Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 – Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria…
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto recepisce gli accordi sindacali e i provvedimenti di concertazione del 20 luglio 1995, che definiscono le condizioni di impiego e retributive per il personale delle Forze di polizia.
Per chi: Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato (esclusi dirigenti e personale ausiliario di leva); Il personale non dirigente dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.
Termini:
- Dopo 3 mesi di vacanza contrattuale dalla scadenza della parte economica, sarà corrisposto un elemento provvisorio della retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione programmato. Dopo 6 mesi, tale importo sarà pari al 50%.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto civile
- Decisioni giudiziarie
- 3
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Le condizioni di impiego del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
- Le condizioni di impiego del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
- Gli aspetti normativi per il quadriennio 1994-1997.
- Gli aspetti economici per il biennio 1994-1995.
A chi si applica questa norma?
- Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato (esclusi dirigenti e personale ausiliario di leva).
- Il personale non dirigente dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.
Quali sono i punti chiave?
- Il decreto si applica al personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
- La parte normativa è valida per il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997.
- La parte economica è valida per il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1995.
- Dopo 3 mesi di vacanza contrattuale dalla scadenza della parte economica, sarà corrisposto un elemento provvisorio della retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione programmato. Dopo 6 mesi, tale importo sarà pari al 50%.
Giurisprudenza su questa norma
Diritto civile
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1995, n. 395 ultimo aggiornamento all'atto: 18/04/2025 Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza). note:
Entrata in vigore del decreto: 7-10-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/04/2025) (GU n.222 del 22-09-1995 - Suppl. Ordinario n. 114) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, recante norme sulle "Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze Armate", emanato in attuazione della legge 29 aprile 1995, n. 130, e dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216;
Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195/1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti, rispettivamente, il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze Armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari, nonché del personale di leva e di quello ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195/1995, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;
Viste in particolare le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere A) e B), ed all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 195/1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente, per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 31 maggio 1995 riguardante "Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, e per il biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195";
Vista l'"ipotesi di accordo sindacale" riguardante il quadriennio 1994-1997, per la parte normativa, ed il biennio 1994-1995, per la parte economica, per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato), sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 20 luglio 1995 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale: per la Polizia di Stato: SIULP - SAP - FEDERAZIONE LISIPO/SODIPO - SIAP - COISP - ANFP (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente); per la Polizia penitenziaria: SAPPE - CISL/POLIZIA PENITENZIARIA - CGIL/POLIZIA PENITENZIARIA - UIL/POLIZIA PENITENZIARIA - OSAPP - SINAPPE - SIALPE/CISAL - SAG/UNSA (con riserva esito finale del giudizio pendente); per il Corpo Forestale dello Stato: ANSEGUFOR - CISL/CORPO FORESTALE DELLO STATO - SAPECOFS - UIL/CORPO FORESTALE DELLO STATO - CGIL/CORPO FORESTALE DELLO STATO;
Visto lo schema di provvedimento riguardante il quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed il biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 20 luglio 1995, dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER Carabinieri, dalla Sezione COCER Guardia di finanza;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995);
Visto il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'art. 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195/1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, ai sensi del citato art. 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nella seduta del 28 luglio 1995, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali; Decreta:
Art. 1Area di applicazione e durata
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della maggiore rappresentatività sindacale;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi comandi generali o dello Stato maggiore della difesa - al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta.
L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.
Nota all'art. 1: