Decreto 15 aprile 2020, n. 62 – Regolamento recante modifiche al decreto 30 ottobre 2007, n. 240, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso e istituzione dell'Osservatorio per il…
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto modifica un regolamento precedente per migliorare il coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale, e per rafforzare l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.
Per chi: L'Autorità politica con delega alla famiglia e il Dipartimento per le politiche della famiglia; Ministeri come l'Interno, la Giustizia, la Salute, il Lavoro e le Politiche Sociali, l'Istruzione, gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto tributario
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Il coordinamento delle attività di tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale.
- La composizione e il funzionamento dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.
- Le attribuzioni e le responsabilità di diversi Ministeri e Dipartimenti in queste materie.
- La partecipazione di associazioni e autorità garanti ai lavori dell'Osservatorio.
A chi si applica questa norma?
- L'Autorità politica con delega alla famiglia e il Dipartimento per le politiche della famiglia.
- Ministeri come l'Interno, la Giustizia, la Salute, il Lavoro e le Politiche Sociali, l'Istruzione, gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
- Il Capo della Polizia, i Comandanti Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
- Associazioni nazionali che operano nel settore della lotta all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori.
- L'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza.
Quali sono i punti chiave?
- Le funzioni precedentemente attribuite al "Ministro per le pari opportunità" e al "Dipartimento per le pari opportunità" sono ora assegnate all'"Autorità politica con delega alla famiglia" e al "Dipartimento per le politiche della famiglia".
- L'Osservatorio opera presso il Dipartimento per le politiche della famiglia ed è presieduto dal Capo di tale Dipartimento.
- La composizione dell'Osservatorio è stata integrata e include 4 componenti designati dall'Autorità politica con delega alla famiglia (di cui 1 coordinatore scientifico), 1 componente designato dall'Autorità politica con delega alle pari opportunità, 6 componenti dalle Amministrazioni centrali, 3 componenti designati dal Capo della Polizia e dai Comandanti Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, e 3 componenti da associazioni nazionali.
- Ai componenti dell'Osservatorio non è riconosciuto alcun compenso, ma è previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione ai lavori.
Diritto tributario
Testo della legge
Testo della legge
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DECRETO 15 aprile 2020, n. 62 Regolamento recante modifiche al decreto 30 ottobre 2007, n. 240, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso e istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. (20G00086) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 08/07/2020 (GU n.157 del 23-06-2020) IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni in materia di prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale;
Visto altresì l'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, così come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, prima istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità;
Visto l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità ed, in particolare, l'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 86/2018, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità le funzioni di competenza del Governo relative all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269;
Visto il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia 30 ottobre 2007, n. 240, recante Attuazione dell'articolo 17, comma 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso e istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare, l'articolo 19, relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale la prof.ssa Elena Bonetti è stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019, con il quale è stato conferito al Ministro senza portafoglio, prof.ssa Elena Bonetti, l'incarico per le pari opportunità e la famiglia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019, con il quale al Ministro senza portafoglio prof.ssa Elena Bonetti è stata conferita la delega di funzioni in materia di pari opportunità, famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza;
Ritenuto di dover provvedere alla modifica del citato decreto del Ministro delle politiche per la famiglia 30 ottobre 2007, n. 240, anche al fine di adeguarlo alle modifiche legislative sopravvenute;
Ritenuto altresì opportuno integrare la composizione dell'Osservatorio, per assicurarne una più efficace attività di coordinamento delle azioni e una più incisiva operatività;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 dicembre 2019;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 marzo 2020;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1Modifiche al decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 240
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 aprile 2020 Il Ministro: Bonetti Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2020 Ufficio di controllo atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1333 N O T E Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).».
Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 3.
1-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine è autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari opportunità sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attività dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (Omissis).».
Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità. (Omissis).».
Note all'art. 1: