DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. 148 - Normattiva
In breve
Questo decreto-legge introduce misure urgenti per sostenere l'occupazione, in particolare attraverso l'istituzione di un Fondo per l'occupazione e l'erogazione di incentivi per nuove assunzioni.
Cosa regola
- Misure straordinarie di politica attiva del lavoro per sostenere i livelli occupazionali.
- L'erogazione di incentivi ai datori di lavoro per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno.
- La ripartizione delle risorse del Fondo per l'occupazione tra le aree e le iniziative.
- La stipula di convenzioni per la gestione attiva della mobilità e lo sviluppo di nuova occupazione.
Chi riguarda
- Datori di lavoro e imprenditori che assumono nuove unità lavorative.
- Lavoratori in aree con squilibrio tra domanda e offerta di lavoro o in situazioni di crisi.
Punti chiave
- È istituito il Fondo per l'occupazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- Gli incentivi per i datori di lavoro non possono superare complessivamente una annualità del costo medio del lavoro.
- I benefici sono attribuiti con provvedimento dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, con priorità per le assunzioni collegate a nuovi insediamenti produttivi.
- I benefici sono attribuiti nella misura massima consentita dalla disciplina comunitaria sugli aiuti alle imprese, in tre rate annuali pari al 25%, 35% e 40%.
Testo della legge
DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. 148 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc
a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. 148 ultimo aggiornamento all'atto: 29/12/2017 --> Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. note: Entrata in vigore del decreto: 20-05-1993.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 (in G.U. 19/07/1993, n.167). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017) (GU n.116 del 20-05-1993) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.20 agg.19 agg.18 agg.17 agg.16 agg.15 agg.14 agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 1 bisagg.3 agg.2 agg.1 orig. 1 terorig. 2agg.3 agg.2 agg.1 orig. 2 bis 3orig. 4agg.3 agg.2 agg.1 orig. 4 bisagg.3 agg.2 agg.1 orig. 5agg.16 agg.15 agg.14 agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 5 bis 6agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 7agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 8agg.2 agg.1 orig. 9agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 9 bis 9 ter 9 quater 10orig. 11 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-1-2018 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 22 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a sostegno dell'occupazione, tenuto conto della difficile situazione economica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 Fondo per l'occupazione 1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua, sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali:
- a)nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 o del regolamento CEE n. 328/88 così individuate ai sensi del decreto- legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia;
- b)nelle aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, accertati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee. 1-bis. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1 si tiene altresì conto:
- a)della presenza di crisi territoriali di particolare gravità o di crisi settoriali strutturali con notevole impatto sui livelli occupazionali, facendo riferimento ai criteri già definiti sulla base della legislazione vigente per particolari settori;
- b)della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di depressione economica;
- c)della sussistenza di processi di ristrutturazione, di riconversione industriale o di deindustrializzazione
- d)della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del patrimonio storico e artistico. 2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, ovvero imprenditori, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni crescenti che non possono comunque superare complessivamente una annualità del costo medio del lavoro. 3. Le risorse di cui al comma 7 preordinate alle finalità di cui al comma 1 sono ripartite tra le aree di cui al medesimo comma 1, e in tutte le regioni per le iniziative di cui al comma 5, in base alla entità del numero dei disoccupati in esse registrati. I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti con provvedimento dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nei limiti delle risorse a ciascuno di essi assegnate alle imprese che presentino la domanda, nei termini stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con priorità per le assunzioni collegate a nuovi insediamenti produttivi e secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse. In fase di prima applicazione la domanda è presentata entro il 20 luglio 1995, per assunzioni da effettuarsi entro il 31 dicembre 1995. I benefici sono attribuiti nella misura massima consentita dalla disciplina comunitaria sugli aiuti alle imprese, in tre rate annuali pari al 25%, 35% e 40% rispettivamente, mediante conguaglio con i contributi previdenziali, ove possibile. 4. Nella domanda deve essere specificato, sotto la personale responsabilità del datore di lavoro ovvero imprenditore, che le assunzioni per le quali il beneficio viene richiesto sono collegate a nuovi insediamenti produttivi, ovvero avvengono ad incremento dell'organico calcolato sulla media dell'ultimo semestre e che, durante il predetto periodo non sono intervenute riduzioni o sospensioni di personale avente analoghe qualifiche professionali, nonché in quale misura le assunzioni riguardano i lavoratori di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 5. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381. 6. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego, stipula convenzioni con consorzi di comuni e con enti, società, cooperative o consorzi pubblici e privati, di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonché con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilità e dello sviluppo di nuova occupazione, anche delineando metodi di valutazione della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti. 7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.
- Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e
- Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.
- a)e c)) che "In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire, in vista dell'attuazione del monitoraggio di cui al comma 2, un primo, immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e rilevata l'eccezionalità della situazione di emergenza occupazionale che richiede il reperimento di risorse al predetto fine, anche tramite la ridestinazione di somme già diversamente finalizzate dalla legislazione vigente, si dispone quanto segue: -
- a)l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2013, di 250 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori sociali in deroga, con corrispondente riduzione per l'anno 2013 del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in considerazione dei tempi necessari per il perfezionamento del procedimento concessivo dei relativi benefici contributivi". [...] - "
- c)l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ulteriormente incrementata, per l'anno 2013, di 219 milioni di euro". ------------- AGGIORNAMENTO