Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 41 – Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione…
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto è un regolamento che modifica la normativa esistente sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari. Si concentra in particolare sulla revisione delle regole relative alla fabbricazione della pasta.
Per chi: I produttori di pasta secca; Le aziende che producono paste, paste speciali e pasta all'uovo.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto commerciale e societario
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- La produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari.
- Le modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187.
- Il divieto di utilizzo di sfarinati di grano tenero per la pasta secca.
- Le condizioni per il reimpiego di prodotto o parti di esso nel processo produttivo di paste.
A chi si applica questa norma?
- I produttori di pasta secca.
- Le aziende che producono paste, paste speciali e pasta all'uovo.
Quali sono i punti chiave?
- Per la fabbricazione della pasta secca è vietato l'utilizzo di sfarinati di grano tenero.
- Questo divieto non si applica alle paste destinate alla commercializzazione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, né a quelle destinate all'esportazione.
- Nella produzione di paste, paste speciali e pasta all'uovo è ammesso il reimpiego, all'interno dello stesso stabilimento, di prodotto o parti di esso provenienti dal processo produttivo o di confezionamento.
- Il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, può stabilire particolari modalità di applicazione per il reimpiego.
Diritto commerciale e societario
Diritto commerciale e societario
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 2013, n. 41 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari. (13G00082) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/2013 (GU n.95 del 23-04-2013) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 50, il quale prevede che, con la procedura di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinati con legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 187;
Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 48, il quale stabilisce, tra l'altro, che le disposizioni concernenti la produzione e la commercializzazione degli sfarinati e delle paste alimentari di cui alla legge n. 580 del 1967 non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o negli altri Paesi contraenti l'Accordo sullo spazio economico europeo, introdotti e posti in vendita nel territorio nazionale;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 20-bis, il quale stabilisce, tra l'altro, che i regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, se riproducono i predetti obblighi, contenere apposite disposizioni di rinvio per applicare le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate;
Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, nonché considerate le disposizioni di cui alla direttiva 2009/39/CE, al Regolamento (CE) n. 41/2009 ed al Regolamento (CE) n. 1925/2006;
Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi dell'articolo 8 della direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2012;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 26 settembre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2013;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di pasta.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
Si trascrive il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17. (Regolamenti).
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
Si trascrive il testo dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1993): «Art. 50. (Regolamentazione dei prodotti).
Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187 (Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della L. 22 febbraio 1994, n. 146), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2001, n. 117.
La legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1967, n. 189.
Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
Il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209 (Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1996, n. 96, S.O.
Si trascrive il testo dell'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997): «Art. 48. (Prodotti alimentari).
Si trascrive il testo dell'articolo 20-bis della legge 15 marzo 1997, n.59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa): «Art. 20-bis.
Si trascrive il testo dell'articolo 8 della direttiva del Consiglio n. 98/34/CE (Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche): «Art. 8.
All'occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica.
Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti.
Quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti chimici di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 (8) ove si tratti d'una sostanza già esistente, o di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 67/548/CEE (9) nel caso di una nuova sostanza.
La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono stati trasmessi. Essa può anche sottoporre il progetto al parere del comitato di cui all'articolo 5 e, se del caso, del comitato competente del settore in questione.
Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti di cui all'articolo 1, punto 9, secondo comma, terzo trattino, le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono fondarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura.
In caso di simile richiesta, il comitato di cui all'articolo 5 e le amministrazioni nazionali, prese le debite precauzioni, hanno la facoltà di consultare, ai fini di una perizia, persone fisiche o giuridiche che possono appartenere al settore privato.
La mancanza di reazione della Commissione nel quadro della presente direttiva in merito ad un progetto di regola tecnica non pregiudica la decisione che potrebbe essere presa nel quadro di altri atti comunitari.».
Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001, come modificato dal presente regolamento: «Art. 6. (Pasta).
Su cento parti di sostanza secca Ceneri Tipo e denominazione Umidità massima % minimo massimo Proteine min. (azoto x 5,70) Acidità massima in gradi* Pasta di semola di grano duro 12,50 0,90 10,50 4 Pasta di semolato di grano duro 12,50 0,90 1,35 11,50 5 Pasta di semola integrale di grano duro 12,50 1,40 1,80 11,50 6 * Il grado di acidità è espresso dal numero di centimetri cubici di soluzione alcalina normale occorrente per neutralizzare 100 grammi di sostanza secca.