gli articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater, e, in particolare, il comma 3, il quale stabilisce che, con riguardo alle funzioni in materia di turismo, le denominazioni «Ministro del turismo» e «Ministero del turismo» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»;
Visto, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il quale prevede che il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, avente ad oggetto il «Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Considerata la necessità di procedere, al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurando la tutela del consumatore e della concorrenza, alla definizione delle modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, di accesso alle informazioni ivi contenute, nonché di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, nella seduta del 20 maggio 2021, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 1055, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 giugno 2021;
Visto il parere n. 263, espresso dall'Autorità per la protezione dei dati personali nella seduta dell'8 luglio 2021;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1454, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2021;
Vista la comunicazione del 28 settembre 2021, eseguita ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla quale è seguito il nulla osta in pari data della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1Banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi
N O T E Avvertenza:
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).».
Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
3-bis.
5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3.
5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7-bis. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si interpreta nel senso che i soggetti che hanno optato, ai sensi del predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati dal comma 1 del medesimo articolo, decadono dal beneficio fiscale laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso, si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.».
Il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura". (Omissis).
Note all'art. 1: