Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Decreto del presidente della repubblica 4 giugno 1979, n. 427

Di che cosa tratta questa norma?

Questo decreto modifica lo statuto dell'Università degli studi di Milano, introducendo nuove scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento in ambito medico. In particolare, istituisce la specializzazione in chirurgia maxillo-facciale e il corso di perfezionamento in neonatologia, e aggiorna la scuola di specializzazione in reumatologia.

Per chi: L'Università degli studi di Milano e le sue facoltà di medicina e chirurgia; I laureati in medicina e chirurgia interessati a specializzarsi in reumatologia, chirurgia maxillo-facciale o a perfezionarsi in neonatologia.

Dati essenziali

Paese
Italia
Area del diritto
Diritto sanitario e farmaceutico
Articoli
13
Fonte
normattiva.it
Testo acquisito il
Spiegazione aggiornata il

Che cosa regola questa norma?

  • L'istituzione di nuove scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento.
  • La durata dei corsi di studio e il numero massimo di allievi ammissibili.
  • Le materie di insegnamento e le modalità di esame per le nuove specializzazioni.
  • I requisiti di ammissione per i laureati in medicina e chirurgia.

A chi si applica questa norma?

  • L'Università degli studi di Milano e le sue facoltà di medicina e chirurgia.
  • I laureati in medicina e chirurgia interessati a specializzarsi in reumatologia, chirurgia maxillo-facciale o a perfezionarsi in neonatologia.

Quali sono i punti chiave?

  • Viene aggiunta la scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale e il corso di perfezionamento in neonatologia.
  • La scuola di specializzazione in reumatologia ha una durata di quattro anni, con un massimo di quindici allievi per anno di corso e sessanta iscritti complessivi.
  • La scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale ha una durata di cinque anni e non può superare le ventidue unità di iscritti.
  • Il corso di perfezionamento in neonatologia è annuale e ammette un massimo di dieci aspiranti in possesso di specializzazione in pediatria o puericultura.

Diritto sanitario e farmaceutico

8

Diritto sanitario e farmaceutico

Testo della legge

Testo della legge
Indice (13)
  1. Art. 148
  2. Art. 258
  3. Art. 259 Le materie d'insegnamento sono le seguenti
  4. Art. 260
  5. Art. 265
  6. Art. 266 Le materie di insegnamento sono
  7. Art. 267
  8. Art. 268
  9. Art. 269
  10. Art. 270 Le materie d'insegnamento sono le seguenti
  11. Art. 271
  12. Art. 272
  13. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. 427 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano. (GU n.246 del 07-09-1979) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 148

all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale ed il corso di perfezionamento in neonatologia Gli articoli 258, 259 e 260, relativi alla scuola di specializzazione in reumatologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in reumatologia

Art. 258La scuola di specializzazione in reumatologia ha sede presso la cattedra di reumatologia e conferisce il diploma di specialista in reumatologia

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 259Le materie d'insegnamento sono le seguenti

1° Anno: anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato locomotore; fisiologia e fisiopatologia dell'apparato locomotore; biochimica di interesse reumatologico; microbiologia in relazione alle malattie reumatiche; immunologia reumatologica; semeiotica fisica e strumentale in reumatologia I (biennale). 2° Anno: semeiotica fisica e strumentale in reumatologia II (biennale); esami di laboratorio in reumatologia; diagnostica radiologica delle reumo-artropatie; farmacologia reumatologica; anatomia ed istologia patologica delle malattie reumatiche; clinica e terapia delle malattie reumatiche I (triennale).

3° Anno: clinica e terapia ortopedica I (biennale); fisiochinesi-terapia reumatologica; idro-climatologia di interesse reumatologico; reumo-artropatie professionali; clinica e terapia delle malattie reumatiche II (triennale).

4° Anno: epidemiologia e aspetti sociali dei reumatismi; riabilitazione del malato reumatico; clinica e terapia ortopedica II (biennale); clinica e terapia delle malattie reumatiche III (triennale).

Art. 260

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove d'esame Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie biennali o triennali l'esame è sostenuto alla fine del biennio o del triennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in reumatologia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale e del corso di perfezionamento in neonatologia:

Scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale

Art. 265È istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano la scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale

La durata del corso è di cinque anni.

Non sono consentite, per alcun motivo, abbreviazioni di corso.

Il numero massimo degli iscritti non può superare le ventidue unità.

Titolo di ammissione alla suddetta scuola è la laurea in medicina e chirurgia e gli aspiranti vengono scelti tra i migliori per i titoli e per esami secondo le norme dello statuto universitario.

È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La frequenza ai corsi ed eventuali esercitazioni pratiche nei reparti sono obbligatori.

Art. 266Le materie di insegnamento sono

1° Anno: embriologia, istologia, anatomia normale e topografica del distretto maxillo-facciale con particolare riguardo all'apparato stomatognatico; anatomia chirurgica del distretto maxillo-facciale con particolare riguardo all'apparato stomatognatico; le malformazioni e deformazioni maxillo-facciali; cefalometria e gnatologia; nozioni di ortognatodonzia; nozioni generali di tecnica operatoria I (biennale).

2° Anno: anatomia patologica del distretto maxillo-facciale; anatomia patologica della A.T.M. e nozioni di anatomia patologica e dentale e paradentale; nozioni di farmacologia ed anestesia; patologia e clinica delle ossa mascellari e della A.T.M.; nozioni di patologia e clinica dei tessuti dentari e parodontari; nozioni generali di tecnica operatoria II (biennale).

3° Anno: anatomia patologica e clinica dei tumori dell'apparato stomatognatico; patologia e clinica dei tessuti molli; patologia e clinica delle malformazioni e deformazioni maxillo-facciali; radio-diagnostica maxillo-facciale; diagnosi dei tumori: tecnica bioptica e dell'esame citologico; esercitazioni pratiche.

4° Anno: terapia chirurgica delle lesioni dei tessuti molli I (biennale); terapia chirurgica delle lesioni delle ossa e della A.T.M. I (biennale); terapia chirurgica delle malformazioni e deformazioni del distretto maxillo-facciale I; trattamenti contenitivi secondari alla terapia chirurgica delle malformazioni e deformazioni; radioterapia (nozioni); esercitazioni pratiche.

5° Anno: terapia chirurgica delle lesioni dei tessuti molli II (biennale); terapia chirurgica delle lesioni delle ossa e della A.T.M. II (biennale); terapia chirurgica delle malformazioni e deformazioni del distretto maxillo-facciale II; protesi ricostruttive maxillo-facciali; terapia ortopedica e chirurgia delle fratture.

Art. 267

I corsi sono integrati da conferenze su argomenti di cliniche parallele: oculistica, otorinolaringoiatrica, odontostomatologia, chirurgia plastica, anestesiologia, medicina legale, oncologia Al termine di ciascun anno accademico gli specializzandi devono superare un esame di profitto; per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del quinto anno accademico gli specializzandi devono presentare una dissertazione scritta (preventivamente approvata dal direttore della scuola) su argomento attinente al corso stesso e sostenere l'esame di diploma secondo le norme speciali per le scuole di specializzazione della facoltà.

Corso di perfezionamento in neonatologia

Art. 268

È istituito presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano un corso di perfezionamento in neonatologia. Il corso ha fini di aggiornamento sul piano teorico, ma soprattutto di perfezionamento clinico pratico nell'ambito della neonatologia La durata del corso è annuale.

Possono essere ammessi al corso gli aspiranti in possesso di un titolo di specializzazione in pediatria (o clinica pediatrica) o in puericultura, conseguito presso una scuola di specializzazione di durata almeno biennale.

Il numero degli ammessi resta fissato in dieci. L'ammissione al corso è per titoli ed esami.

Art. 269

La direzione del corso è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della materia del corso di perfezionamento o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine Il direttore del corso viene designato di anno in anno dal consiglio di facoltà e può essere con fermato. Il personale insegnante è nominato di anno in anno dal consiglio di facoltà su proposta del direttore del corso.

Art. 270Le materie d'insegnamento sono le seguenti

clinica della gravidanza, del parto normale e a rischio; fisiopatologia e teratologia embrio-fetale; genetica della patologia cromosomica e delle materie metaboliche congenite; fisiologia neonatale; immunologia neonatale; biochimica neonatale; farmacologia neonatale; patologia neonatale; diagnostica radiologica neonatale; tecniche di laboratorio riguardanti la fisiologia e patologia neonatale; assistenza al neonato sano ed ammalato; clinica e terapia neonatale; rianimazione e cure intensive neonatali; affezioni chirurgiche del neonato; anatomia e patologia del feto e del neonato; evoluzione ed esiti della patologia feto-neonatale.

Gli insegnamenti vengono impartiti attraverso lezioni, seminari, discussioni cliniche ed integrati da conferenze su argomenti specifici pertinenti a problemi di neonatologia.

Art. 271

L'allievo deve ottemperare all'obbligo di effettuare esercitazioni pratiche nei reparti per la durata di dieci mesi. In tale periodo egli esplica attività in sala parto e nei diversi servizi di assistenza e cura del neonato

Art. 272

Alla fine del corso l'allievo sostiene un esame globale di profitto con prove teoriche e pratiche e svolge una dissertazione orale su un argomento in campo neonatologico con relativa discussione dinnanzi ad una commissione formata dal direttore e dagli insegnanti del corso La sessione di esami è unica alla fine del corso.

All'allievo che ha completato le prove con esito favorevole verrà rilasciato un diploma di perfezionamento in neonatologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1979 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1979 Registro n. 66 Istruzione, foglio n. 93

Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 148

all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale ed il corso di perfezionamento in neonatologia Gli articoli 258, 259 e 260, relativi alla scuola di specializzazione in reumatologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in reumatologia

Art. 258La scuola di specializzazione in reumatologia ha sede presso la cattedra di reumatologia e conferisce il diploma di specialista in reumatologia

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 259Le materie d'insegnamento sono le seguenti

1° Anno: anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato locomotore; fisiologia e fisiopatologia dell'apparato locomotore; biochimica di interesse reumatologico; microbiologia in relazione alle malattie reumatiche; immunologia reumatologica; semeiotica fisica e strumentale in reumatologia I (biennale). 2° Anno: semeiotica fisica e strumentale in reumatologia II (biennale); esami di laboratorio in reumatologia; diagnostica radiologica delle reumo-artropatie; farmacologia reumatologica; anatomia ed istologia patologica delle malattie reumatiche; clinica e terapia delle malattie reumatiche I (triennale).

3° Anno: clinica e terapia ortopedica I (biennale); fisiochinesi-terapia reumatologica; idro-climatologia di interesse reumatologico; reumo-artropatie professionali; clinica e terapia delle malattie reumatiche II (triennale).

4° Anno: epidemiologia e aspetti sociali dei reumatismi; riabilitazione del malato reumatico; clinica e terapia ortopedica II (biennale); clinica e terapia delle malattie reumatiche III (triennale).

Art. 260

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove d'esame Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie biennali o triennali l'esame è sostenuto alla fine del biennio o del triennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in reumatologia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale e del corso di perfezionamento in neonatologia:

Scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale

Art. 265È istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano la scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale

La durata del corso è di cinque anni.

Non sono consentite, per alcun motivo, abbreviazioni di corso.

Il numero massimo degli iscritti non può superare le ventidue unità.

Titolo di ammissione alla suddetta scuola è la laurea in medicina e chirurgia e gli aspiranti vengono scelti tra i migliori per i titoli e per esami secondo le norme dello statuto universitario.

È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La frequenza ai corsi ed eventuali esercitazioni pratiche nei reparti sono obbligatori.

Art. 266Le materie di insegnamento sono

1° Anno: embriologia, istologia, anatomia normale e topografica del distretto maxillo-facciale con particolare riguardo all'apparato stomatognatico; anatomia chirurgica del distretto maxillo-facciale con particolare riguardo all'apparato stomatognatico; le malformazioni e deformazioni maxillo-facciali; cefalometria e gnatologia; nozioni di ortognatodonzia; nozioni generali di tecnica operatoria I (biennale).

2° Anno: anatomia patologica del distretto maxillo-facciale; anatomia patologica della A.T.M. e nozioni di anatomia patologica e dentale e paradentale; nozioni di farmacologia ed anestesia; patologia e clinica delle ossa mascellari e della A.T.M.; nozioni di patologia e clinica dei tessuti dentari e parodontari; nozioni generali di tecnica operatoria II (biennale).

3° Anno: anatomia patologica e clinica dei tumori dell'apparato stomatognatico; patologia e clinica dei tessuti molli; patologia e clinica delle malformazioni e deformazioni maxillo-facciali; radio-diagnostica maxillo-facciale; diagnosi dei tumori: tecnica bioptica e dell'esame citologico; esercitazioni pratiche.

4° Anno: terapia chirurgica delle lesioni dei tessuti molli I (biennale); terapia chirurgica delle lesioni delle ossa e della A.T.M. I (biennale); terapia chirurgica delle malformazioni e deformazioni del distretto maxillo-facciale I; trattamenti contenitivi secondari alla terapia chirurgica delle malformazioni e deformazioni; radioterapia (nozioni); esercitazioni pratiche.

5° Anno: terapia chirurgica delle lesioni dei tessuti molli II (biennale); terapia chirurgica delle lesioni delle ossa e della A.T.M. II (biennale); terapia chirurgica delle malformazioni e deformazioni del distretto maxillo-facciale II; protesi ricostruttive maxillo-facciali; terapia ortopedica e chirurgia delle fratture.

Art. 267

I corsi sono integrati da conferenze su argomenti di cliniche parallele: oculistica, otorinolaringoiatrica, odontostomatologia, chirurgia plastica, anestesiologia, medicina legale, oncologia Al termine di ciascun anno accademico gli specializzandi devono superare un esame di profitto; per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del quinto anno accademico gli specializzandi devono presentare una dissertazione scritta (preventivamente approvata dal direttore della scuola) su argomento attinente al corso stesso e sostenere l'esame di diploma secondo le norme speciali per le scuole di specializzazione della facoltà.

Corso di perfezionamento in neonatologia

Art. 268

È istituito presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano un corso di perfezionamento in neonatologia. Il corso ha fini di aggiornamento sul piano teorico, ma soprattutto di perfezionamento clinico pratico nell'ambito della neonatologia La durata del corso è annuale.

Possono essere ammessi al corso gli aspiranti in possesso di un titolo di specializzazione in pediatria (o clinica pediatrica) o in puericultura, conseguito presso una scuola di specializzazione di durata almeno biennale.

Il numero degli ammessi resta fissato in dieci. L'ammissione al corso è per titoli ed esami.

Art. 269

La direzione del corso è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della materia del corso di perfezionamento o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine Il direttore del corso viene designato di anno in anno dal consiglio di facoltà e può essere con fermato. Il personale insegnante è nominato di anno in anno dal consiglio di facoltà su proposta del direttore del corso.

Art. 270Le materie d'insegnamento sono le seguenti

clinica della gravidanza, del parto normale e a rischio; fisiopatologia e teratologia embrio-fetale; genetica della patologia cromosomica e delle materie metaboliche congenite; fisiologia neonatale; immunologia neonatale; biochimica neonatale; farmacologia neonatale; patologia neonatale; diagnostica radiologica neonatale; tecniche di laboratorio riguardanti la fisiologia e patologia neonatale; assistenza al neonato sano ed ammalato; clinica e terapia neonatale; rianimazione e cure intensive neonatali; affezioni chirurgiche del neonato; anatomia e patologia del feto e del neonato; evoluzione ed esiti della patologia feto-neonatale.

Gli insegnamenti vengono impartiti attraverso lezioni, seminari, discussioni cliniche ed integrati da conferenze su argomenti specifici pertinenti a problemi di neonatologia.

Art. 271

L'allievo deve ottemperare all'obbligo di effettuare esercitazioni pratiche nei reparti per la durata di dieci mesi. In tale periodo egli esplica attività in sala parto e nei diversi servizi di assistenza e cura del neonato

Art. 272

Alla fine del corso l'allievo sostiene un esame globale di profitto con prove teoriche e pratiche e svolge una dissertazione orale su un argomento in campo neonatologico con relativa discussione dinnanzi ad una commissione formata dal direttore e dagli insegnanti del corso La sessione di esami è unica alla fine del corso.

All'allievo che ha completato le prove con esito favorevole verrà rilasciato un diploma di perfezionamento in neonatologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1979 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1979 Registro n. 66 Istruzione, foglio n. 93 nascondi Funzioni atto completo esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea indice dell'atto visualizzazione classica lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.