Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 – Codice delle comunicazioni elettroniche
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto legislativo, noto come "Codice delle comunicazioni elettroniche", stabilisce le regole per l'organizzazione e il funzionamento del settore delle comunicazioni elettroniche in Italia. Regola le reti, i servizi e le attività connesse, inclusi i diritti degli utenti e le procedure di autorizzazione.
Per chi: Operatori e fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica; Utenti finali dei servizi di comunicazione elettronica.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto processuale
- Decisioni giudiziarie
- 45
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- L'organizzazione generale del settore delle comunicazioni elettroniche.
- Le procedure di autorizzazione e i diritti e obblighi che ne derivano.
- La comunicazione di informazioni, le indagini e i meccanismi di consultazione nel settore.
- Le reti, l'accesso al suolo, l'accesso allo spettro radio e la diffusione di apparecchiature di rete senza fili.
- I servizi di comunicazione elettronica, inclusi gli obblighi di servizio universale e le risorse di numerazione.
- Le reti e le attività di comunicazione elettronica ad uso privato, come quelle radioamatoriali e i servizi radiomobili professionali.
- La tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica e gli impianti radioelettrici.
A chi si applica questa norma?
- Operatori e fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica.
- Utenti finali dei servizi di comunicazione elettronica.
- Soggetti che utilizzano frequenze radio, come radioamatori e servizi marittimi/aeronautici.
- Enti e autorità che regolano il settore delle comunicazioni.
Quali sono i punti chiave?
- Il decreto stabilisce un "Codice delle comunicazioni elettroniche".
- Regola l'autorizzazione generale per l'esercizio delle attività di comunicazione elettronica.
- Definisce i diritti e gli obblighi derivanti da tali autorizzazioni.
- Include disposizioni specifiche per le reti e i servizi ad uso privato, come i radioamatori (Allegato n. 26).
Giurisprudenza su questa norma
Diritto processuale
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259 ultimo aggiornamento all'atto: 12/05/2026 Codice delle comunicazioni elettroniche. note:
Entrata in vigore del decreto: 16-9-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/05/2026) (GU n.214 del 15-09-2003 - Suppl. Ordinario n. 150) aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, ed, in particolare, l'articolo 41;
Vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);
Vista la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);
Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);
Vista la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;
Visto il codice della navigazione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e i successivi emendamenti;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;
Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
Vista la legge 1° luglio 1997, n. 189;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;
Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, ed, in particolare, l'articolo 2-bis, comma 10;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;
Visto il Regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2001), dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della costituzione e della convenzione dell'UIT, adottata a Ginevra il 22 dicembre 1992, e ratificata con legge 31 gennaio 1996, n. 313;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;
Vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio);
Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 2002, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'articolo 41;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 23 maggio e 19 giugno 2003;
Acquisito il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni in data 16 luglio 2003;
Acquisito, sui Titoli I e II, il parere della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, delle attività produttive, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'innovazione e le tecnologie, e per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo: CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
Art. 1(Ambito di applicazione)
(art. 1 eecc; art. 2 Codice 2003) 1. Formano oggetto del presente decreto le disposizioni in materia di: