Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1989, n. 343 – Modificazioni e integrazioni al regolamento sui servizi in economia dell'Amministrazione degli archivi notarili, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18…
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto modifica e integra il regolamento sui servizi in economia dell'Amministrazione degli archivi notarili, aggiornando i limiti massimi di spesa per diverse categorie di servizi.
Per chi: L'Amministrazione degli archivi notarili; Coloro che forniscono beni o servizi all'Amministrazione degli archivi notarili nell'ambito dei servizi in economia.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto bancario, assicurativo e dei mercati finanziari
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- I limiti massimi di spesa per l'esecuzione di servizi in economia.
- Le spese di locomozione e pulizia.
- La manutenzione, riparazione e assicurazione di autoveicoli, acquisti e noleggi.
- Acquisti, prestazioni, spese e riparazioni generiche.
- Acquisti, riparazioni e manutenzioni di mobilia, arredi, macchine e apparecchiature, rilegatura di atti e pubblicazioni, acquisto di medaglieri, armadi e schedari.
- Acquisti, messa in opera, manutenzione e revisione di attrezzature, dispositivi, installazioni e impianti tecnologici, nonché operazioni di spolveratura, disinfestazione e derattizzazione.
A chi si applica questa norma?
- L'Amministrazione degli archivi notarili.
- Coloro che forniscono beni o servizi all'Amministrazione degli archivi notarili nell'ambito dei servizi in economia.
Quali sono i punti chiave?
- I servizi in economia sono soggetti a limiti massimi di spesa specifici per categoria.
- Per le spese di locomozione e pulizia il limite è di L. 7.200.000.
- Per la manutenzione, riparazione e assicurazione di autoveicoli, acquisti e noleggi il limite è di L. 15.000.000.
- Per acquisti, prestazioni, spese e riparazioni generiche il limite è di L. 25.000.000.
- Per acquisti, riparazioni e manutenzioni di mobilia, arredi, macchine e apparecchiature, rilegatura di atti e pubblicazioni, acquisto di medaglieri, armadi e schedari il limite è di L. 60.000.000.
- Per acquisti, messa in opera, manutenzione e revisione di attrezzature, dispositivi, installazioni e impianti tecnologici, nonché operazioni di spolveratura, disinfestazione e derattizzazione il limite è di L. 100.000.000.
- Non è fissato alcun limite massimo per l'esecuzione in economia di oneri, spese e forniture di cui alle lettere b), c), d) e t) del regolamento precedente, né per l'acquisto di stampati forniti e pubblicazioni edite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Diritto bancario, assicurativo e dei mercati finanziari
Diritto bancario, assicurativo e dei mercati finanziari
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1989, n. 343 Modificazioni e integrazioni al regolamento sui servizi in economia dell'Amministrazione degli archivi notarili, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, n. 967. note:
Entrata in vigore del decreto: 3/11/1989 (GU n.245 del 19-10-1989) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;
Visto il regolamento dei servizi contabili degli archivi notarili, approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;
Visto il regolamento sui servizi in economia dell'Amministrazione degli archivi notarili, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, n. 967;
Vista la legge 25 maggio 1978, n. 233, sull'adeguamento dei limiti di somma previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Considerata l'opportunità di apportare al suddetto regolamento sui servizi in economia talune modifiche in relazione alle esigenze di funzionamento degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione degli archivi notarili;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1989;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA il seguente regolamento:
Art. 1
Nessun limite massimo è fissato, in considerazione della natura stessa delle spese, per l'esecuzione in economia degli oneri, spese e forniture di cui alle lettere b), c), d) e t), nonché per l'acquisto in economia di stampati forniti e di pubblicazioni edite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L.7.200.000". - Il testo degli articoli 7, 8 e 9 del D P.R. n. 748/1972, adeguati, relativamente ai limiti di somma in essi indicati, per effetto della legge 25 maggio 1978, n. 233, è il seguente: "Art. 7 (Attribuzioni particolari dei dirigenti generali). - Salvo le attribuzioni devolute ad altri organi dal terzo comma del presente articolo e dagli articoli successivi, ai dirigenti generali preposti alle direzioni generali e agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza dei predetti uffici, di:
I provvedimenti di cui alle lettere e), f), g), h), i), l) e o) sono definitivi. Nei casi in cui particolari ordinamenti prevedano l'esistenza di unità organiche costituite da più uffici centrali assimilabili alle direzioni generali e nel caso di Aziende autonome dello Stato, ai dirigenti preposti a tali unità organiche ed Aziende competono, salvo quanto previsto al successivo art. 14, le attribuzioni stabilite dai precedenti commi, elevati i limiti di valore, per gli atti per i quali siano previsti, di un terzo se trattasi di dirigenti generali, e della metà se trattasi di dirigenti con qualifica superiore. Per l'emanazione degli atti e provvedimenti di valore eccedente i limiti stabiliti nei precedenti commi e nei successivi articoli 8, 9 e 13 si osserva la procedura disposta con l'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134. Restano ferme le speciali disposizioni che prevedono limiti di valore superiore o prescindono da tale procedura. Sono altresì, fatte salve le attribuzioni degli organi collegiali interni delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, previsti da speciali disposizioni, semprechè, ove siano contemplati limiti di valore, trattisi di atti o provvedimenti di importo superiore a quelli stabiliti dai precedenti commi e dai successivi articoli 8, 9 e 13". "Art. 8 (Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori). - Ai dirigenti superiori preposti ai servizi dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni stabilite nel primo comma del precedente art. 7. Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, ai dirigenti superiori preposti agli altri uffici indicati nell'art. 5 spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di: a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali; b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire, ridotto alla metà quando alla esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori; c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto; d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi i 60 milioni di lire; e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere; f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 60 milioni di lire; g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;
I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i), sono definitivi. I dirigenti di cui al primo comma emettono, altresì, i titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo, e dispongono per gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori. Ai predetti primi dirigenti spettano, infine, sempre nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni non espressamente devolute dalla legge o dal regolamento anche ministeriale agli altri organi dell'amministrazione, salvo quanto è previsto dalla lettera m) dell'art. 7". - Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 1 del regolamento sui servizi in economia dell'Amministrazione degli archivi notarili, approvato con D P.R. n. 967/1976, come modificato dal presente articolo, è il seguente: "Art. 1. - L'Amministrazione autonoma degli archivi notarili provvede in economia: a) agli acquisti e prestazioni minuti per la urgente manutenzione e riparazione degli edifici di sua proprietà e dei relativi infissi, manufatti e impianti; b) agli oneri condominiali, fiscali e di assicurazione sugli immobili di cui alla precedente lettera; c) alle spese di riscaldamento; d) alle forniture di energia elettrica e di acqua; e) agli acquisti, riparazioni e manutenzioni della mobilia, degli arredi, delle macchine per scrivere, delle macchine calcolatrici nonché delle macchine per la fotoriproduzione, microfilmatura e stampa, delle apparecchiature elettroniche; f) ai minuti acquisti di oggetti di cancelleria, di stampati, di registri, di pubblicazioni, di cartelle per la custodia di scritture depositate negli archivi notarili e di materiali per macchine di ufficio; g) alla manutenzione, riparazione e assicurazione degli autoveicoli di sua proprietà nonché agli acquisti - in modici quantitativi - di carburante, di lubrificanti e di pneumatici con relativi copertoni;
I predetti servizi sono effettuati in economia entro i limiti massimi di spesa di:
Nessun limite massimo è fissato, in considerazione della natura stessa delle spese, per l'esecuzione in economia degli oneri, spese e forniture di cui alle lettere b), c), d) e t), nonché per l'acquisto in economia di stampati forniti e di pubblicazioni edite dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato".