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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1991, n. 435 - Normattiva

In breve

Questo decreto approva un regolamento dettagliato per garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare. Sostituisce una normativa precedente e incorpora aggiornamenti internazionali.

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📄 Testo della legge
--> --> DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1991, n. 435 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1991, n. 435 ultimo aggiornamento all'atto: 10/10/2022 --> Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. note: Entrata in vigore del decreto: 21/4/1992. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/10/2022) (GU n.17 del 22-01-1992 - Suppl. Ordinario n. 12) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Allegati Regolamento Libro I Disposizioni generaliTitolo IDisposizioni preliminariCapitolo IApplicabilità del Regolamento art. 1agg.1 orig. art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 art. 6 art. 7 art. 8 art. 9orig. art. 10 Capitolo II Tipi e destinazioni delle navi art. 11 art. 12orig. art. 13 art. 14 art. 15orig. art. 16 Titolo II Accertamenti e documenti per la sicurezza della navigazioneCapitolo IVisite ed accertamenti art. 17 art. 18 art. 19 art. 20 art. 21orig. art. 22 art. 23 art. 24 art. 25 art. 26 art. 27 art. 28 art. 29 art. 30 art. 31 art. 32orig. art. 33 art. 34 art. 35orig. Capitolo II Documenti relativi alla sicurezza della navigazione art. 36orig. art. 37 art. 38 art. 39 art. 40 art. 41 art. 42 art. 43 art. 44 art. 45 art. 46 art. 47orig. art. 48 art. 49 art. 50 art. 51 art. 52orig. art. 53 art. 54 art. 55orig. Libro II Costruzione e sistemazioni della naveTitolo IScafo e relative sistemazioni da allestimentoCapitolo IRobustezza strutturale e compartimentazione dello scafo;stabilità della nave art. 56 art. 57orig. art. 58 art. 59orig. art. 60orig. art. 61 art. 62 art. 63 art. 64 Capitolo II Bordo Libero art. 65 art. 66 art. 67orig. art. 68 art. 69orig. Capitolo III Sistemazioni varie di allestimento dello scafo art. 70orig. art. 71orig. art. 72orig. art. 73orig. art. 74 art. 75 art. 76 art. 77 Titolo II Apparato motore, macchinari ausiliari ed impianto elettrico art. 78 Capitolo I Apparato motore e macchinari ausiliari art. 79 art. 80 art. 81orig. Capitolo II Impianto elettrico art. 82orig. Titolo III Protezione contro gli incendi art. 83 Capitolo I Navi soggette alla convenzione art. 84 art. 85 Capitolo II Navi non soggette alla convenzione art. 86orig. art. 87 Capitolo III Navi provenienti da bandiera estera art. 88 Capitolo IV Mezzi di sfuggita, equipaggiamento da vigile del fuoco e stazione antincendio art. 89orig. art. 90orig. art. 91 art. 92 Titolo IV Mezzi di salvataggio art. 93 Capitolo I Caratteristiche dei mezzi di salvatggio e relative sistemazioni art. 94orig. art. 95 art. 96 art. 97orig. art. 98 Capitolo II Norme integrative a quelle della convenzione per navi ad essa soggette art. 99 art. 100 art. 101 Capitolo III Mezzi di salvataggio delle navi da passeggeri non soggette alla convenzione art. 102 art. 103 art. 104 art. 105orig. art. 106orig. art. 106 bis art. 106 ter art. 107orig. art. 108 art. 109orig. art. 110orig. art. 111 art. 112orig. Capitolo IV Mezzi di salvataggio delle navi da carico non soggette alla convenzione art. 113 art. 114 art. 115 art. 116 art. 117 art. 118 art. 119orig. art. 120 art. 121 art. 122 art. 123 Titolo V Sistemazioni di carico e scarico ed altri mezzi di sollevamento art. 124 art. 125 art. 126 art. 127 art. 128 art. 129 art. 130 Titolo VI Dotazioni e sistemazioni nautiche; dotazioni varieCapitolo IDotazioni e sistemazioni nautiche art. 131orig. art. 132 art. 133orig. art. 134 art. 135orig. art. 136orig. art. 137orig. art. 138orig. art. 139orig. art. 140orig. art. 141orig. art. 142orig. art. 143 Capitolo II Dotazioni varie art. 144 art. 145orig. art. 146 art. 147 Titolo VII Radiotelegrafia e radiotelefoniaCapitolo IPrescrizioni art. 147 bis art. 148 art. 149 art. 150 art. 151 art. 152 art. 153 art. 154 art. 155 art. 156 Capitolo II Servizi d'ascolto art. 157 art. 158 art. 159 Capitolo III Giornali radio e varie art. 160 art. 161 art. 162 art. 163 art. 164 art. 165 art. 166 art. 167 art. 168 ((Titolo VII-bis)) ((Stazione radioelettrica per le navi lagunari)) art. 168 bis ((Capitolo I)) ((Prescrizioni)) art. 168 ter ((Capitolo II)) ((Requisiti tecnici e manutenzione)) art. 168 quater art. 168 quinquies art. 168 sexies ((Capitolo III)) ((Documentazione relativa alla stazione radioelettrica, impianti facoltativi e corrispondenza pubblica)) art. 168 septies art. 168 octies art. 168 nonies art. 168 decies art. 168 undecies art. 168 duodecies Libro III Disposizioni speciali per particolari tipi di navi e per galleggiantiTitolo INavi cisterna art. 169 art. 170 art. 171 art. 172 art. 173 Titolo II Navi per passeggeri che trasportano veicoli per merci e il relativo personale art. 174 Titolo III Navi adibite al trasporto di autoveicoli art. 175orig. art. 176orig. Titolo IV Rimorchiatori e navi da salvataggio art. 177 art. 178 art. 179 art. 180orig. art. 181 Titolo V Navi da pesca art. 182 art. 183 art. 184 art. 185 art. 186 Titolo VI Navi ad uso privato ed altre navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate a propulsione meccanica e di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate a propulsione diversa da quella meccanica art. 186 bis art. 187 art. 188 art. 189 art. 190 art. 191 Titolo VII Aliscafi e aeroscafi art. 192 art. 193 art. 194 art. 195 art. 196 Titolo VIII Galleggianti art. 197 art. 198 art. 199 art. 200 Libro IV Organizzazione dei servizi di sicurezza e norme sulla sicurezza della navigazioneCapitolo IDisposizioni generali art. 201orig. art. 202 art. 203orig. art. 204orig. art. 205 art. 206 art. 207 art. 208orig. art. 209 art. 210 art. 211orig. art. 212 art. 213 art. 214 art. 215 art. 216orig. art. 217orig. art. 218 art. 219 art. 220 art. 221 art. 222 art. 223 art. 224 Capitolo II Controlli alla partenza e durante la navigazione art. 225orig. art. 226orig. art. 227orig. art. 228orig. art. 229orig. art. 230orig. art. 231 Capitolo III Esercitazioni e verifiche art. 232 art. 233orig. art. 234orig. art. 235orig. art. 235 bis art. 236orig. art. 237 art. 238 art. 239orig. art. 240 art. 241 art. 242 art. 243 art. 244 Capitolo IV Annotazioni sui libri di bordo art. 245orig. art. 246orig. Capitolo V Disposizioni per i casi di emergenza art. 247 art. 248 art. 249 art. 250 art. 251 art. 252 art. 253 art. 254orig. Capitolo VI Norme sulla sicurezza della navigazione art. 255 art. 256 Allegato I Allegato I Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal:  21-4-1992 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli articoli 7 e 35, comma primo, lettera a), della legge 5 giugno 1962, n. 616; Visti: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare firmata a Londra nel 1974, e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313; il protocollo 1978 alla predetta convenzione, e reso esecutivo con legge 4 giugno 1982, n. 438; gli emendamenti 1981 e 1983 alla convenzione, entrati in vigore in base a quanto disposto dall'art. VIII della convenzione stessa; Ritenuto necessario emanare un nuovo regolamento che sostituisca quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154, e tenga conto della nuova normativa entrata in vigore con la convenzione sopra menzionata ed i relativi emendamenti; Udito il parere del comitato centrale per la sicurezza della navigazione; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze generali del 19 novembre 1990 e del 25 marzo 1991; Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991; Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. È approvato l'accluso regolamento, composto di 256 articoli e vistato dal Ministro proponente, per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE AL DECRETO Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Gli articoli 7 e 35 della legge n. 616/1962 (Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare) sono così formulati: "Art. 7 (Requisiti per il rilascio dei certificati di sicurezza o d'idoneità). - I requisiti tecnici necessari per ottenere il rilascio dei certificati di sicurezza o d'idoneità sono determinati dai regolamenti di esecuzione della presente legge". "Art. 35 (Emanazione dei regolamenti di esecuzione). - Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri competenti, saranno emanati i regolamenti per l'esecuzione della presente legge per determinare: a) i requisiti ai quali devono rispondere le navi, secondo i loro vari tipo e secondo la specie di navigazione e di traffico cui sono adibite, ai fini della sicurezza della navigazione; b) i requisiti ai quali devono rispondere le navi per essere abilitate al trasporto delle merci pericolose, nonché le modalità dell'imbarco e dello sbarco delle merci medesime; c) i requisiti ai quali devono rispondere le navi per essere abilitate al trasporto di passeggeri; d) le modalità per il trasporto di granaglie e di altri carichi scorrevoli". - La convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974, e resa esecutiva in Italia con legge 23 maggio 1980, n. 313, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 12 luglio 1980, è entrata in vigore l'11 settembre 1980; successivamente è stata rettificata con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 23 gennaio 1984. Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 296 del 18 dicembre 1991 è stato pubblicato il testo degli emendamenti alla predetta convenzione, adottati dall'assemblea dell'IMO con risoluzione MSC 13(57) dell'11 aprile 1989 che entreranno in vigore, a norma dell'art. VIII (b) (vii) (2) della convenzione, il 1 febbraio 1992. - Il protocollo è stato reso esecutivo in Italia con legge 4 giugno 1982, n. 438, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 15 luglio 1982. - Il testo dell'art. VIII della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare che prevede l'entrata in vigore degli emendamenti 1981 e 1983 alla medesima convenzione è il seguente: "Art. VIII (Modifiche). - a) La presente convenzione può essere modificata da una delle procedure specificate nei seguenti paragrafi. b) Modifiche in seguito ad esame da parte dell'Organizzazione: i) qualunque modifica proposta da un Governo contraente viene sottoposta al Segretario generale dell'Organizzazione che la comunica a tutti i Membri dell'Organizzazione e a tutti i Governi contraenti, almeno sei mesi prima che essa venga esaminata; ii) qualunque modifica proposta e comunicata secondo la precedente procedura, viene sottoposta all'esame del comitato della sicurezza marittima dell'Organizzazione; iii) i Governi contraenti degli Stati, membri o non membri dell'Organizzazione, sono autorizzati a partecipare alle deliberazioni del Comitato della sicurezza marittima per l'esame e l'accettazione delle modifiche; iv) le modifiche vengono adottate alla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti in seno al Comitato della sicurezza marittima allargato conformemente al comma iii) del presente paragrafo (qui di seguito chiamato "Comitato della sicurezza marittima allargato") a condizione che almeno un terzo dei Governi contraenti sia presente al momento della votazione; v) se le modifiche vengono adottate conformemente al comma iv) del presente paragrafo, esse vengono comunicate dal Segretario generale dell'Organizzazione a tutti i Governi contraenti per l'accettazione; vi) 1) una modifica ad un articolo della convenzione o al capitolo I del suo allegato è considerata adottata quando viene accettata dai due terzi dei Governi contraenti; 2) una modifica all'allegato, fatta eccezione per il capitolo I, viene considerata accettata: aa) alla scadenza di un periodo di due anni dalla data in cui viene comunicata ai Governi contraenti per l'accettazione; bb) alla scadenza di qualsiasi altro periodo, che non potrà tuttavia essere inferiore ad un anno, se viene così stabilito al momento della sua accettazione dalla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti in seno al Comitato della sicurezza marittima allargato. Tuttavia, se durante il periodo così specificato più di un terzo dei Governi contraenti, o dei Governi contraenti le cui flotte mercantili rappresentano in totale almeno il 50 per cento del tonnellaggio lordo della flotta mondiale delle navi mercantili, notificano al Segretario generale dell'Organizzazione di sollevare una obiezione contro tale modifica, quest'ultima si ritiene non accettata; vii) 1) una modifica ad un articolo della convenzione o al capitolo I del suo allegato entra in vigore nei confronti dei Governi contraenti che l'hanno accettata sei mesi dopo la data in cui la modifica è stata accettata, ed entra in vigore per ciascun altro Governo contraente che l'accetta dopo tale data sei mesi dopo l'accettazione da parte di detto Governo; 2) una modifica all'allegato, fatta eccezione per il capitolo I, entra in vigore per i Governi contraenti, ad eccezione di quelli che hanno sollevato una obiezione contro detta modifica in conformità al sottocomma vi) 2) del presente paragrafo e che non abbiano ritirato tale obiezione, sei mesi dopo la data in cui la modifica è stata accettata. Tuttavia, prima della data fissata per l'entrata in vigore di una modifica, i Governi contraenti potranno notificare al Segretario generale dell'Organizzazione che non daranno effetto alla modifica per un periodo non superiore ad un anno dalla data della sua entrata in vigore, o per un periodo più lungo, se così viene deciso dalla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti in seno al Comitato della sicurezza marittima allargato al momento dell'adozione della modifica; c) Modifica con convocazione di una Conferenza: i) su richiesta di un Governo contraente appoggiata da almeno un terzo dei Governi contraenti, l'Organizzazione convoca una conferenza dei Governi contraenti per esaminare le modifiche alla presente convenzione; ii) le modifiche adottate da detta conferenza alla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti vengono comunicate dal Segretario generale dell'Organizzazione a tutti i Governi contraenti per l'accettazione; iii) a meno che la conferenza non decida altrimenti, la modifica è considerata accettata ed entra in vigore secondo le procedure previste rispettivamente agli alinea vi) e vii) del paragrafo b) del presente articolo, a condizione che i riferimenti al Comitato della sicurezza marittima allargato in questi comma vengano considerati come riferimenti alla confernza. d) i) un governo contraente che ha accettato una modifica all'allegato che è entrato in vigore non è tenuto ad estendere il beneficio della presente convenzione per quanto riguarda un certificato rilasciato ad una nave battente bandiera di uno Stato il cui Governo abbia conformemente al sottocomma vii) 2) del paragrafo b) del presente articolo, sollevato una obiezione e non abbia ritirato detta obiezione, ma soltanto nella misura in cui detto certificato si applica a dei punti previsti dalla modifica in questione; ii) un Governo contraente che ha accettato una modifica all'allegato che è entrato in vigore deve estendere il beneficio della presente Convenzione per quanto rigaurda un certificato rilasciato ad una nave battente bandiera di uno Stato il cui Governo abbia notificato al Segretario generale dell'Organizzazione, in conformità al sottocomma vii 2) del paragrafo b) del presente articolo, di non volere dare effetto alla modifica. e) Salva disposizione espressa contraria, qualsiasi modifica alla presente Convenzione, fatta in applicazione del presente articolo e che si riferisce alla struttura della nave, è applicabile solo alle navi la cui chiglia è stata impostata o che si trovano in equivalente stato di avanzamento al momento dell'entrata in vigore di detta modifica, o dopo tale data. f) Le dichiarazioni di accettazione o di obiezione rela- tive ad una modifica comunicate in virtù del sottocomma vii) 2) del paragrafo b) del presente articolo, devono essere comunicate per iscritto al Segretario generale dell'Organizzazione. Quest'ultimo informerà tutti i governi contraenti di detta comunicazione e della data della sua ricezione. g) Il Segretario generale dell'Organizzazione informerà tutti i Governi contraenti delle modifiche che entreranno in vigore in virtù del presente articolo nonché della data della loro entrata in vigore". - Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 della stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.