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Decreto del presidente della repubblica 9 marzo 1960, n. 330

Di che cosa tratta questa norma?

Questo decreto modifica lo statuto dell'Università degli studi di Messina, aggiungendo nuove scuole di specializzazione e definendone l'ordinamento. Riguarda l'istituzione e la regolamentazione di percorsi formativi post-laurea in ambito medico.

Per chi: L'Università degli studi di Messina; Laureati in medicina e chirurgia interessati a specializzarsi in specifici ambiti medici.

Termini:

  • La durata dei corsi varia: 2 anni per Medicina del lavoro, Igiene, tecnica e direzione ospedaliera, Igiene e medicina scolastica; 4 anni per Ostetricia e ginecologia; 3 anni per Malattie del sangue, rene e ricambio.

Dati essenziali

Paese
Italia
Area del diritto
Diritto sanitario e farmaceutico
Articoli
30
Fonte
normattiva.it
Testo acquisito il
Spiegazione aggiornata il

Che cosa regola questa norma?

  • L'istituzione di nuove Scuole di specializzazione presso l'Università di Messina.
  • I requisiti di ammissione per ciascuna Scuola di specializzazione.
  • La durata dei corsi e il numero massimo di iscritti per anno.
  • Le materie di insegnamento e le modalità di conseguimento del diploma di specializzazione.

A chi si applica questa norma?

  • L'Università degli studi di Messina.
  • Laureati in medicina e chirurgia interessati a specializzarsi in specifici ambiti medici.

Quali sono i punti chiave?

  • Vengono aggiunte cinque nuove Scuole di specializzazione: Medicina del lavoro, Ostetricia e ginecologia, Igiene, tecnica e direzione ospedaliera, Igiene e medicina scolastica, Malattie del sangue, rene e ricambio.
  • Il titolo necessario per l'ammissione a tutte le scuole è la laurea in medicina e chirurgia.
  • La durata dei corsi varia: 2 anni per Medicina del lavoro, Igiene, tecnica e direzione ospedaliera, Igiene e medicina scolastica; 4 anni per Ostetricia e ginecologia; 3 anni per Malattie del sangue, rene e ricambio.
  • Il numero massimo di iscritti per anno è di dodici per le Scuole di Medicina del lavoro, Igiene, tecnica e direzione ospedaliera, Igiene e medicina scolastica, e Malattie del sangue, rene e ricambio; non superiore a sei per Ostetricia e ginecologia.

Diritto sanitario e farmaceutico

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Diritto sanitario e farmaceutico

Testo della legge

Testo della legge
Indice (30)
  1. Art. 113
  2. Art. 114 Il corso ha la durata di due anni. Il numero degli iscritti a ciascuno
  3. Art. 115 Le materie d'insegnamento distinte per anno, sono le seguenti
  4. Art. 116
  5. Art. 117
  6. Art. 118
  7. Art. 119 Le materie d'insegnamento sono
  8. Art. 120 Gli specializzandi dovranno aver sostenuto ogni anno gli esami del cor
  9. Art. 121
  10. Art. 122
  11. Art. 123
  12. Art. 124 Titolo necessario per l'ammissione è la laurea in medicina e chirurgia
  13. Art. 125 Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista h
  14. Art. 126 Le materie d'insegnamento sono le seguenti
  15. Art. 127
  16. Art. 128
  17. Art. 129
  18. Art. 130 Titolo necessario per l'ammissione è la laurea in medicina e chirurgia
  19. Art. 131 Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista h
  20. Art. 132 Le materie di insegnamento sono le seguenti
  21. Art. 133
  22. Art. 134
  23. Art. 135
  24. Art. 136
  25. Art. 137
  26. Art. 138 Le materie di insegnamento sono
  27. Art. 139
  28. Art. 140
  29. Art. 141
  30. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1960, n. 330 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina. (GU n.98 del 22-04-1960) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 112 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli alle Scuole di specializzazione seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 113

La Scuola di specializzazione ha sede temporanea presso la Clinica dermosifilopatica, in attesa che sia definitivamente approvata la sede propria dell'Istituto. Titolo necessario per l'ammissione alla Scuola di specializzazione in medicina del lavoro, è la laurea in medicina e chirurgia La Scuola è disciplinata secondo le norme generali dello statuto relativo alle Scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e secondo le norme del seguente ordinamento.

Art. 114Il corso ha la durata di due anni. Il numero degli iscritti a ciascuno dei due anni di corso sarà al massimo di dodici

Art. 115Le materie d'insegnamento distinte per anno, sono le seguenti

1° anno:

Igiene del lavoro;

Fisiologia del lavoro;

Tossicologia professionale;

Patologia del lavoro;

Psicotecnica.

2° anno:

Clinica del lavoro;.

Radiologia e terapia fisica in rapporto alle malattie del lavoro;

Dermatologia professionale;

Infortunistica medico-chirurgica (apparato locomotore e sistema nervoso); con particolare riguardo alla prevenzione;

Medicina legale del lavoro.

Art. 116

Lo specializzando al termine dei corsi, presenterà una dissertazione scritta su argomento della specialità, che sarà posta in discussione al relativo esame di diploma; al candidato, che avrà superato lo esame di specializzazione, sarà rilasciato un regolare diploma di "Specialista in medicina del lavoro"

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia

Art. 117

La Scuola ha sede presso la Clinica ostetrica e ginecologica della Università, ed è disciplinata secondo le norme generali dello statuto relativo alle Scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e secondo le norme del seguente ordinamento

Art. 118Titolo necessario per l'ammissione alla Scuola di specializzazione in clinica ostetrica e ginecologica è la laurea in medicina e chirurgia

Il corso ha la durata di anni quattro. Il numero degli iscritti per ciascun anno di corso non sarà superiore a sei.

Art. 119Le materie d'insegnamento sono

1° anno:

Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato genitale femminile;

Fisiologia della generazione;

Elementi di embriologia;

Semeiotica clinica ostetrica e ginecologica.

2° anno:

Semeiotica clinica ostetrica e ginecologica;

Anatomia patologica dell'apparato genitale femminile;

Puericultura pre-natale e post-natale.

3° anno:

Clinica ostetrica e ginecologica;

Radiologia - Urologia;

Elementi di anestesiologia.

4° anno:

Clinica ostetrica e ginecologica;

Medicina legale;

Elementi di immunologia;

Tecniche diagnostiche di laboratorio.

Art. 120Gli specializzandi dovranno aver sostenuto ogni anno gli esami del corso per ottenere l'ammissione al corso successivo

Art. 121

I corsi di insegnamento si uniformeranno al calendario accademico dell'Università. Per quanto riguarda invece le esercitazioni ed i servizi interni, la attività della Scuola si estenderà all'intero anno solare

Art. 122

Lo specializzando alla fine dei corsi, presenterà una dissertazione scritta su argomento della specialità, che sarà posta in discussione al relativo esame di diploma. Al candidato, che avrà superato l'esame di specializzazione, sarà rilasciato un regolare diploma di "Specialista in ostetricia e ginecologia"

Scuola di specializzazione in igiene, tecnica e direzione ospedaliera

Art. 123La Scuola di perfezionamento in igiene, tecnica e direzione ospedaliera ha sede presso l'Istituto di igiene ed è retta dal professore di ruolo d'igiene

Art. 124Titolo necessario per l'ammissione è la laurea in medicina e chirurgia

Art. 125Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista ha la durata di due anni

Il numero degli iscritti per ciascun anno di corso non potrà essere superiore a dodici.

Art. 126Le materie d'insegnamento sono le seguenti

1° anno:

1)L'assistenza ospedaliera nel quadro dell'organizzazione sanitaria;

Storia degli ospedali e delle costruzioni ospedaliere;

2)Demografia e statistica sanitaria;
3)Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
4)Igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere, arredamento ed impianti sanitari (1° corso);
5)Organizzazione e funzionamento degli ospedali generali (1° corso);
6)Diagnostica di laboratorio delle malattie infettive e parassitarie.

2° anno:

1)Diritto amministrativo e legislazione ospedaliera;
2)Igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere, arredamento ed impianti sanitari (2° corso);
3)Organizzazione e funzionamento degli ospedali generali (2° corso);
4)Organizzazione e funzionamento degli ospedali speciali;
5)Alimentazione e dietetica ospedaliera;
6)Istruzioni professionali del personale di assistenza.

Gli insegnamenti sono integrati da esercitazioni pratiche presso l'Istituto d'igiene, da tirocini presso direzioni sanitarie di ospedali, da visite ad ospedali ed impianti medico-sanitari.

Saranno altresì, tenute conferenze su argomenti attinenti alle discipline igieniche e alla organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera.

Art. 127Per ottenere l'ammissione al secondo anno gli specializzandi dovranno aver superato gli esami delle materie annuali del 1° corso

Art. 128

Lo specializzando alla fine dei corsi, presenterà una dissertazione scritta su argomento della specialità, che sarà posta in discussione al relativo esame di diploma. Al candidato, che avrà superato l'esame di specializzazione, sarà rilasciato un regolare diploma di "Specialista in igiene, tecnica e direzione ospedaliera"

Scuola di specializzazione in igiene e medicina scolastica

Art. 129

La Scuola di specializzazione in igiene e medicina scolastica ha sede presso gli Istituti di igiene e clinica pediatrica. Il Consiglio di Facoltà designa ogni due anni, il direttore della Scuola tra i professori ufficiali di igiene e di clinica pediatrica

Art. 130Titolo necessario per l'ammissione è la laurea in medicina e chirurgia

Art. 131Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista ha la durata di anni due

Il numero degli iscritti per ciascun corso non potrà essere superiore a dodici.

Art. 132Le materie di insegnamento sono le seguenti

1° anno:

1)Demografia e statistica sanitaria;
2)Igiene dell'alimentazione;
3)Igiene scolastica e legislazione scolastica;
4)Patologia e clinica delle malattie proprie della età scolare (1° corso);
5)Epidemiologia e profilassi delle malattie proprie dell'età scolare (1° corso);
6)Diagnostica di laboratorio delle malattie infettive e parassitarie dell'età scolare.

2° anno:

1)Pedagogia e ortofrenia;
2)Psicologia del lavoro mentale e psicologia sperimentale;
3)Auxologia ed educazione fisica;
4)Patologia e clinica delle malattie proprie della età scolare (2° corso) 5) Epidemiologia e profilassi delle malattie proprie dell'età scolare;
6)Fisiopatologia dell'età puberale.

Gli insegnamenti sono integrati da esercitazioni teoriche e pratiche, saranno altresì tenute conferenze su argomenti attinenti all'igiene, all'organizzazione della assistenza medico-scolastica e alla neuropsichiatria infantile.

Art. 133Per ottenere l'ammissione al secondo anno gli specializzandi dovranno aver superato gli esami delle materie annuali del 1° corso

Art. 134

Lo specializzando alla fine dei corsi, presenterà una dissertazione scritta su argomento della specialità, che sarà posta in discussione al relativo esame di diploma. Al candidato, che avrà superato lo esame sarà rilasciato un regolare diploma di "Specialista in igiene e medicina scolastica"

Art. 135Colore che hanno conseguito il diploma di specializzazione in igiene o in pediatria possono, a giudizio della Facoltà, essere ammessi al 2° anno

Essi potranno essere esonerati, con decisione della Facoltà, da alcuni degli esami sia del primo che del secondo anno, relativi ai corsi frequentati e agli esami superati nell'una o nell'altra scuola di specializzazione.

Scuola di specializzazione in malattie del sangue, rene e ricambio

Art. 136

La Scuola ha sede presso la Clinica medica generale dell'Università, ed è disciplinata secondo le norme generali dello statuto relativo alle Scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e secondo le norme del seguente ordinamento

Art. 137Titolo necessario per l'ammissione alla Scuola di specializzazione in malattie del sangue, rene e ricambio, è la laurea in medicina e chirurgia

La Scuola ha la durata di tre anni. Il numero degli iscritti, per ogni anno, non potrà essere superiore a dodici.

Art. 138Le materie di insegnamento sono

1° anno:

Fisiologia speciale dell'apparato ematopoietico, uropoietico e del ricambio;

Biochimica;

Anatomia ed istologia patologica;

Patologia speciale medica.

2° anno:

Semeiotica generale e speciale;

Patologia speciale medica;

Farmacologia;

Clinica medica generale e terapia.

3° anno:

Diagnostica funzionale;

Radiologia.

Art. 139

Per ottenere l'ammissione al secondo anno, gli specializzandi dovranno aver sostenuto e superato gli esami delle materie prescritte per il 1° anno e così pure, per il passaggio al 3° anno dovranno aver superato gli esami del 2° anno

Art. 140

I corsi di insegnamento si uniformeranno al calendario dell'Università. Per quanto riguarda invece le esercitazioni di laboratorio ed i servizi interni, l'attività della Scuola si estenderà all'intero anno solare

Art. 141

Alla fine del triennio gli studenti che avranno superato tutte le materie, prepareranno una tesi riguardante argomenti contemplati tra le materie d'insegnamento e conseguiranno il diploma con esame finale collegiale di tutta la Commissione, presieduta dal direttore della "Clinica medica". Il diploma avrà per titolo: "Specializzazione in malattie del sangue, rene e ricambio"

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1960 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1960 Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 213. - VILLA

Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 112 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli alle Scuole di specializzazione seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 113

La Scuola di specializzazione ha sede temporanea presso la Clinica dermosifilopatica, in attesa che sia definitivamente approvata la sede propria dell'Istituto. Titolo necessario per l'ammissione alla Scuola di specializzazione in medicina del lavoro, è la laurea in medicina e chirurgia La Scuola è disciplinata secondo le norme generali dello statuto relativo alle Scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e secondo le norme del seguente ordinamento.

Art. 114Il corso ha la durata di due anni. Il numero degli iscritti a ciascuno dei due anni di corso sarà al massimo di dodici

Art. 115Le materie d'insegnamento distinte per anno, sono le seguenti

1° anno:

Igiene del lavoro;

Fisiologia del lavoro;

Tossicologia professionale;

Patologia del lavoro;

Psicotecnica.

2° anno:

Clinica del lavoro;.

Radiologia e terapia fisica in rapporto alle malattie del lavoro;

Dermatologia professionale;

Infortunistica medico-chirurgica (apparato locomotore e sistema nervoso); con particolare riguardo alla prevenzione;

Medicina legale del lavoro.

Art. 116

Lo specializzando al termine dei corsi, presenterà una dissertazione scritta su argomento della specialità, che sarà posta in discussione al relativo esame di diploma; al candidato, che avrà superato lo esame di specializzazione, sarà rilasciato un regolare diploma di "Specialista in medicina del lavoro"

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia

Art. 117

La Scuola ha sede presso la Clinica ostetrica e ginecologica della Università, ed è disciplinata secondo le norme generali dello statuto relativo alle Scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e secondo le norme del seguente ordinamento

Art. 118Titolo necessario per l'ammissione alla Scuola di specializzazione in clinica ostetrica e ginecologica è la laurea in medicina e chirurgia

Il corso ha la durata di anni quattro. Il numero degli iscritti per ciascun anno di corso non sarà superiore a sei.

Art. 119Le materie d'insegnamento sono

1° anno:

Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato genitale femminile;

Fisiologia della generazione;

Elementi di embriologia;

Semeiotica clinica ostetrica e ginecologica.

2° anno:

Semeiotica clinica ostetrica e ginecologica;

Anatomia patologica dell'apparato genitale femminile;

Puericultura pre-natale e post-natale.

3° anno:

Clinica ostetrica e ginecologica;

Radiologia - Urologia;

Elementi di anestesiologia.

4° anno:

Clinica ostetrica e ginecologica;

Medicina legale;

Elementi di immunologia;

Tecniche diagnostiche di laboratorio.

Art. 120Gli specializzandi dovranno aver sostenuto ogni anno gli esami del corso per ottenere l'ammissione al corso successivo

Art. 121

I corsi di insegnamento si uniformeranno al calendario accademico dell'Università. Per quanto riguarda invece le esercitazioni ed i servizi interni, la attività della Scuola si estenderà all'intero anno solare

Art. 122

Lo specializzando alla fine dei corsi, presenterà una dissertazione scritta su argomento della specialità, che sarà posta in discussione al relativo esame di diploma. Al candidato, che avrà superato l'esame di specializzazione, sarà rilasciato un regolare diploma di "Specialista in ostetricia e ginecologia"

Scuola di specializzazione in igiene, tecnica e direzione ospedaliera

Art. 123La Scuola di perfezionamento in igiene, tecnica e direzione ospedaliera ha sede presso l'Istituto di igiene ed è retta dal professore di ruolo d'igiene

Art. 124Titolo necessario per l'ammissione è la laurea in medicina e chirurgia

Art. 125Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista ha la durata di due anni

Il numero degli iscritti per ciascun anno di corso non potrà essere superiore a dodici.

Art. 126Le materie d'insegnamento sono le seguenti

1° anno:

1)L'assistenza ospedaliera nel quadro dell'organizzazione sanitaria;

Storia degli ospedali e delle costruzioni ospedaliere;

2)Demografia e statistica sanitaria;
3)Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
4)Igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere, arredamento ed impianti sanitari (1° corso);
5)Organizzazione e funzionamento degli ospedali generali (1° corso);
6)Diagnostica di laboratorio delle malattie infettive e parassitarie.

2° anno:

1)Diritto amministrativo e legislazione ospedaliera;
2)Igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere, arredamento ed impianti sanitari (2° corso);
3)Organizzazione e funzionamento degli ospedali generali (2° corso);
4)Organizzazione e funzionamento degli ospedali speciali;
5)Alimentazione e dietetica ospedaliera;
6)Istruzioni professionali del personale di assistenza.

Gli insegnamenti sono integrati da esercitazioni pratiche presso l'Istituto d'igiene, da tirocini presso direzioni sanitarie di ospedali, da visite ad ospedali ed impianti medico-sanitari.

Saranno altresì, tenute conferenze su argomenti attinenti alle discipline igieniche e alla organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera.

Art. 127Per ottenere l'ammissione al secondo anno gli specializzandi dovranno aver superato gli esami delle materie annuali del 1° corso

Art. 128

Lo specializzando alla fine dei corsi, presenterà una dissertazione scritta su argomento della specialità, che sarà posta in discussione al relativo esame di diploma. Al candidato, che avrà superato l'esame di specializzazione, sarà rilasciato un regolare diploma di "Specialista in igiene, tecnica e direzione ospedaliera"

Scuola di specializzazione in igiene e medicina scolastica

Art. 129

La Scuola di specializzazione in igiene e medicina scolastica ha sede presso gli Istituti di igiene e clinica pediatrica. Il Consiglio di Facoltà designa ogni due anni, il direttore della Scuola tra i professori ufficiali di igiene e di clinica pediatrica

Art. 130Titolo necessario per l'ammissione è la laurea in medicina e chirurgia

Art. 131Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista ha la durata di anni due

Il numero degli iscritti per ciascun corso non potrà essere superiore a dodici.

