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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1991, n. 435 - Normattiva
Presidenza del Consiglio dei Ministri
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8
novembre
1991, n. 435
ultimo aggiornamento all'atto: 10/10/2022
-->
Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e
della vita umana in mare.
note:
Entrata in vigore del decreto: 21/4/1992.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/10/2022)
(GU n.17 del 22-01-1992 - Suppl. Ordinario n. 12)
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Articoli
1
2
Allegati
Regolamento
Libro I
Disposizioni generaliTitolo IDisposizioni preliminariCapitolo IApplicabilità del Regolamento
art. 1agg.1
orig.
art. 2
art. 3
art. 4
art. 5
art. 6
art. 7
art. 8
art. 9orig.
art. 10
Capitolo II
Tipi e destinazioni delle navi
art. 11
art. 12orig.
art. 13
art. 14
art. 15orig.
art. 16
Titolo II
Accertamenti e documenti per la sicurezza della navigazioneCapitolo IVisite ed accertamenti
art. 17
art. 18
art. 19
art. 20
art. 21orig.
art. 22
art. 23
art. 24
art. 25
art. 26
art. 27
art. 28
art. 29
art. 30
art. 31
art. 32orig.
art. 33
art. 34
art. 35orig.
Capitolo II
Documenti relativi alla sicurezza della navigazione
art. 36orig.
art. 37
art. 38
art. 39
art. 40
art. 41
art. 42
art. 43
art. 44
art. 45
art. 46
art. 47orig.
art. 48
art. 49
art. 50
art. 51
art. 52orig.
art. 53
art. 54
art. 55orig.
Libro II
Costruzione e sistemazioni della naveTitolo IScafo e relative sistemazioni da allestimentoCapitolo IRobustezza strutturale e compartimentazione dello scafo;stabilità della nave
art. 56
art. 57orig.
art. 58
art. 59orig.
art. 60orig.
art. 61
art. 62
art. 63
art. 64
Capitolo II
Bordo Libero
art. 65
art. 66
art. 67orig.
art. 68
art. 69orig.
Capitolo III
Sistemazioni varie di allestimento dello scafo
art. 70orig.
art. 71orig.
art. 72orig.
art. 73orig.
art. 74
art. 75
art. 76
art. 77
Titolo II
Apparato motore, macchinari ausiliari ed impianto elettrico
art. 78
Capitolo I
Apparato motore e macchinari ausiliari
art. 79
art. 80
art. 81orig.
Capitolo II
Impianto elettrico
art. 82orig.
Titolo III
Protezione contro gli incendi
art. 83
Capitolo I
Navi soggette alla convenzione
art. 84
art. 85
Capitolo II
Navi non soggette alla convenzione
art. 86orig.
art. 87
Capitolo III
Navi provenienti da bandiera estera
art. 88
Capitolo IV
Mezzi di sfuggita, equipaggiamento da vigile del fuoco e stazione antincendio
art. 89orig.
art. 90orig.
art. 91
art. 92
Titolo IV
Mezzi di salvataggio
art. 93
Capitolo I
Caratteristiche dei mezzi di salvatggio e relative sistemazioni
art. 94orig.
art. 95
art. 96
art. 97orig.
art. 98
Capitolo II
Norme integrative a quelle della convenzione per navi ad essa soggette
art. 99
art. 100
art. 101
Capitolo III
Mezzi di salvataggio delle navi da passeggeri non soggette alla convenzione
art. 102
art. 103
art. 104
art. 105orig.
art. 106orig.
art. 106 bis
art. 106 ter
art. 107orig.
art. 108
art. 109orig.
art. 110orig.
art. 111
art. 112orig.
Capitolo IV
Mezzi di salvataggio delle navi da carico non soggette alla convenzione
art. 113
art. 114
art. 115
art. 116
art. 117
art. 118
art. 119orig.
art. 120
art. 121
art. 122
art. 123
Titolo V
Sistemazioni di carico e scarico ed altri mezzi di sollevamento
art. 124
art. 125
art. 126
art. 127
art. 128
art. 129
art. 130
Titolo VI
Dotazioni e sistemazioni nautiche; dotazioni varieCapitolo IDotazioni e sistemazioni nautiche
art. 131orig.
art. 132
art. 133orig.
art. 134
art. 135orig.
art. 136orig.
art. 137orig.
art. 138orig.
art. 139orig.
art. 140orig.
art. 141orig.
art. 142orig.
art. 143
Capitolo II
Dotazioni varie
art. 144
art. 145orig.
art. 146
art. 147
Titolo VII
Radiotelegrafia e radiotelefoniaCapitolo IPrescrizioni
art. 147 bis
art. 148
art. 149
art. 150
art. 151
art. 152
art. 153
art. 154
art. 155
art. 156
Capitolo II
Servizi d'ascolto
art. 157
art. 158
art. 159
Capitolo III
Giornali radio e varie
art. 160
art. 161
art. 162
art. 163
art. 164
art. 165
art. 166
art. 167
art. 168
((Titolo VII-bis))
((Stazione radioelettrica per le navi lagunari))
art. 168 bis
((Capitolo I))
((Prescrizioni))
art. 168 ter
((Capitolo II))
((Requisiti tecnici e manutenzione))
art. 168 quater
art. 168 quinquies
art. 168 sexies
((Capitolo III))
((Documentazione relativa alla stazione radioelettrica, impianti facoltativi e corrispondenza pubblica))
art. 168 septies
art. 168 octies
art. 168 nonies
art. 168 decies
art. 168 undecies
art. 168 duodecies
Libro III
Disposizioni speciali per particolari tipi di navi e per galleggiantiTitolo INavi cisterna
art. 169
art. 170
art. 171
art. 172
art. 173
Titolo II
Navi per passeggeri che trasportano veicoli per merci e il relativo personale
art. 174
Titolo III
Navi adibite al trasporto di autoveicoli
art. 175orig.
art. 176orig.
Titolo IV
Rimorchiatori e navi da salvataggio
art. 177
art. 178
art. 179
art. 180orig.
art. 181
Titolo V
Navi da pesca
art. 182
art. 183
art. 184
art. 185
art. 186
Titolo VI
Navi ad uso privato ed altre navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate a propulsione meccanica e di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate a propulsione diversa da quella meccanica
art. 186 bis
art. 187
art. 188
art. 189
art. 190
art. 191
Titolo VII
Aliscafi e aeroscafi
art. 192
art. 193
art. 194
art. 195
art. 196
Titolo VIII
Galleggianti
art. 197
art. 198
art. 199
art. 200
Libro IV
Organizzazione dei servizi di sicurezza e norme sulla sicurezza della navigazioneCapitolo IDisposizioni generali
art. 201orig.
art. 202
art. 203orig.
art. 204orig.
art. 205
art. 206
art. 207
art. 208orig.
art. 209
art. 210
art. 211orig.
art. 212
art. 213
art. 214
art. 215
art. 216orig.
art. 217orig.
art. 218
art. 219
art. 220
art. 221
art. 222
art. 223
art. 224
Capitolo II
Controlli alla partenza e durante la navigazione
art. 225orig.
art. 226orig.
art. 227orig.
art. 228orig.
art. 229orig.
art. 230orig.
art. 231
Capitolo III
Esercitazioni e verifiche
art. 232
art. 233orig.
art. 234orig.
art. 235orig.
art. 235 bis
art. 236orig.
art. 237
art. 238
art. 239orig.
art. 240
art. 241
art. 242
art. 243
art. 244
Capitolo IV
Annotazioni sui libri di bordo
art. 245orig.
art. 246orig.
Capitolo V
Disposizioni per i casi di emergenza
art. 247
art. 248
art. 249
art. 250
art. 251
art. 252
art. 253
art. 254orig.
Capitolo VI
Norme sulla sicurezza della navigazione
art. 255
art. 256
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 7 e 35, comma primo, lettera a), della legge 5 giugno 1962, n. 616;
Visti:
la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare firmata a Londra nel 1974, e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;
il protocollo 1978 alla predetta convenzione, e reso esecutivo con legge 4 giugno 1982, n. 438;
gli emendamenti 1981 e 1983 alla convenzione, entrati in vigore in base a quanto disposto dall'art. VIII della convenzione stessa;
Ritenuto necessario emanare un nuovo regolamento che sostituisca quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154, e tenga conto della nuova normativa entrata in vigore con la convenzione sopra menzionata ed i relativi emendamenti;
Udito il parere del comitato centrale per la sicurezza della navigazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze generali del 19 novembre 1990 e del 25 marzo 1991;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;
Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1. È approvato l'accluso regolamento, composto di 256 articoli e vistato dal Ministro proponente, per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE AL DECRETO
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Gli articoli 7 e 35 della legge n. 616/1962 (Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare) sono così formulati:
"Art. 7 (Requisiti per il rilascio dei certificati di sicurezza o d'idoneità). - I requisiti tecnici necessari per ottenere il rilascio dei certificati di sicurezza o d'idoneità sono determinati dai regolamenti di esecuzione della presente legge".
"Art. 35 (Emanazione dei regolamenti di esecuzione). - Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri competenti, saranno emanati i regolamenti per l'esecuzione della presente legge per determinare:
a) i requisiti ai quali devono rispondere le navi, secondo i loro vari tipo e secondo la specie di navigazione e di traffico cui sono adibite, ai fini della sicurezza della navigazione;
b) i requisiti ai quali devono rispondere le navi per essere abilitate al trasporto delle merci pericolose, nonché le modalità dell'imbarco e dello sbarco delle merci medesime;
c) i requisiti ai quali devono rispondere le navi per essere abilitate al trasporto di passeggeri;
d) le modalità per il trasporto di granaglie e di altri carichi scorrevoli".
- La convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974, e resa esecutiva in Italia con legge 23 maggio 1980, n. 313, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 12 luglio 1980, è entrata in vigore l'11 settembre 1980; successivamente è stata rettificata con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 23 gennaio 1984. Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 296 del 18 dicembre 1991 è stato pubblicato il testo degli emendamenti alla predetta convenzione, adottati dall'assemblea dell'IMO con risoluzione MSC 13(57) dell'11 aprile 1989 che entreranno in vigore, a norma dell'art.
VIII (b) (vii) (2) della convenzione, il 1 febbraio 1992.
- Il protocollo è stato reso esecutivo in Italia con legge 4 giugno 1982, n. 438, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 15 luglio 1982.
- Il testo dell'art. VIII della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare che prevede l'entrata in vigore degli emendamenti 1981 e 1983 alla medesima convenzione è il seguente:
"Art. VIII (Modifiche). - a) La presente convenzione può essere modificata da una delle procedure specificate nei seguenti paragrafi.
b) Modifiche in seguito ad esame da parte dell'Organizzazione:
i) qualunque modifica proposta da un Governo contraente viene sottoposta al Segretario generale dell'Organizzazione che la comunica a tutti i Membri dell'Organizzazione e a tutti i Governi contraenti, almeno sei mesi prima che essa venga esaminata;
ii) qualunque modifica proposta e comunicata secondo la precedente procedura, viene sottoposta all'esame del comitato della sicurezza marittima dell'Organizzazione;
iii) i Governi contraenti degli Stati, membri o non membri dell'Organizzazione, sono autorizzati a partecipare alle deliberazioni del Comitato della sicurezza marittima per l'esame e l'accettazione delle modifiche;
iv) le modifiche vengono adottate alla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti in seno al Comitato della sicurezza marittima allargato conformemente al comma iii) del presente paragrafo (qui di seguito chiamato "Comitato della sicurezza marittima allargato") a condizione che almeno un terzo dei Governi contraenti sia presente al momento della votazione;
v) se le modifiche vengono adottate conformemente al comma iv) del presente paragrafo, esse vengono comunicate dal Segretario generale dell'Organizzazione a tutti i Governi contraenti per l'accettazione;
vi) 1) una modifica ad un articolo della convenzione o al capitolo I del suo allegato è considerata adottata quando viene accettata dai due terzi dei Governi contraenti;
2) una modifica all'allegato, fatta eccezione per il capitolo I, viene considerata accettata:
aa) alla scadenza di un periodo di due anni dalla data in cui viene comunicata ai Governi contraenti per l'accettazione;
bb) alla scadenza di qualsiasi altro periodo, che non potrà tuttavia essere inferiore ad un anno, se viene così stabilito al momento della sua accettazione dalla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti in seno al Comitato della sicurezza marittima allargato.
Tuttavia, se durante il periodo così specificato più di un terzo dei Governi contraenti, o dei Governi contraenti le cui flotte mercantili rappresentano in totale almeno il 50 per cento del tonnellaggio lordo della flotta mondiale delle navi mercantili, notificano al Segretario generale dell'Organizzazione di sollevare una obiezione contro tale modifica, quest'ultima si ritiene non accettata;
vii) 1) una modifica ad un articolo della convenzione o al capitolo I del suo allegato entra in vigore nei confronti dei Governi contraenti che l'hanno accettata sei mesi dopo la data in cui la modifica è stata accettata, ed entra in vigore per ciascun altro Governo contraente che l'accetta dopo tale data sei mesi dopo l'accettazione da parte di detto Governo;
2) una modifica all'allegato, fatta eccezione per il capitolo I, entra in vigore per i Governi contraenti, ad eccezione di quelli che hanno sollevato una obiezione contro detta modifica in conformità al sottocomma vi) 2) del presente paragrafo e che non abbiano ritirato tale obiezione, sei mesi dopo la data in cui la modifica è stata accettata. Tuttavia, prima della data fissata per l'entrata in vigore di una modifica, i Governi contraenti potranno notificare al Segretario generale dell'Organizzazione che non daranno effetto alla modifica per un periodo non superiore ad un anno dalla data della sua entrata in vigore, o per un periodo più lungo, se così viene deciso dalla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti in seno al Comitato della sicurezza marittima allargato al momento dell'adozione della modifica;
c) Modifica con convocazione di una Conferenza:
i) su richiesta di un Governo contraente appoggiata da almeno un terzo dei Governi contraenti, l'Organizzazione convoca una conferenza dei Governi contraenti per esaminare le modifiche alla presente convenzione;
ii) le modifiche adottate da detta conferenza alla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti vengono comunicate dal Segretario generale dell'Organizzazione a tutti i Governi contraenti per l'accettazione;
iii) a meno che la conferenza non decida altrimenti, la modifica è considerata accettata ed entra in vigore secondo le procedure previste rispettivamente agli alinea vi) e vii) del paragrafo b) del presente articolo, a condizione che i riferimenti al Comitato della sicurezza marittima allargato in questi comma vengano considerati come riferimenti alla confernza.
d) i) un governo contraente che ha accettato una modifica all'allegato che è entrato in vigore non è tenuto ad estendere il beneficio della presente convenzione per quanto riguarda un certificato rilasciato ad una nave battente bandiera di uno Stato il cui Governo abbia conformemente al sottocomma vii) 2) del paragrafo b) del presente articolo, sollevato una obiezione e non abbia ritirato detta obiezione, ma soltanto nella misura in cui detto certificato si applica a dei punti previsti dalla modifica in questione;
ii) un Governo contraente che ha accettato una modifica all'allegato che è entrato in vigore deve estendere il beneficio della presente Convenzione per quanto rigaurda un certificato rilasciato ad una nave battente bandiera di uno Stato il cui Governo abbia notificato al Segretario generale dell'Organizzazione, in conformità al sottocomma vii 2) del paragrafo b) del presente articolo, di non volere dare effetto alla modifica.
e) Salva disposizione espressa contraria, qualsiasi modifica alla presente Convenzione, fatta in applicazione del presente articolo e che si riferisce alla struttura della nave, è applicabile solo alle navi la cui chiglia è stata impostata o che si trovano in equivalente stato di avanzamento al momento dell'entrata in vigore di detta modifica, o dopo tale data.
f) Le dichiarazioni di accettazione o di obiezione rela- tive ad una modifica comunicate in virtù del sottocomma vii) 2) del paragrafo b) del presente articolo, devono essere comunicate per iscritto al Segretario generale dell'Organizzazione. Quest'ultimo informerà tutti i governi contraenti di detta comunicazione e della data della sua ricezione.
g) Il Segretario generale dell'Organizzazione informerà tutti i Governi contraenti delle modifiche che entreranno in vigore in virtù del presente articolo nonché della data della loro entrata in vigore".
- Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 della stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
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