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Decreto del presidente della repubblica 11 giugno 1979, n. 476

Di che cosa tratta questa norma?

Questo decreto modifica lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, introducendo nuove scuole di specializzazione e aggiornando quelle esistenti. Riguarda specificamente l'istituzione e la regolamentazione di corsi di specializzazione medica.

Per chi: L'Università degli studi di Napoli e le sue facoltà di medicina e chirurgia; Laureati in medicina e chirurgia interessati a specializzarsi.

Termini:

  • La Scuola di specializzazione in Medicina Nucleare ha una durata di 3 anni e un massimo di 8 iscritti per anno di corso (24 totali).
  • La Scuola di specializzazione in Urologia ha una durata di 5 anni e un massimo di 18 iscritti per l'intero corso.
  • La Scuola di specializzazione in Malattie Infettive ha una durata di 4 anni e un massimo di 13 iscritti per anno di corso (52 totali).

Dati essenziali

Paese
Italia
Area del diritto
Diritto sanitario e farmaceutico
Articoli
39
Fonte
normattiva.it
Testo acquisito il
Spiegazione aggiornata il

Che cosa regola questa norma?

  • L'istituzione di nuove scuole di specializzazione presso l'Università di Napoli.
  • Le modalità di ammissione e la durata dei corsi di specializzazione.
  • I programmi di studio e gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione.
  • La soppressione e sostituzione di articoli precedenti dello statuto universitario.

A chi si applica questa norma?

  • L'Università degli studi di Napoli e le sue facoltà di medicina e chirurgia.
  • Laureati in medicina e chirurgia interessati a specializzarsi.

Quali sono i punti chiave?

  • Vengono istituite le scuole di specializzazione in Medicina Nucleare e in Urologia.
  • La Scuola di specializzazione in Medicina Nucleare ha una durata di 3 anni e un massimo di 8 iscritti per anno di corso (24 totali).
  • La Scuola di specializzazione in Urologia ha una durata di 5 anni e un massimo di 18 iscritti per l'intero corso.
  • La Scuola di specializzazione in Malattie Infettive ha una durata di 4 anni e un massimo di 13 iscritti per anno di corso (52 totali).
  • La Scuola di specializzazione in Ostetricia e Ginecologia cambia denominazione in Ginecologia e Ostetricia.
  • Per tutte le scuole è richiesta la frequenza obbligatoria e il superamento di esami annuali e di un esame finale con tesi.

Diritto sanitario e farmaceutico

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Diritto sanitario e farmaceutico

Testo della legge

Testo della legge
Indice (39)
  1. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  2. Art. 561
  3. Art. 562 La scuola conferisce il diploma di specialista in medicina nucleare
  4. Art. 563
  5. Art. 564 I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o più docenti a secondo di q
  6. Art. 565
  7. Art. 566 La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avven
  8. Art. 567
  9. Art. 568
  10. Art. 569
  11. Art. 570
  12. Art. 571 La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di
  13. Art. 572 Il numero massimo degli allievi è complessivamente di diciotto iscritt
  14. Art. 573 L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami
  15. Art. 574 Le materie di insegnamento e gli esami sono i seguenti
  16. Art. 575 La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria
  17. Art. 576
  18. Art. 577
  19. Art. 596
  20. Art. 597
  21. Art. 598
  22. Art. 599 La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di
  23. Art. 600
  24. Art. 601 Le materie di insegnamento sono le seguenti
  25. Art. 602 La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatori
  26. Art. 613
  27. Art. 614
  28. Art. 615
  29. Art. 616 Le materie di insegnamento sono le seguenti
  30. Art. 617 La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatori
  31. Art. 653
  32. Art. 654
  33. Art. 655
  34. Art. 656 La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di
  35. Art. 657
  36. Art. 658 L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami
  37. Art. 659 Le materie di insegnamento sono le seguenti
  38. Art. 660
  39. Art. 661

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1979, n. 476 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli. (GU n.268 del 29-09-1979)

Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 560, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione presso la prima facoltà di medicina e chirurgia, delle scuole di specializzazione in medicina nucleare ed in urologia:

Scuola di specializzazione in medicina nucleare

Art. 561

La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha sede presso l'istituto di radiologia della prima facoltà di medicina e chirurgia ed è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 562La scuola conferisce il diploma di specialista in medicina nucleare

Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono tre.

Art. 563Gli insegnamenti per il conseguimento del diploma di specialista in medicina nucleare sono così distribuiti nei tre anni di corso

1° Anno:

a)fisica: con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria;
b)radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
c)tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
d)nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° Anno:

a)teoria dei traccianti;
b)elementi di radiochimica;
c)applicazioni di diagnostica I;
d)tecniche di misure di radioattività.

3° Anno:

a)applicazioni diagnostiche II;
b)applicazioni terapeutiche;
c)radioprotezione e legislazione applicate.

Art. 564I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o più docenti a secondo di quanto opportuno al loro migliore svolgimento

Art. 565Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di otto per anno di corso e complessivamente di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studi

Art. 566La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei

L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti, ecc. Gli allievi, per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa. Gli allievi, al termine di ogni anno devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Art. 567

Gli allievi, per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, devono elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola Scuola di specializzazione in urologia

Art. 568

La scuola di specializzazione in urologia ha sede presso l'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della prima facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in urologia

Art. 569

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine

Art. 570

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente

Art. 571La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione

Art. 572Il numero massimo degli allievi è complessivamente di diciotto iscritti per l'intero corso di studi

Art. 573L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami

Art. 574Le materie di insegnamento e gli esami sono i seguenti

Insegnamenti Esami 1° Anno: anatomia sistematica e to- anatomia sistematica e to- pografica dell'apparato pografica dell'apparato urinario e genitale ma- urinario e genitale ma- schile maschile fisiologia dell'apparato fisiologia dell'apparato urinario e genitale ma- urinario e genitale ma- schile schile batteriologia in urologia batteriologia in urologia semeiotica funzionale e strumentale dell'appara- to uro-genitale I.

2° Anno: semeiotica funzionale e semeiotica funzionale e strumentale dell'appara- strumentale dell'appara- to uro-genitale II to uro-genitale II le nefropatie mediche le nefropatie mediche anatomia chirurgica del- anatomia chirurgica del- l'apparato urinario e l'apparato urinario e genitale maschile genitale maschile patologia dell'apparato urinario e genitale ma- schile I radiologia dell'apparato urinario e genitale ma- schile I 3° Anno: patologia dell'apparato patologia dell'apparato urinario e genitale ma- urinario e genitale ma- schile II schile radiologia dell'apparato radiologia dell'apparato urinario e genitale ma- urinario e genitale ma- schile II schile le affezioni cutanee e ve- le affezioni cutanee e ve- neree nei riguardi del- nei riguardi dell'urolo- l'urologia gia andrologia andrologia 4° Anno: anatomia ed istologia pa- anatomia ed istologia pa- tologica dell'apparato tologica dell'apparato urinario e genitale ma- urinario e genitale ma- schile schile farmacoterapia delle affe- farmacoterapia delle affe- zioni uro-genitali zioni uro-genitali anestesia e trattamento anestesia e trattamento pre e post-operatorio pre e post-operatorio del malato urologico del malato urologico nefrologia chirurgica nefrologia chirurgica clinica urologica I procedimenti di chirurgia endoscopica I interventi e procedimenti operatori, sull'appara- urinario e genitale ma- schile I 5° Anno: clinica urologica II clinica urologica patologia e clinica urolo- patologia e clinica urolo- gica infantile gica infantile urologia ginecologica urologia ginecologica procedimenti di chirurgia interventi e procedimenti endoscopica II operatori sull'apparato chirurgia dell'intestino urinario e genitale ma- chirurgia vascolare schile interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale ma- schile II

Art. 575La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 576

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi

Art. 577

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in urologia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione Gli articoli 596, 597, 598, 599, 600, 601 e 602, relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive della seconda facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 596

La scuola di specializzazione in malattie infettive ha sede presso la clinica delle malattie infettive e conferisce il diploma di specialista in malattie infettive

Art. 597

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine

Art. 598

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato d'alle autorità competenti

Art. 599La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione

Art. 600Il numero massimo di allievi è di tredici per anno di corso e complessivamente di cinquantadue iscritti per l'intero corso di studi

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 601Le materie di insegnamento sono le seguenti

1° Anno: epidemiologia generale delle malattie infettive; batteriologia e micologia; virologia; parassitologia; immunologia generale.

2° Anno: tecniche batteriologiche e micologia applicate alle malattie infettive; tecniche virologiche applicate alle malattie infettive; tecniche parassitologiche applicate alle malattie infettive; tecniche immunologiche applicate alle malattie infettive; anatomia patologica; genetica.

3° Anno: clinica delle malattie infettive 1° anno; diagnostica e semeiotica delle malattie infettive; radiologia; medicina preventiva delle malattie infettive.

4° Anno: clinica delle malattie infettive 2° anno; malattie tropicali; legislazione sanitaria delle malattie infettive; farmacologia e terapia delle malattie infettive.

Art. 602La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria

Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami del rispettivo anno; al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in malattie infettive gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente la specialità.

Agli allievi i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specializzazione in malattie infettive.

Gli articoli 613, 614, 615, 616, 617, relativi alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia della seconda facoltà di medicina e chirurgia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia

Art. 613

La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia ha sede presso la clinica ostetrica e ginecologica e conferisce il diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia

Art. 614

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine

Art. 615

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di dodici per anno di corso e complessivamente di quarantotto iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 616Le materie di insegnamento sono le seguenti

1° Anno: elementi di genetica medica; elementi di embriologia; anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia della pelvi; elementi di fisiopatologia della riproduzione umana; fisiologia ostetrica; endocrinologia ginecologica ed ostetrica; semeiotica e diagnostica ostetrica; patologia ostetrica e ginecologica (biennale) I; lingua straniera (inglese) quadriennale I.

2° Anno: semeiotica e diagnostica ginecologica; operazioni ostetriche (biennale) I; anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile; citologia ginecologica; patologia ostetrica e ginecologica (biennale) II; diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia; lingua straniera (inglese) quadriennale II.

3° Anno: puericultura prenatale; immunologia ostetrica e ginecologica; analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia; operazioni ostetriche (biennale) II; operazioni ginecologiche (biennale) I; ostetricia e ginecologia forense; terapia medica in ostetricia e ginecologia; clinica ostetrica e ginecologica (biennale) I; psicosomatica ostetrica e ginecologica; lingua straniera (inglese) quadriennale III.

4° Anno: neonatologia; urologia ginecologica; radio-diagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia; chirurgia addominale; operazioni ginecologiche (biennale) II; clinica ostetrica e ginecologica (biennale) II; lingua straniera (inglese) quadriennale.

Art. 617La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Dopo l'art. 652, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare:

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

Art. 653La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare ha sede presso la clinica chirurgica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia vascolare

Art. 654

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine

Art. 655

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente

Art. 656La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione

Art. 657Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi

Art. 658L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami

Art. 659Le materie di insegnamento sono le seguenti

1° Anno: embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare; fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna; anatomia patologica dell'apparato vascolare; semiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari; semiologia radiologica delle malattie vascolari; vasculopatie di interesse medico e specialistico.

2° Anno: patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso; patologia e clinica delle malattie del sistema venoso; patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico; patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi.

3° Anno: nozioni di terapia medica delle malattie vascolari; terapia chirurgica delle malattie vascolari; chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi I.

4° Anno: informatica medica; rianimazione e terapia intensiva; patologia e clinica vascolare pediatrica I; epidemiologia delle malattie vascolari; elementi di legislazione sanitaria comunitaria; chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi II.

5° Anno: elementi di bioingegneria applicati al circolo; principi e tecnica di circolazione extracorporea; terapia intensiva; patologia e clinica vascolare pediatrica II; tecniche chirurgiche applicate alla patologia vascolare; chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi III.

Art. 660

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame

Art. 661

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia vascolare gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e devono sostenere una prova clinica.

L'ordinamento della scuola di specializzazione in radiologia della seconda facoltà di medicina e chirurgia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, n. 602, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in radiologia La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso la radiologia della seconda facoltà di medicina e chirurgia ed è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine.

Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

La scuola conferisce i seguenti diplomi:

a)diploma di specialista in radiodiagnostica.

Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro;

b)diploma di specialista in radioterapia oncologica.

Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro.

La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi in radiodiagnostica e radioterapia oncologica.

Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono così distribuiti in quattro anni di corso:

1° Anno (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica):

a)fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);
b)radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
c)tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
d)nozioni di anatomia e Fisiologia generale.

2° Anno (comune alla radioterapia oncologica):

a)anatomia patologica;
b)apparecchiature e tecniche radiologiche;
c)semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);
d)radiopatologia;
e)dosimetria applicata.

3° Anno:

a)tecniche speciali e relativa semeiotica (I);
b)radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (I). 4° Anno:
a)tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAC) (II);
b)radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (II).

Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radioterapia oncologica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° Anno (comune alla specializzazione in radiodiagnostica):

a)fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);
b)radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
c)tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
d)nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° Anno (comune alla radiodiagnostica):

a)anatomia patologica;
b)apparecchiature e tecniche radiologiche;
c)semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);
d)radiopatologia;
e)dosimetria applicata.

3° Anno:

a)oncologia generale;
b)oncologia clinica (I);
c)tecniche radioterapiche.

4° Anno:

a)oncologia clinica (II);
b)fondamenti di terapia chirurgica dei tumori;
c)radioterapia clinica;
d)trattamento del canceroso in fase avanzata.

I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.

Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di 30 (trenta) da ripartirsi annualmente fra i vari corsi di diploma previsti dal comma quarto.

La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei.

L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti a specialisti, ecc.

Gli allievi, per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.

Gli allievi al termine di ogni anno devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter Ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Gli allievi, per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, devono elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1979 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1979 Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 368 nascondi Funzioni atto completo esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea indice dell'atto visualizzazione classica lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.