Decreto 24 ottobre 2014, n. 181 – Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto stabilisce le regole generali per l'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento del Corpo della Guardia di finanza. Serve a uniformare le procedure e le condizioni contrattuali per queste forniture.
Per chi: Il Corpo della Guardia di finanza, come acquirente di beni e servizi; I fornitori di beni e servizi per il funzionamento della Guardia di finanza.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto processuale
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Le condizioni e le clausole generali per le forniture di beni.
- Le condizioni e le clausole generali per le prestazioni di servizi.
- Le acquisizioni a livello centrale e periferico per la Guardia di finanza.
- L'applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici e del Regolamento di amministrazione della Guardia di finanza per quanto non specificato.
A chi si applica questa norma?
- Il Corpo della Guardia di finanza, come acquirente di beni e servizi.
- I fornitori di beni e servizi per il funzionamento della Guardia di finanza.
Quali sono i punti chiave?
- Il regolamento stabilisce un "Capitolato generale d'oneri" per le forniture e i servizi.
- Si applica sia alle acquisizioni centralizzate che a quelle effettuate a livello periferico.
- Per le materie non espressamente previste, si fa riferimento al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione).
- Si applica anche il Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza (Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292).
Diritto processuale
Testo della legge
Testo della legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 24 ottobre 2014, n. 181 Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza. (14G00194) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 27/12/2014 (GU n.288 del 12-12-2014) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 6 ottobre 1958, n. 106679, recante «Capitolato generale d'oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali interessanti il vestiario, i mobili e il casermaggio della Guardia di finanza»;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 giugno 1990, n. 277, concernente «Regolamento recante il capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292, recante «Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68», e, in particolare, l'articolo 7, il quale prevede che la Guardia di finanza può formulare propri capitolati d'oneri generali o speciali, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'articolo 5, comma 7, il quale prevede che le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti, nel rispetto del predetto Codice e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante «Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE» e, in particolare, l'articolo 16 e seguenti, recanti la disciplina delle procedure di scelta dei contraenti;
Considerata la necessità di adottare un nuovo Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza che tenga conto delle modifiche operate dal «Codice dei contratti pubblici» e dal relativo Regolamento di esecuzione;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 maggio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-7116 del 25 luglio 2014;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1Ambito di applicazione
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275.
Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -supplemento ordinario - 3 giugno 1924, n. 130.
La legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98.
Il decreto del Ministro delle finanze 15 giugno 1990, n. 277 (Regolamento recante il capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - 4 ottobre 1990, n. 232.
La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 (Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - 23 febbraio 1999, n. 44.
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - 9 maggio 2001, n. 106.
Il decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - 16 maggio 2005, n. 82.
Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292 (Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - 16 maggio 2005, n. 82: "Art. 7 - Capitolati d'oneri.
Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - 16 maggio 2005, n. 82: "Art. 5 - Regolamento e capitolati.
La legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2010, n. 196.
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Supplemento Ordinario - 10 dicembre 2010, n. 288.
Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2011, n. 292: "Art. 16 - Procedure per la scelta dei concorrenti.
Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - 12 settembre 1988, n. 214: "Art. 17 - Regolamenti.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.".
Note all'art. 1:
Per il testo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note alle premesse.