Decreto del presidente della repubblica 26 aprile 1966, n. 428
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto presidenziale apporta modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Napoli, in particolare per quanto riguarda l'ordinamento dei corsi di laurea in Ingegneria.
Per chi: L'Università degli studi di Napoli; Gli studenti iscritti ai corsi di laurea della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi di Napoli.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto civile
- Articoli
- 4
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- L'ordinamento del biennio di studi propedeutici della Facoltà di Ingegneria.
- Gli insegnamenti obbligatori e a scelta per i corsi di laurea in Ingegneria civile (Sezione edile, Sezione idraulica, Sezione trasporti) e Ingegneria navale e meccanica.
- Le propedeuticità degli esami per il corso di laurea in Ingegneria.
- I requisiti per l'ammissione all'esame di laurea e la composizione degli Istituti della Facoltà di Ingegneria.
A chi si applica questa norma?
- L'Università degli studi di Napoli.
- Gli studenti iscritti ai corsi di laurea della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi di Napoli.
Quali sono i punti chiave?
- L'Art. 185 è abrogato e sostituito, definendo gli insegnamenti fondamentali comuni e specifici per i vari corsi di laurea in Ingegneria.
- Gli Art. 187, 188, 189 e 193 sono abrogati e sostituiti, modificando gli insegnamenti obbligatori e i gruppi di materie a scelta per specifici corsi di laurea in Ingegneria.
- L'Art. 196 è abrogato e sostituito, stabilendo un elenco dettagliato di propedeuticità tra gli esami del corso di laurea in Ingegneria.
- L'Art. 197 è abrogato e sostituito, specificando che per l'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami delle materie obbligatorie (nazionali e di Facoltà) e di un solo gruppo di materie a scelta.
Diritto civile
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1966, n. 428 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli. (GU n.154 del 24-06-1966) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Relativo all'ordinamento del biennio di studi propedeutici della Facoltà di ingegneria, l'art. 185 è abrogato e sostituito dal seguente:
Biennio di studi propedeutici
Art. 185Gli insegnamenti fondamentali comuni a tutti i corsi di laurea sono i seguenti
Per i corsi di laurea in ingegneria meccanica, elettrotecnica, elettronica, aeronautica e navale e meccanica, l'insegnamento di Geometria II è sostituito con quello di:
Per il corso di laurea in ingegneria chimica l'insegnamento di Geometria II è sostituito con quello di:
A questi insegnamenti vanno aggiunti: per i corsi di laurea in Ingegneria civile:
Art. 187, relativo agli insegnamenti obbligatori sul piano della Facoltà del corso di laurea in Ingegneria civile (Sezione edile) è abrogato e sostituito dal seguente:
Nello stesso corso di laurea i tre gruppi di materie in scelta dello studente sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
I) Indirizzo strutturale:
II) Indirizzo urbanistico:
Art. 188, relativo agli insegnamenti obbligatori sul piano della Facoltà del corso di laurea in Ingegneria civile (Sezione idraulica) è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 189Nel corso di laurea in Ingegneria civile (sezione trasporti) il 2° gruppo di materie a scelta è soppresso e sostituito dal seguente
Art. 193, relativo agli insegnamenti obbligatori su piano della Facoltà del corso di laurea in Ingegneria navale e meccanica è abrogato e sostituito dal seguente
Nello stesso corso di laurea i cinque gruppi di materie a scelta dello studente sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
I) Indirizzo navale:
II) Indirizzo meccanico:
III) Indirizzo nucleare navale:
IV) Indirizzo missilistico:
V) Indirizzo tecnologico:
Art. 196, relativo alle propedeuticità di esami del corso di laurea in Ingegneria è abrogato e sostituito dal seguente: "Agli effetti della successione degli insegnamenti e dei relativi esami sono da considerarsi come propedeutiche:
Gli esami delle materie propedeutiche sopra indicate devono essere sostenuti prima degli esami delle materie cui servono di preparazione".
Art. 197È abrogato e sostituito dal seguente
"Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami:
Non potrà sostituire qualche materia dal gruppo prescelto con altra presa da gruppo diverso.
Art. 204, relativo agli Istituti della Facoltà di ingegneria è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli Istituti costituiti presso la Facoltà sono i seguenti:
Acquedotti e fognature;
Aerodinamica;
Architettura e composizione architettonica e urbanistica;
Architettura navale;
Architettura tecnica;
Chimica industriale;
Costruzioni idrauliche;
Costruzioni di macchine;
Costruzioni di ponti;
Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;
Costruzioni navali mercantili;
Disegno;
Elettrochimica;
Elettrotecnica;
Fisica tecnica;
Geologia applicata;
Idraulica;
Impianti chimici;
Impianti meccanici;
Macchine;
Meccanica applicata alle macchine;
Progetto di velivoli;
Scienza delle costruzioni;
Tecnica delle costruzioni;
Tecnica delle fondazioni e costruzioni in terra;
Tecnica ed economia dei trasporti;
Tecnologie meccaniche;
Tecnologia della nave.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 aprile 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1966 Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 146. - VILLA
Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Relativo all'ordinamento del biennio di studi propedeutici della Facoltà di ingegneria, l'art. 185 è abrogato e sostituito dal seguente:
Biennio di studi propedeutici
Art. 185Gli insegnamenti fondamentali comuni a tutti i corsi di laurea sono i seguenti
Per i corsi di laurea in ingegneria meccanica, elettrotecnica, elettronica, aeronautica e navale e meccanica, l'insegnamento di Geometria II è sostituito con quello di:
Per il corso di laurea in ingegneria chimica l'insegnamento di Geometria II è sostituito con quello di:
A questi insegnamenti vanno aggiunti: per i corsi di laurea in Ingegneria civile:
Art. 187, relativo agli insegnamenti obbligatori sul piano della Facoltà del corso di laurea in Ingegneria civile (Sezione edile) è abrogato e sostituito dal seguente:
Nello stesso corso di laurea i tre gruppi di materie in scelta dello studente sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
I) Indirizzo strutturale:
II) Indirizzo urbanistico:
Art. 188, relativo agli insegnamenti obbligatori sul piano della Facoltà del corso di laurea in Ingegneria civile (Sezione idraulica) è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 189Nel corso di laurea in Ingegneria civile (sezione trasporti) il 2° gruppo di materie a scelta è soppresso e sostituito dal seguente
Art. 193, relativo agli insegnamenti obbligatori su piano della Facoltà del corso di laurea in Ingegneria navale e meccanica è abrogato e sostituito dal seguente
Nello stesso corso di laurea i cinque gruppi di materie a scelta dello studente sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
I) Indirizzo navale:
II) Indirizzo meccanico:
III) Indirizzo nucleare navale:
IV) Indirizzo missilistico:
V) Indirizzo tecnologico:
Art. 196, relativo alle propedeuticità di esami del corso di laurea in Ingegneria è abrogato e sostituito dal seguente: "Agli effetti della successione degli insegnamenti e dei relativi esami sono da considerarsi come propedeutiche:
Gli esami delle materie propedeutiche sopra indicate devono essere sostenuti prima degli esami delle materie cui servono di preparazione".
Art. 197È abrogato e sostituito dal seguente
"Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami:
Non potrà sostituire qualche materia dal gruppo prescelto con altra presa da gruppo diverso.
Art. 204, relativo agli Istituti della Facoltà di ingegneria è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli Istituti costituiti presso la Facoltà sono i seguenti:
Acquedotti e fognature;
Aerodinamica;
Architettura e composizione architettonica e urbanistica;
Architettura navale;
Architettura tecnica;
Chimica industriale;
Costruzioni idrauliche;
Costruzioni di macchine;
Costruzioni di ponti;
Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;
Costruzioni navali mercantili;
Disegno;
Elettrochimica;
Elettrotecnica;
Fisica tecnica;
Geologia applicata;
Idraulica;
Impianti chimici;
Impianti meccanici;
Macchine;
Meccanica applicata alle macchine;
Progetto di velivoli;
Scienza delle costruzioni;
Tecnica delle costruzioni;
Tecnica delle fondazioni e costruzioni in terra;
Tecnica ed economia dei trasporti;
Tecnologie meccaniche;
Tecnologia della nave.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 aprile 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1966 Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 146. - VILLA nascondi Funzioni atto completo esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea indice dell'atto visualizzazione classica lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi