Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 – Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto è un regolamento che disciplina la gestione dei beni e del denaro da parte dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato. Sostituisce un precedente regolamento del 1979.
Per chi: I consegnatari e i cassieri delle amministrazioni dello Stato; I dirigenti con funzioni dirigenziali generali titolari di un centro di responsabilità delle amministrazioni dello Stato.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto processuale
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- La gestione dei "beni mobili" destinati al funzionamento degli uffici statali.
- Le prestazioni di "servizio" che completano l'utilizzo di un bene o di un processo produttivo.
- Le definizioni di ruoli chiave come "titolare del centro di responsabilità", "utilizzatore finale", "dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi", "gestore globale", "Ragioneria generale dello Stato", "ufficio riscontrante", "sostituto consegnatario" e "sub-consegnatario".
A chi si applica questa norma?
- I consegnatari e i cassieri delle amministrazioni dello Stato.
- I dirigenti con funzioni dirigenziali generali titolari di un centro di responsabilità delle amministrazioni dello Stato.
Quali sono i punti chiave?
- I "beni mobili" includono arredi, libri, materiale di cancelleria e informatico, autoveicoli, natanti, materiale scientifico e di laboratorio, oggetti d'arte non immobiliari, attrezzi e beni diversi, escludendo oggetti per la difesa dello Stato e titoli azionari.
- I "servizi" sono prestazioni che agevolano e completano l'utilizzo di un bene o di un processo produttivo, come elencato negli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
- Il "gestore globale" è il soggetto che gestisce le procedure per le convenzioni e il sistema di controllo dell'esecuzione delle stesse, come previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
- L'"ufficio riscontrante" per le amministrazioni centrali è l'Ufficio centrale del bilancio o l'Ufficio interno di ragioneria, mentre per gli uffici periferici è la Ragioneria provinciale dello Stato.
Diritto processuale
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2002, n. 254 ultimo aggiornamento all'atto: 11/12/2021 Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato. note:
Entrata in vigore del decreto: 12-1-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/12/2021) (GU n.266 del 13-11-2002 - Suppl. Ordinario n. 209) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viso l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 490, e successive modificazioni, riguardante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, di approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, riguardante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alla dipendenza delle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, concernente "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante semplificazioni delle procedure di spesa e contabili";
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, concernente "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, concernente "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato";
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, concernente "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato";
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e successive modificazioni, concernente "Unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 59";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)";
Acquisito il parere n. 34/D/2000, reso dalla Corte dei conti, a sezioni riunite, nell'adunanza del 22 novembre 2000;
Acquisito il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio legislativo, reso con nota n. 2972/35.111 del 19 ottobre 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002, n. 89/2001;
Ritenuto di recepire le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel suddetto parere, ad eccezione di quella concernente la distinzione tra consegnatari per debito di custodia e di consegnatario per debito di vigilanza, attese le modalità di gestione, di rendicontazione e di livello di responsabilità che contraddistinguono gli uni dagli altri, nonché di quella relativa al termine triennale suggerito per la rinnovazione degli inventari, a fronte di quello quinquennale previsto, in considerazione del notevole impiego di risorse e di tempo che siffatta operazione comporta;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2002;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1Definizioni
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Note all'art. 1:
Trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell'impegno, i provvedimenti acquistano efficacia. Entro il predetto termine l'ufficio centrale del bilancio può preannunciare all'amministrazione l'invio di osservazioni circa la legalità della spesa; tali osservazioni, ferma restando l'efficacia degli atti e la facoltà dell'amministrazione di darvi comunque esecuzione, sono comunicate all'amministrazione non oltre i successivi dieci giorni. Il dirigente responsabile dispone circa il seguito da dare al provvedimento e ne informa l'ufficio centrale del bilancio.
Sono soppressi i commi 2, 3, 5 e 6 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
La Conferenza contribuisce ad assicurare, ferme restando le rispettive funzioni, il più efficace esercizio dei compiti in materia di programmazione dell'attività finanziaria, di monitoraggio finanziario dell'attuazione delle manovre di bilancio e di valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti, delle funzioni e dei servizi istituzionali e delle iniziative legislative nel settore di pertinenza dell'amministrazione. A tal fine la Conferenza elabora in sede tecnica metodologie e criteri di valutazione dei costi e degli oneri finanziari sulla base della specifica disciplina del settore e può compiere, a fini istruttori, le valutazioni relative ai provvedimenti che le sono sottoposti, con particolare riguardo alle relazioni tecniche previste dall'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.". "Art. 10 (Dipartimenti provinciali). - 1. In coerenza con gli obiettivi fissati dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e fatte salve le eventuali modifiche che potranno derivare dalla riforma delle amministrazioni dello Stato disposta in attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), della legge predetta, i Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto delle autonomie e delle funzioni delle regioni e degli enti locali, svolgono in sede locale i servizi di competenza del Ministero, con riferimento anche ai fondi di provenienza comunitaria.
Propongono e attuano le iniziative e gli adempimenti necessari per la piena utilizzazione dei fondi strutturali comunitari e collaborano al monitoraggio e alla verifica dei programmi che utilizzano i fondi predetti; contribuiscono ad assicurare, a richiesta e d'intesa con le amministrazioni regionali e gli altri enti e soggetti attuatori degli interventi, la collaborazione e il supporto per l'esercizio da parte del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione dei compiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b). I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici possono essere assegnati a svolgere le proprie funzioni presso i dipartimenti di cui al presente articolo, anche per periodi determinati, in relazione a specifiche esigenze delle singole realtà locali ed alla necessità di assistere le amministrazioni nelle attività di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi ovvero per diffondere e migliorare la conoscenza delle tecniche operative e di valutazione e verifica economica a livello locale.