Decreto 17 gennaio 2024, n. 52 – Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento delle prove di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni…
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto stabilisce le regole per le prove di idoneità che permettono di ottenere la qualifica di restauratore di beni culturali, con valore di esame di Stato abilitante. Serve a definire come si svolgono queste prove per chi ha già la qualifica di collaboratore restauratore.
Per chi: Coloro che hanno già la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali; Il Ministero della Cultura e il Ministero dell'Università e della Ricerca, che devono organizzare e gestire queste prove.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto del lavoro
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Le modalità di svolgimento delle prove di idoneità per diventare restauratore di beni culturali.
- Il valore di esame di Stato abilitante di tali prove.
- L'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali.
A chi si applica questa norma?
- Coloro che hanno già la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.
- Il Ministero della Cultura e il Ministero dell'Università e della Ricerca, che devono organizzare e gestire queste prove.
Quali sono i punti chiave?
- La qualifica di restauratore si ottiene superando una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante.
- Le modalità di queste prove sono stabilite da questo decreto, emanato dal Ministro della Cultura di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca.
- Il decreto sostituisce e abroga il precedente decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 112 del 2019.
- L'obiettivo è superare le difficoltà applicative e adeguare le modalità di svolgimento delle prove alle attuali esigenze economiche e organizzative.
Diritto del lavoro
Testo della legge
Testo della legge
MINISTERO DELLA CULTURA DECRETO 17 gennaio 2024, n. 52 Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento delle prove di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (24G00069) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 03/05/2024 (GU n.91 del 18-04-2024) IL MINISTRO DELLA CULTURA di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto l'articolo 182, comma 1-quinquies, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il quale, al primo periodo, dispone che «Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 7, recante «Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali»;
Visto il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo» e, in particolare, l'articolo 3-quinquies, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina transitoria per il conseguimento della qualifica di restauratore;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca», e, in particolare, l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, e conseguentemente sopprime il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 30 marzo 2009, n. 53, avente ad oggetto «Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità utile all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, nonché della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice»;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 86, recante «Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio»;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 87, recante «Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302, recante «Istituzione del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali"»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 marzo 2011, recante «Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali - LMR/02», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 17 giugno 2011;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 giugno 2011, n. 81, recante «Restauro: definizione degli ordinamenti curriculari dei profili formativi professionalizzanti del corso di diploma accademico di durata quinquennale in restauro, abilitante alla professione di "Restauratore di beni culturali"»;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 10 agosto 2019, n. 112, avente a oggetto «Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali»;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater, n. 5669 del 6 maggio 2022, che ordina «al Ministero della Cultura, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di adottare, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza, il decreto di indizione della procedura idoneativa, con valore di esame di Stato abilitante, di cui all'art. 182, comma 1-quinquies, D.lgs. n. 42/2004, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Interministeriale n. 112/2019, disciplinante le modalità per lo svolgimento della prova in questione» e nomina, per il caso di persistente inerzia, «quale Commissario ad acta, il Dirigente del Servizio attività di indirizzo, monitoraggio e interventi speciali presso l'Ufficio Affari Generali ed attività di indirizzo politico amministrativo presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto del Direttore generale della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura 10 giugno 2022, n. 252, avente ad oggetto l'istituzione del Tavolo tecnico finalizzato alla predisposizione dello schema di decreto disciplinante le modalità di svolgimento delle prove d'idoneità abilitanti all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, così come previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali 10 agosto 2019, n. 112;
Visti i decreti del Direttore generale della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura 25 luglio 2022, n. 342 e 8 settembre 2022, n. 414, aventi a oggetto, rispettivamente, l'integrazione e la modificazione della composizione del Tavolo tecnico istituito con il decreto direttoriale n. 252 del 10 giugno 2022;
Vista la nota del Direttore generale della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura prot. n. 278 del 4 gennaio 2023, con la quale il Commissario ad acta è stato invitato a partecipare alle riunioni del Tavolo tecnico al fine di informarlo sullo svolgimento dell'istruttoria in corso e di esaminare in maniera congiunta le criticità relative all'adozione del decreto ministeriale di indizione della procedura di idoneativa con valore di esame di Stato abilitante, di cui all'articolo 182, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 42 del 2004, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 112 del 2019;
Rilevata la necessità di provvedere ad una revisione del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 112 del 10 agosto 2019, al fine di superare le criticità applicative emerse con riferimento, in particolare, alla nomina e alla composizione della Commissione, al concreto svolgimento delle prove, all'individuazione delle sedi di esame, che allo stato non rendono attuabili le disposizioni del decreto di indizione della procedura idoneativa;
Considerata, all'esito dei lavori del Tavolo tecnico interministeriale, la necessità di procedere, previamente, all'abrogazione e sostituzione del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 112 del 2019, al fine di superare le difficoltà attuative e adeguare le modalità di svolgimento delle prove di idoneità, nonché l'organizzazione logistica delle stesse alle attuali esigenze economiche e organizzative delle amministrazioni interessate;
Acquisito il concerto del Ministro dell'università e della ricerca reso in data 8 novembre 2023;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 26 luglio 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 con nota del 24 novembre 2023;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1Oggetto
NOTE Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.».
1-quinquies. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per lo svolgimento di una distinta prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, cui possono accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter del presente articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni.
La predetta prova si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Omissis.».
Note all'art. 1:
9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.
Omissis.».