Decreto 11 giugno 1991, n. 209 – Regolamento concernente la disciplina della procedura per l'applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie per la realizzazione dei progetti indicati nel programma generale di metanizzazione nel…
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto stabilisce le procedure per ottenere agevolazioni nazionali e comunitarie destinate alla realizzazione di progetti di metanizzazione nel Mezzogiorno. Regola come vengono concessi e erogati i finanziamenti per questi progetti.
Per chi: I comuni e i loro consorzi che realizzano progetti di metanizzazione nel Mezzogiorno; L'ENI per la realizzazione di adduttori secondari.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto processuale
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- La procedura per l'applicazione delle agevolazioni nazionali.
- La procedura per l'applicazione delle agevolazioni comunitarie.
- La concessione dei finanziamenti per i progetti di metanizzazione.
- L'erogazione dei finanziamenti per i progetti di metanizzazione.
A chi si applica questa norma?
- I comuni e i loro consorzi che realizzano progetti di metanizzazione nel Mezzogiorno.
- L'ENI per la realizzazione di adduttori secondari.
Quali sono i punti chiave?
- Le agevolazioni nazionali seguono la procedura già in uso per l'attuazione dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784.
- I contributi in conto capitale per comuni e consorzi possono arrivare fino al 30% della spesa preventivata.
- Possono essere concessi contributi sugli interessi per mutui ventennali al tasso del 3% per un ulteriore ammontare fino al 20% della spesa.
- All'ENI possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 40% della spesa preventivata per adduttori secondari, per un importo complessivo di lire 100 miliardi.
Diritto processuale
Testo della legge
Testo della legge
MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO DECRETO 11 giugno 1991, n. 209 Regolamento concernente la disciplina della procedura per l'applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie per la realizzazione dei progetti indicati nel programma generale di metanizzazione nel Mezzogiorno, approvato dal CIPE con deliberazione 11 febbraio 1988. note:
Entrata in vigore della legge: 31/7/1991 (GU n.165 del 16-07-1991) IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO D'INTESA CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, che all'art. 11-ter, integrando il menzionato art. 11 della legge n. 784/1980, prevede, tra l'altro, che i contributi in conto capitale nonché quelli concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, la quale a tal fine istituisce apposita contabilità separata cui sono versati i necessari mezzi finanziari;
Visti i decreti del Ministro del tesoro n. 126774 del 27 aprile 1982, n. 149474 del 20 luglio 1982 e n. 129127 dell'8 maggio 1985, che hanno disciplinato i criteri, le misure e le modalità ai quali deve attenersi la Cassa depositi e prestiti nella concessione di anticipazioni a valere sulle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria n. 20107, da recuperare con i contributi erogati dal FESR;
Vista la deliberazione in data 11 febbraio 1988, con la quale il CIPE ha approvato il programma generale di metanizzazione e l'articolazione dello stesso in più interventi operativi sulla base delle risorse finanziarie stanziate;
Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, n. 4253/88 e n. 4254/88, che hanno riformato le modalità di intervento dei fondi comunitari a finalità strutturale ed hanno escluso dagli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), a partire dal 1› gennaio 1989, le zone del Lazio e delle Marche facenti parte dei territori meridionali ai sensi dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
Vista la decisione della Commissione delle Comunità eropee n. C (89) 1869 del 31 ottobre 1989, con la quale è stato approvato il quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane interessate dall'obiettivo n. 1;
Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C (89) 2259/3 del 21 dicembre 1989, con la quale è stato approvato il programma operativo per la metanizzazione delle regioni interessate dall'obiettivo n. 1, è stato individuato, conformemente alle proposte del programma operativo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno quale soggetto responsabile dell'attuazione del programma stesso ed è stato disposto che il Fondo europeo di sviluppo regionale assumerà l'onere del 50 per cento dell'importo complessivo dell'intervento per l'anno 1989 e del 35 per cento per gli anni successivi;
Visto il comma 1 dell'art. 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, con il quale è stata prevista una integrazione del contributo nazionale per la realizzazione dei progetti indicati nel programma generale di metanizzazione, pari alla quota dell'intervento non più assunta a proprio carico dal Fondo europeo di sviluppo regionale;
Visto il comma 2 dell'anzidetto art. 24 della legge n. 10/1991, con il quale è stato stabilito che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro e con la Cassa depositi e prestiti, deve provvedere, con apposito decreto, a disciplinare la procedura per l'applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie per la concessione ed erogazione dei finanziamenti;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
D'intesa con la Cassa depositi e prestiti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 aprile 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 651/Leg. del 10 giugno 1991);
ADOTTA il seguente regolamento:
Art. 1
AVVERTENZA;
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alla premesse:
Il programma generale dovrà essere approvato dal CIPE con la stessa procedura di cui al precedente comma entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Per l'attuazione del programma di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di lire 605 miliardi destinata alle seguenti finalità:
A tal fine è autorizzata:
La individuazione degli adduttori secondari da ammettere a contributo avviene contestualmente e con le procedure previste dal primo comma.
I criteri e le modalità per la concessione dei mutui di cui al n. 2) del quarto comma del presente articolo, fermo il principio che le annualità di ammortamento decorrono, a carico dei comuni, o dei consorzi dei comuni, a far tempo dal 1› gennaio dell'anno successivo a quello effettivo di inizio dell'esercizio per le nuove reti o di completamento delle opere di trasformazione o di ampliamento per le reti esistenti, sono fissati, sentito il parere del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l'ANCI e la CISPEL, con decreto del Ministro del tesoro.
In sede di approvazione del programma di cui al primo comma del presente articolo, il CIPE stabilisce la ripartizione delle somme da destinare ai contributi previsti rispettivamente dai numeri 1) e 2) del quarto comma del presente articolo e le procedure per la concessione dei contributi indicati nel citato n. 1).
Il CIPE, nel determinare i criteri e le modalità per la concessione delle provvidenze previste dal presente articolo, deve altresì stabilire le modalità per la concessione ai comuni e ai loro consorzi di un mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti ogni volta che le provvidenze disposte con la presente legge ed altre eventuali previste da leggi nazionali o regionali, o da interventi comunitari, non garantiscono il finanziamento totale delle opere da realizzare.
L'art. 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è abrogato.
I termini previsti dalle vigenti disposizioni legisla- tive, nazionali o regionali, per l'approvazione degli atti dei comuni e dei loro consorzi riguardanti la realizzazione del programma di metanizzazione nei rispettivi ambiti territoriali sono ridotti alla metà.
I comuni e i loro consorzi che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano deliberato di concedere a terzi la gestione del servizio e che per la realizzazione di nuove reti di distribuzione o la trasformazione o l'ampliamento di reti esistenti intendano ottenere i contributi e i mutui previsti dalla presente legge, nell'adottare le relative deliberazioni debbono adeguare, in quanto necessario, le concessioni per tener conto dei benefici assicurati ai comuni dalle presenti norme.
I comuni, singoli o associati, compresi nei programmi di metanizzazione, che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongono di un servizio di distribuzione di gas per usi civili dato in concessione a terzi, e che intendono trasformare gli impianti o ampliare la rete di distribuzione, ove deliberino, per la scadenza normale o per diritto contrattuale, l'assunzione del servizio in gestione attraverso preesistenti aziende municipalizzate per i servizi, ovvero preesistenti o nuove forme associa- tive intercomunali, in ogni caso con riferimento a bacini di utenza, hanno diritto, oltre alle provvidenze previste dalla presente legge, ad ottenere dalla Cassa depositi e prestiti il mutuo necessario alla copertura degli oneri che, a norma di legge e di contratto, essi sono tenuti a sostenere. Ove i comuni non dispongano delle delegazioni necessarie alla contrazione del mutuo, viene concessa, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato, nel limite del 50 per cento dell'ammontare del mutuo.
Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse sulla base dei criteri e delle modalità fissate dal CIPE con decreto del Ministro del tesoro, previa istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno.
I contributi in conto capitale nonché quelli concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, che a tal fine istituisce apposita contabilità separata alla quale sono versati, con distinta imputazione, i necessari mezzi finanziari con decreti del Ministro del tesoro.
I contributi sono erogati ogni qualvolta l'avanzamento dell'opera raggiunge una entità non inferiore al trenta per cento del complesso dell'opera stessa ed in misura corrispondente allo stato di avanzamento.
Nell'ipotesi che i comuni o loro consorzi si avvalgano di società concessionarie per la gestione del servizio oltre che per la costruzione della rete, lo stato di avanzamento, comunque certificato dal comune, è presentato dal legale rappresentante della società, sotto la sua personale responsabilità, corredato da una dichiarazione resa da un tecnico competente iscritto negli appositi albi professionali. In tal caso l'erogazione dei contributi ha luogo dietro prestazione ai comuni o loro consorzi di una idonea garanzia per il completamento della parte dell'opera non coperta dai contributi.
Per le società concessionarie a partecipazione statale o regionale la garanzia è rappresentata da una dichiarazione dell'ente a partecipazione statale cui fa capo la società o della regione.
In attesa del definitivo utilizzo dei mezzi finanziari acquisiti e da acquisire dal Fondo europeo di sviluppo regionale sull'adduttore principale e le bretelle economicamente forti di cui al n. 8) della delibera del CIPE del 27 febbraio 1981, detti mezzi finanziari sono messi a disposizione della Cassa depositi e prestiti per il loro temporaneo impiego allo scopo di accelerare la realizzazione delle opere previste dal presente articolo, ivi compresi gli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche.
Il Ministro del tesoro, anche in deroga all'art. 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, stabilisce con propri decreti le modalità per la messa a disposizione dei predetti mezzi finanziari presso la Cassa depositi e prestiti, nonché i criteri, le misure e le modalità per la concessione delle citate anticipazioni e per il loro reintegro a valere sui contributi di cui al precedente comma.
La Cassa depositi e prestiti può affidare con apposite convenzioni ad istituti ed aziende di credito l'istruttoria delle domande di erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.
Al fine di incentivarne l'impiego, il gas metano usato come combustibile per usi civili nei territori di cui al primo comma del presente articolo è esente dall'imposta di consumo, istituita con l'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30 giugno di ogni anno e sino alla completa attuazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, presenta al Parlamento una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del programma.
L'autorizzazione di spesa di lire 605 miliardi sarà iscritta, negli anni finanziari dal 1980 al 1982, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 190 miliardi".
Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.
Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo".
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1: