Legge 29 ottobre 1987, n. 441
Di che cosa tratta questa norma?
Questa legge riguarda la conversione di un decreto-legge che stabilisce disposizioni urgenti per lo smaltimento dei rifiuti, introducendo modifiche e nuove norme per la gestione e il finanziamento degli impianti.
Per chi: Comuni, consorzi di comuni e comunità montane; Regioni e Province.
Termini:
- I lavori di adeguamento o realizzazione di nuovi impianti devono iniziare entro 120 giorni dalla concessione del mutuo e essere ultimati entro 18 mesi.
- I comuni devono istituire obbligatoriamente, entro 180 giorni, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto processuale
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Il finanziamento per l'adeguamento e il potenziamento degli impianti di smaltimento rifiuti.
- Le procedure per l'approvazione dei progetti di impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti.
- I tempi e le modalità per la realizzazione dei lavori sugli impianti.
- I compiti delle regioni e dei comuni in materia di pianificazione e gestione dello smaltimento dei rifiuti.
A chi si applica questa norma?
- Comuni, consorzi di comuni e comunità montane.
- Regioni e Province.
- Il Ministro dell'ambiente e la Cassa depositi e prestiti.
Quali sono i punti chiave?
- I comuni, i consorzi e le comunità montane possono assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti fino a 1.350 miliardi di lire per gli impianti di rifiuti solidi urbani, con oneri di ammortamento a carico dello Stato.
- I lavori di adeguamento o realizzazione di nuovi impianti devono iniziare entro 120 giorni dalla concessione del mutuo e essere ultimati entro 18 mesi.
- Le regioni devono definire le modalità di realizzazione del piano di smaltimento entro il 1° marzo 1988, favorendo la raccolta differenziata e il recupero di energia.
- I comuni devono istituire obbligatoriamente, entro 180 giorni, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi.
Diritto processuale
Testo della legge
Testo della legge
LEGGE 29 ottobre 1987, n. 441 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti. (GU n.255 del 31-10-1987) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. I comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino ad un limite massimo complessivo di lire 1.350 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e per il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986, nonché per la realizzazione di nuovi impianti e relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani. Gli oneri di ammortamento sono a totale carico dello Stato.
Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti: "Art. 1-bis. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 presentano alle regioni i progetti per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986 con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione dei lavori nonché dei costi previsti, accompagnati dalla relativa richiesta di mutuo indirizzata alla Cassa depositi e prestiti e da uno studio di impatto ambientale.
Art. 1
ter. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente definisce, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per le finalità del presente articolo, criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativi alla realizzazione di nuovi impianti, con particolare riferimento alle soluzioni indicate all'articolo 3, comma 1 2. Le regioni, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono al Ministro dell'ambiente i piani di cui al comma 1, ai fini della ripartizione dei fondi disponibili, che è effettuata con decreto del medesimo Ministro entro gli ulteriori trenta giorni.
Art. 1
quater. - 1. I lavori di adeguamento degli impianti o di realizzazione di nuovi impianti di smaltimento devono iniziare entro centoventi giorni dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio. L'affidamento dei lavori può avvenire sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i criteri di cui all'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584 2. La provincia territorialmente competente esercita funzioni di controllo sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla rispondenza dei medesimi al progetto approvato, riferendo semestralmente alla regione.
Art. 1
quinquies. - 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987, quanto a lire 100 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Giacimenti ambientali" e, quanto a lire 50 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale""
L'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. I progetti per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, degli impianti di trattamento e di stoccaggio definitivo dei rifiuti urbani, speciali nonché tossici e nocivi esistenti alla data del 31 dicembre 1986, di cui non siano titolari i soggetti indicati dal comma 1 dell'articolo 1, devono essere presentati alle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione dei lavori nonché dei costi previsti e con una relazione sulla compatibilità ambientale degli impianti.
L'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. Le regioni adempiono ai compiti che loro derivano dalle competenze di cui all'articolo 6, lettere a), b) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, entro il 1 marzo 1988 e trasmettono gli atti adottati al Ministro dell'ambiente. Nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 6, lettera a), del predetto decreto n. 915 del 1982, le regioni determinano le modalità di realizzazione del piano e favoriscono la raccolta differenziata e le soluzioni di smaltimento che consentano il riutilizzo, il riciclaggio e l'incenerimento con recupero di energia. Le regioni debbono, in particolare, determinare le modalità di selezione, preliminare all'incenerimento, al compostaggio e al riciclaggio, dei rifiuti solidi urbani, con specifico riferimento alle materie plastiche cloro-derivate. I comuni istituiscono obbligatoriamente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi, come definito dalla delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982. L'individuazione delle zone ai sensi dell'articolo 6, lettera b), del medesimo decreto, costituisce variante agli strumenti urbanistici.
Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente: "Art. 3-bis. - 1. Fatti salvi i progetti già approvati o per i quali l'istruttoria sia stata positivamente conclusa, la regione provvede all'istruttoria dei progetti dei nuovi impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti urbani, speciali nonché tossici e nocivi, mediante apposite conferenze cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti nonché i rappresentanti degli enti locali interessati. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali. Sulla base delle risultanze della conferenza, la giunta regionale approva il progetto entro centoventi giorni dalla data di presentazione agli uffici regionali competenti.
L'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 1 non provvedano, nei termini previsti dal presente decreto al potenziamento e all'adeguamento degli impianti di cui all'articolo 1-bis alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, la regione può intervenire in via sostitutiva anche avvalendosi dei finanziamenti, ove disponibili, di cui al medesimo articolo 1.
L'articolo 5 è sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approvano piani per la bonifica di aree inquinate che, entro i successivi trenta giorni, sono trasmessi al Ministro dell'ambiente il quale provvede alla ripartizione tra le regioni delle disponibilità di cui al comma 5.
All'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Ministro dell'ambiente predispone, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mappa completa delle discariche e degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali, compresi quelli tossici e nocivi. A tal fine, le regioni e gli enti locali sono tenuti a trasmettere i dati e le informazioni in loro possesso su richiesta del Ministro dell'ambiente".
Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente. "Art. 6-bis. - 1. A partire dal 1 gennaio 1989 i sacchetti e le buste utilizzati per l'asporto di merci e gli imballaggi e i contenitori per liquidi alimentari devono consentire uno smaltimento senza comportare gravi problemi di inquinamento né pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica; devono, inoltre, favorire una rapida biodegradabilità o un agevole recupero con possibilità di riciclaggio.
All'articolo 7, al comma 1, sono soppresse le parole: "tipo, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro,".
All'articolo 8: al comma 1, le parole: "sono differiti al 1 marzo 1988" sono sostituite dalle seguenti: "sono differiti fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"; i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. I termini di adeguamento di cui al comma 1 sono differiti alla data di ultimazione dei lavori prevista dall'articolo 1-quater, qualora l'impianto sia stato finanziato ai sensi del presente decreto.
All'articolo 10: al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "L'albo nazionale è articolato in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione, che provvedono alla raccolta delle domande di iscrizione delle imprese interessate e alla trasmissione delle stesse all'albo nazionale"; al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le imprese esercenti l'attività di trasporto dei rifiuti, l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione di cui al citato articolo 6, lettera d). Le relative garanzie finanziarie sono prestate a favore dello Stato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente".
Dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente: "Art. 10-bis. - 1. Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, debbono essere considerati rifiuti speciali, a tutti gli effetti, quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze".
All'articolo 11, al comma 1, le parole "di concerto con il Ministro dei trasporti," sono sostituite dalle seguenti: "sentiti i Ministri della sanità e dei trasporti e".
All'articolo 12: al comma 1, le parole: "e nel rispetto delle normative comunitarie in materia" sono sostituite dalle seguenti: ", nel rispetto delle normative comunitarie in materia e con la garanzia del rispetto delle norme legislative dei Paesi riceventi"; al comma 2, dopo le parole: "Al Ministero della marina mercantile" sono aggiunte le seguenti: "e al Ministero della sanità"; è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le spedizioni dei rifiuti dall'Italia possono aver luogo solo previa comunicazione, per iscritto, agli uffici competenti della regione o della provincia autonoma nel cui territorio sono depositati i rifiuti oggetto della spedizione e al Ministro dell'ambiente. Se la regione o il Ministro dell'ambiente non muovono obiezioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la spedizione può essere effettuata".
All'articolo 14: al comma 5, dopo le parole: "Ministero dell'ambiente" sono aggiunte le seguenti: ", sulla base di programmi regionali,"; il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5, valutato in lire 25 miliardi per l'anno 1988 e in lire 50 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Giacimenti ambientali"".
Dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente: "Art. 17-bis. - 1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani solidi e liquidi, eseguiti per conto degli enti territoriali".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 ottobre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri RUFFOLO, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA Il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 203 del 1 settembre 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 16 novembre 1987. nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea indice dell'atto visualizzazione classica lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi