Decreto 17 gennaio 2024, n. 32 – Regolamento recante modifiche al decreto 2 novembre 2017, n. 192 sulle procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero e al decreto 15 settembre 2022, n. 188 sulla…
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto modifica due regolamenti precedenti: uno sulle procedure di scelta del contraente e l'esecuzione dei contratti all'estero, e l'altro sulla ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche del personale. L'obiettivo è aggiornare e armonizzare le norme relative agli appalti pubblici e ai contratti che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale stipula all'estero.
Per chi: Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Le sedi estere del Ministero (come ambasciate e consolati).
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Appalti pubblici e concorrenza
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Le procedure per la scelta del contraente e l'esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero.
- La ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche del personale.
- La disciplina dei contratti di appalto pubblico, di partenariato pubblico privato e di concessione da svolgersi all'estero.
- Le funzioni delle centrali di committenza per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi all'estero.
A chi si applica questa norma?
- Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
- Le sedi estere del Ministero (come ambasciate e consolati).
- I centri interservizi amministrativi all'estero.
- Le imprese e i soggetti che stipulano contratti con il Ministero all'estero.
Quali sono i punti chiave?
- Il regolamento precedente (decreto 2 novembre 2017, n. 192) è stato modificato per allinearsi al nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).
- Vengono esclusi dall'applicazione del regolamento alcuni tipi di contratti, come quelli esclusi dalle direttive europee, i contratti attivi, quelli a titolo gratuito e le operazioni straordinarie che non comportano nuovi affidamenti.
- I centri interservizi amministrativi svolgono funzioni di centrali di committenza per acquisizioni superiori a 500.000 euro.
- Vengono introdotte nuove disposizioni sulla progettazione dei lavori, inclusa la verifica e validazione dei progetti per importi superiori alle soglie indicate nell'articolo 7, comma 2.
Appalti pubblici e concorrenza
Appalti pubblici e concorrenza
Testo della legge
Testo della legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DECRETO 17 gennaio 2024, n. 32 ultimo aggiornamento all'atto: 06/04/2024 Regolamento recante modifiche al decreto 2 novembre 2017, n. 192 sulle procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero e al decreto 15 settembre 2022, n. 188 sulla ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche del personale. (24G00046) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/2024 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2024) (GU n.67 del 20-03-2024) aggiornamenti all'articolo IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Viste le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;
Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare gli articoli 13, comma 4 e 45;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;
Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, recante la riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, di adozione del regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, recante il riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 4 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare l'articolo 14, commi da 17 a 27;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 16 febbraio 2012, n. 51, di adozione del regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la disciplina generale sulla cooperazione per lo sviluppo, ed in particolare l'articolo 17 che istituisce l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 22 luglio 2015, n. 113, di adozione del regolamento recante lo statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante la disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) n. 308 del 13 giugno 2023, sottoscritta dal Presidente dell'Autorità il 6 luglio 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2023 e del 19 dicembre 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota 0224066-P del 27 dicembre 2023 e la nota di risposta del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 318-P del 12 gennaio 2024; Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192 1. Al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192 sono apportate le seguenti modificazioni:
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in particolare l'articolo 13, comma 4;»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2023 e del 19 dicembre 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 1988, effettuata con nota 0224066-P del 27 dicembre 2023;»;
2.1) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) "contratti": contratti di appalto pubblico, di partenariato pubblico privato e di concessione da svolgersi all'estero ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del codice;»;
2.2) alla lettera h), la parola «procedimento» è sostituita dalla seguente «progetto»;
2-bis. Fermo restando quanto disposto al comma 3, i contratti di qualsiasi importo volti a individuare gli intermediari commerciali con cui cooperare per la presentazione delle domande di visti di circolazione e di soggiorno in Italia sono affidati dal Ministero, anche avvalendosi di una centrale di committenza iscritta nell'elenco di cui all'articolo 63 del codice. In casi eccezionali, il Ministero, con provvedimento motivato, può autorizzare una centrale di committenza di cui ai commi 1, secondo periodo, o 2, primo periodo ad affidare uno o più contratti di cui al primo periodo.»;
2.1) al primo periodo, dopo la parola «indicato» sono inserite le seguenti: «nella decisione di contrarre»;
2.2) al terzo periodo, dopo le parole «personale di ruolo» sono aggiunte le seguenti: «diverso dal titolare della sede estera»;
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, si applica il principio di rotazione conformemente all'articolo 49, commi 2, 3, 4 e 6, del codice. Per i contratti affidati con le procedure di cui al comma 2, lettere b) e c), non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato è stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
7-ter. Le procedure di affidamento possono svolgersi mediante una piattaforma digitale predisposta dal Ministero, nel rispetto dei principi di cui al libro I, parte II, del codice. Il Ministero determina le sedi estere e le tipologie di contratto che si avvalgono della piattaforma di cui al presente comma, tenuto conto dell'accessibilità e affidabilità della rete telematica disponibile in loco e della necessità di assicurare un'effettiva concorrenzialità ed economicità delle procedure di affidamento in rapporto alle condizioni del mercato locale.»;
Per interventi particolarmente complessi, la direzione dell'esecuzione può essere affidata, nel rispetto del presente regolamento, a soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.»;