Art. 132Le materie di insegnamento sono le seguenti

1° anno:

1)Demografia e statistica sanitaria;
2)Igiene dell'alimentazione;
3)Igiene scolastica e legislazione scolastica;
4)Patologia e clinica delle malattie proprie della età scolare (1° corso);
5)Epidemiologia e profilassi delle malattie proprie dell'età scolare (1° corso);
6)Diagnostica di laboratorio delle malattie infettive e parassitarie dell'età scolare.

2° anno:

1)Pedagogia e ortofrenia;
2)Psicologia del lavoro mentale e psicologia sperimentale;
3)Auxologia ed educazione fisica;
4)Patologia e clinica delle malattie proprie della età scolare (2° corso) 5) Epidemiologia e profilassi delle malattie proprie dell'età scolare;
6)Fisiopatologia dell'età puberale.

Gli insegnamenti sono integrati da esercitazioni teoriche e pratiche, saranno altresì tenute conferenze su argomenti attinenti all'igiene, all'organizzazione della assistenza medico-scolastica e alla neuropsichiatria infantile.

Art. 133Per ottenere l'ammissione al secondo anno gli specializzandi dovranno aver superato gli esami delle materie annuali del 1° corso

Art. 134

Lo specializzando alla fine dei corsi, presenterà una dissertazione scritta su argomento della specialità, che sarà posta in discussione al relativo esame di diploma. Al candidato, che avrà superato lo esame sarà rilasciato un regolare diploma di "Specialista in igiene e medicina scolastica"

Art. 135Colore che hanno conseguito il diploma di specializzazione in igiene o in pediatria possono, a giudizio della Facoltà, essere ammessi al 2° anno

Essi potranno essere esonerati, con decisione della Facoltà, da alcuni degli esami sia del primo che del secondo anno, relativi ai corsi frequentati e agli esami superati nell'una o nell'altra scuola di specializzazione.

Scuola di specializzazione in malattie del sangue, rene e ricambio

Art. 136

La Scuola ha sede presso la Clinica medica generale dell'Università, ed è disciplinata secondo le norme generali dello statuto relativo alle Scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e secondo le norme del seguente ordinamento

Art. 137Titolo necessario per l'ammissione alla Scuola di specializzazione in malattie del sangue, rene e ricambio, è la laurea in medicina e chirurgia

La Scuola ha la durata di tre anni. Il numero degli iscritti, per ogni anno, non potrà essere superiore a dodici.

Art. 138Le materie di insegnamento sono

1° anno:

Fisiologia speciale dell'apparato ematopoietico, uropoietico e del ricambio;

Biochimica;

Anatomia ed istologia patologica;

Patologia speciale medica.

2° anno:

Semeiotica generale e speciale;

Patologia speciale medica;

Farmacologia;

Clinica medica generale e terapia.

3° anno:

Diagnostica funzionale;

Radiologia.

Art. 139

Per ottenere l'ammissione al secondo anno, gli specializzandi dovranno aver sostenuto e superato gli esami delle materie prescritte per il 1° anno e così pure, per il passaggio al 3° anno dovranno aver superato gli esami del 2° anno

Art. 140

I corsi di insegnamento si uniformeranno al calendario dell'Università. Per quanto riguarda invece le esercitazioni di laboratorio ed i servizi interni, l'attività della Scuola si estenderà all'intero anno solare

Art. 141

Alla fine del triennio gli studenti che avranno superato tutte le materie, prepareranno una tesi riguardante argomenti contemplati tra le materie d'insegnamento e conseguiranno il diploma con esame finale collegiale di tutta la Commissione, presieduta dal direttore della "Clinica medica". Il diploma avrà per titolo: "Specializzazione in malattie del sangue, rene e ricambio"

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1960 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1960 Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 213. - VILLA nascondi Funzioni atto completo esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea indice dell'atto visualizzazione classica lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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