Decreto 10 giugno 2016, n. 140 – Regolamento recante criteri e modalità per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di attuazione…
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto stabilisce regole per promuovere la progettazione e la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) in modo che siano più facili da riutilizzare e riciclare una volta diventate rifiuti (RAEE). L'obiettivo è ridurre l'impatto ambientale di questi prodotti.
Per chi: I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE); Gli operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto dell'energia e dei settori a rete
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- La cooperazione tra produttori di AEE e operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio.
- La progettazione e produzione ecocompatibile delle AEE.
- Le operazioni di riutilizzo e recupero dei RAEE.
- Il sostegno al mercato dei materiali riciclati per la produzione di nuove AEE.
A chi si applica questa norma?
- I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).
- Gli operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Quali sono i punti chiave?
- Il regolamento mira a facilitare lo smontaggio, la riparazione, la preparazione per il riutilizzo, il recupero e lo smaltimento dei RAEE.
- Si basa sulle misure previste dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti.
- Promuove lo scambio di informazioni tra produttori e operatori del settore per migliorare la gestione dei RAEE.
- Incentiva l'uso di materiali riciclati nella produzione di nuove AEE.
Diritto dell'energia e dei settori a rete
Diritto dell'energia e dei settori a rete
Testo della legge
Testo della legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 10 giugno 2016, n. 140 Regolamento recante criteri e modalità per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). (16G00150) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/2016 (GU n.171 del 23-07-2016) IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia;
Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
Visto il regolamento (CE) n. 107/2009 del 4 febbraio 2009 recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici;
Visto il regolamento (CE) n. 244/2009 del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico;
Visto il regolamento (CE) n. 245/2009 del 18 marzo 2009 recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 642/2009 del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori;
Visto il regolamento (CE) n. 643/2009 del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico;
Visto il regolamento (CE) n. 347/2010 del 21 aprile 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade;
Visto il regolamento (CE) n. 1015/2010 del 10 novembre 2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico;
Visto il regolamento (CE) n. 1016/2010 del 10 novembre 2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico;
Visto il regolamento (CE) n. 206/2012 del 6 marzo 2012 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori;
Visto il regolamento (CE) n. 932/2012 del 3 ottobre 2012 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico;
Visto il regolamento (CE) n. 1194/2012 del 12 dicembre 2012 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature;
Vista la comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 932/2012 del 3 ottobre 2012 della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico;
Visto il regolamento (UE) n. 617/2013 del 26 giugno 2013 recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici;
Visto il regolamento (UE) n. 666/2013 dell'8 luglio 2013 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere;
Visto il regolamento (UE) n. 813/2013 del 2 agosto 2013 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti;
Visto il regolamento (CE) n. 640/2009 del 22 luglio 2009 emendato dal Regolamento (UE) n. 4/2014 del 6 gennaio 2014 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici;
Visto il regolamento (UE) n. 66/2014 del 14 gennaio 2014 recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico;
Visto l'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti»;
Visto il decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15 «Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di attuazione della direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e, in particolare, l'articolo 5;
Viste le specifiche misure previste per i RAEE dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti»;
Considerato che la progettazione e la produzione ecocompatibile delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) è fondamentale al fine di facilitare le operazioni di smontaggio, riparazione, nonché le operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero e smaltimento dei RAEE, loro componenti e materiali;
Considerato che il Centro di coordinamento RAEE ha predisposto una banca dati contenente le informazioni gratuite in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato fornite dai produttori di AEE, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico espresso con nota n. 29097 del 18 dicembre 2015;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 233/2016, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 gennaio 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1079/2016, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 aprile 2016;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. GAB/10142/2016 del 9 maggio 2016;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1Finalità
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).».
1-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro il 31 dicembre 2012, a norma degli articoli 177, 178, 178-bis e 179, un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni affinchè tale programma sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199. In caso di integrazione nel piano di gestione, sono chiaramente identificate le misure di prevenzione dei rifiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti. (Omissis).».
Note all'art. 1: