Decreto del presidente della repubblica 11 giugno 1979, n. 476
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto modifica lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, introducendo nuove scuole di specializzazione e aggiornando quelle esistenti. Si tratta di un atto che adegua l'offerta formativa universitaria in ambito medico.
Per chi: L'Università degli studi di Napoli; Laureati in medicina e chirurgia interessati a specializzarsi.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto sanitario e farmaceutico
- Articoli
- 39
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- L'istituzione di nuove scuole di specializzazione presso la prima facoltà di medicina e chirurgia.
- La modifica e sostituzione di articoli relativi a scuole di specializzazione già esistenti.
- I requisiti di ammissione, la durata e il programma di studi per le specializzazioni mediche.
- Le modalità di conseguimento del diploma di specialista.
A chi si applica questa norma?
- L'Università degli studi di Napoli.
- Laureati in medicina e chirurgia interessati a specializzarsi.
- Professori universitari che dirigeranno le scuole di specializzazione.
Quali sono i punti chiave?
- Vengono istituite le scuole di specializzazione in Medicina Nucleare e in Urologia.
- La Scuola di specializzazione in Medicina Nucleare ha una durata di tre anni e un massimo di otto iscritti per anno di corso (ventiquattro in totale).
- La Scuola di specializzazione in Urologia ha una durata di cinque anni e un massimo di diciotto iscritti per l'intero corso.
- La Scuola di specializzazione in Malattie Infettive ha una durata di quattro anni e un massimo di tredici iscritti per anno di corso (cinquantadue in totale).
- La Scuola di specializzazione in Ostetricia e Ginecologia cambia denominazione in Ginecologia e Ostetricia.
Diritto sanitario e farmaceutico
Diritto sanitario e farmaceutico
Testo della legge
Testo della legge
Indice (39)
- Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Art. 561
- Art. 562 La scuola conferisce il diploma di specialista in medicina nucleare
- Art. 563
- Art. 564 I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o più docenti a secondo di q
- Art. 565
- Art. 566 La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avven
- Art. 567
- Art. 568
- Art. 569
- Art. 570
- Art. 571 La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di
- Art. 572 Il numero massimo degli allievi è complessivamente di diciotto iscritt
- Art. 573 L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami
- Art. 574 Le materie di insegnamento e gli esami sono i seguenti
- Art. 575 La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria
- Art. 576
- Art. 577
- Art. 596
- Art. 597
- Art. 598
- Art. 599 La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di
- Art. 600
- Art. 601 Le materie di insegnamento sono le seguenti
- Art. 602 La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatori
- Art. 613
- Art. 614
- Art. 615
- Art. 616 Le materie di insegnamento sono le seguenti
- Art. 617 La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatori
- Art. 653
- Art. 654
- Art. 655
- Art. 656 La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di
- Art. 657
- Art. 658 L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami
- Art. 659 Le materie di insegnamento sono le seguenti
- Art. 660
- Art. 661
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1979, n. 476 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli. (GU n.268 del 29-09-1979)
Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 560, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione presso la prima facoltà di medicina e chirurgia, delle scuole di specializzazione in medicina nucleare ed in urologia:
Scuola di specializzazione in medicina nucleare
Art. 561
La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha sede presso l'istituto di radiologia della prima facoltà di medicina e chirurgia ed è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione.
Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
Art. 562La scuola conferisce il diploma di specialista in medicina nucleare
Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono tre.
Art. 563Gli insegnamenti per il conseguimento del diploma di specialista in medicina nucleare sono così distribuiti nei tre anni di corso
1° Anno:
2° Anno:
3° Anno:
Art. 564I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o più docenti a secondo di quanto opportuno al loro migliore svolgimento
Art. 565Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di otto per anno di corso e complessivamente di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studi
Art. 566La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei
L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti, ecc. Gli allievi, per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa. Gli allievi, al termine di ogni anno devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.
Art. 567
Gli allievi, per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, devono elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola Scuola di specializzazione in urologia
Art. 568
La scuola di specializzazione in urologia ha sede presso l'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della prima facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in urologia
Art. 569
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine
Art. 570
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente
Art. 571La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione
Art. 572Il numero massimo degli allievi è complessivamente di diciotto iscritti per l'intero corso di studi
Art. 573L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami
Art. 574Le materie di insegnamento e gli esami sono i seguenti
Insegnamenti Esami 1° Anno: anatomia sistematica e to- anatomia sistematica e to- pografica dell'apparato pografica dell'apparato urinario e genitale ma- urinario e genitale ma- schile maschile fisiologia dell'apparato fisiologia dell'apparato urinario e genitale ma- urinario e genitale ma- schile schile batteriologia in urologia batteriologia in urologia semeiotica funzionale e strumentale dell'appara- to uro-genitale I.
2° Anno: semeiotica funzionale e semeiotica funzionale e strumentale dell'appara- strumentale dell'appara- to uro-genitale II to uro-genitale II le nefropatie mediche le nefropatie mediche anatomia chirurgica del- anatomia chirurgica del- l'apparato urinario e l'apparato urinario e genitale maschile genitale maschile patologia dell'apparato urinario e genitale ma- schile I radiologia dell'apparato urinario e genitale ma- schile I 3° Anno: patologia dell'apparato patologia dell'apparato urinario e genitale ma- urinario e genitale ma- schile II schile radiologia dell'apparato radiologia dell'apparato urinario e genitale ma- urinario e genitale ma- schile II schile le affezioni cutanee e ve- le affezioni cutanee e ve- neree nei riguardi del- nei riguardi dell'urolo- l'urologia gia andrologia andrologia 4° Anno: anatomia ed istologia pa- anatomia ed istologia pa- tologica dell'apparato tologica dell'apparato urinario e genitale ma- urinario e genitale ma- schile schile farmacoterapia delle affe- farmacoterapia delle affe- zioni uro-genitali zioni uro-genitali anestesia e trattamento anestesia e trattamento pre e post-operatorio pre e post-operatorio del malato urologico del malato urologico nefrologia chirurgica nefrologia chirurgica clinica urologica I procedimenti di chirurgia endoscopica I interventi e procedimenti operatori, sull'appara- urinario e genitale ma- schile I 5° Anno: clinica urologica II clinica urologica patologia e clinica urolo- patologia e clinica urolo- gica infantile gica infantile urologia ginecologica urologia ginecologica procedimenti di chirurgia interventi e procedimenti endoscopica II operatori sull'apparato chirurgia dell'intestino urinario e genitale ma- chirurgia vascolare schile interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale ma- schile II
Art. 575La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 576
Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi
Art. 577
Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in urologia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione Gli articoli 596, 597, 598, 599, 600, 601 e 602, relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive della seconda facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in malattie infettive
Art. 596
La scuola di specializzazione in malattie infettive ha sede presso la clinica delle malattie infettive e conferisce il diploma di specialista in malattie infettive
Art. 597
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine
Art. 598
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato d'alle autorità competenti
Art. 599La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione
Art. 600Il numero massimo di allievi è di tredici per anno di corso e complessivamente di cinquantadue iscritti per l'intero corso di studi
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 601Le materie di insegnamento sono le seguenti
1° Anno: epidemiologia generale delle malattie infettive; batteriologia e micologia; virologia; parassitologia; immunologia generale.
2° Anno: tecniche batteriologiche e micologia applicate alle malattie infettive; tecniche virologiche applicate alle malattie infettive; tecniche parassitologiche applicate alle malattie infettive; tecniche immunologiche applicate alle malattie infettive; anatomia patologica; genetica.
3° Anno: clinica delle malattie infettive 1° anno; diagnostica e semeiotica delle malattie infettive; radiologia; medicina preventiva delle malattie infettive.
4° Anno: clinica delle malattie infettive 2° anno; malattie tropicali; legislazione sanitaria delle malattie infettive; farmacologia e terapia delle malattie infettive.
Art. 602La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria
Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami del rispettivo anno; al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in malattie infettive gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente la specialità.
Agli allievi i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specializzazione in malattie infettive.
Gli articoli 613, 614, 615, 616, 617, relativi alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia della seconda facoltà di medicina e chirurgia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia
Art. 613
La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia ha sede presso la clinica ostetrica e ginecologica e conferisce il diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia
Art. 614
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine
Art. 615
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo degli allievi è di dodici per anno di corso e complessivamente di quarantotto iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 616Le materie di insegnamento sono le seguenti
1° Anno: elementi di genetica medica; elementi di embriologia; anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia della pelvi; elementi di fisiopatologia della riproduzione umana; fisiologia ostetrica; endocrinologia ginecologica ed ostetrica; semeiotica e diagnostica ostetrica; patologia ostetrica e ginecologica (biennale) I; lingua straniera (inglese) quadriennale I.
2° Anno: semeiotica e diagnostica ginecologica; operazioni ostetriche (biennale) I; anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile; citologia ginecologica; patologia ostetrica e ginecologica (biennale) II; diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia; lingua straniera (inglese) quadriennale II.
3° Anno: puericultura prenatale; immunologia ostetrica e ginecologica; analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia; operazioni ostetriche (biennale) II; operazioni ginecologiche (biennale) I; ostetricia e ginecologia forense; terapia medica in ostetricia e ginecologia; clinica ostetrica e ginecologica (biennale) I; psicosomatica ostetrica e ginecologica; lingua straniera (inglese) quadriennale III.
4° Anno: neonatologia; urologia ginecologica; radio-diagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia; chirurgia addominale; operazioni ginecologiche (biennale) II; clinica ostetrica e ginecologica (biennale) II; lingua straniera (inglese) quadriennale.
Art. 617La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Dopo l'art. 652, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare:
Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare
Art. 653La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare ha sede presso la clinica chirurgica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia vascolare
Art. 654
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine
Art. 655
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente
Art. 656La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione
Art. 657Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi
Art. 658L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami
Art. 659Le materie di insegnamento sono le seguenti
1° Anno: embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare; fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna; anatomia patologica dell'apparato vascolare; semiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari; semiologia radiologica delle malattie vascolari; vasculopatie di interesse medico e specialistico.
2° Anno: patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso; patologia e clinica delle malattie del sistema venoso; patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico; patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi.
3° Anno: nozioni di terapia medica delle malattie vascolari; terapia chirurgica delle malattie vascolari; chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi I.
4° Anno: informatica medica; rianimazione e terapia intensiva; patologia e clinica vascolare pediatrica I; epidemiologia delle malattie vascolari; elementi di legislazione sanitaria comunitaria; chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi II.
5° Anno: elementi di bioingegneria applicati al circolo; principi e tecnica di circolazione extracorporea; terapia intensiva; patologia e clinica vascolare pediatrica II; tecniche chirurgiche applicate alla patologia vascolare; chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi III.
Art. 660
La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame
Art. 661
Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia vascolare gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e devono sostenere una prova clinica.
L'ordinamento della scuola di specializzazione in radiologia della seconda facoltà di medicina e chirurgia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, n. 602, è soppresso e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in radiologia La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso la radiologia della seconda facoltà di medicina e chirurgia ed è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine.
Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami.
Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
La scuola conferisce i seguenti diplomi:
Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro;
Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro.
La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi in radiodiagnostica e radioterapia oncologica.
Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono così distribuiti in quattro anni di corso:
1° Anno (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica):
2° Anno (comune alla radioterapia oncologica):
3° Anno:
Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radioterapia oncologica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:
1° Anno (comune alla specializzazione in radiodiagnostica):
2° Anno (comune alla radiodiagnostica):
3° Anno:
4° Anno:
I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.
Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di 30 (trenta) da ripartirsi annualmente fra i vari corsi di diploma previsti dal comma quarto.
La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei.
L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti a specialisti, ecc.
Gli allievi, per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.
Gli allievi al termine di ogni anno devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter Ottenere l'iscrizione all'anno successivo.
Gli allievi, per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, devono elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 giugno 1979 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1979 Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 368 nascondi Funzioni atto completo esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea indice dell'atto visualizzazione classica lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi