Decreto 13 agosto 1998, n. 325 – Regolamento recante norme per l'applicazione al Corpo della guardia di finanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto stabilisce le norme per l'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori al Corpo della Guardia di Finanza, tenendo conto delle specifiche esigenze del servizio. Regola come le attività svolte dal personale della Guardia di Finanza devono conformarsi alle leggi sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Per chi: Il personale militare e gli allievi degli istituti di formazione dell'Amministrazione della Guardia di Finanza; Il personale civile e militare estraneo all'Amministrazione che svolge attività al suo interno.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto del lavoro
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- L'applicazione delle norme di prevenzione, protezione, sicurezza e igiene del lavoro.
- Il rispetto dell'integrità ambientale nelle attività della Guardia di Finanza.
- Le competenze dei servizi sanitari e tecnici esistenti nella Guardia di Finanza in materia di sicurezza e salute del personale.
- L'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in luoghi e aree specifiche.
A chi si applica questa norma?
- Il personale militare e gli allievi degli istituti di formazione dell'Amministrazione della Guardia di Finanza.
- Il personale civile e militare estraneo all'Amministrazione che svolge attività al suo interno.
Quali sono i punti chiave?
- Tutte le attività svolte dal personale militare, dagli allievi e dal personale civile/militare esterno all'Amministrazione della Guardia di Finanza sono soggette alle norme vigenti in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro e rispetto ambientale.
- Le competenze in materia di sicurezza e salute del personale attribuite ai servizi sanitari e tecnici esistenti nella Guardia di Finanza rimangono ferme.
- L'attività di vigilanza in alcuni luoghi e aree deve essere effettuata da personale specifico, in possesso dell'abilitazione prevista dal regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e del nulla osta di segretezza.
Diritto del lavoro
Testo della legge
Testo della legge
MINISTERO DELLE FINANZE DECRETO 13 agosto 1998, n. 325 Regolamento recante norme per l'applicazione al Corpo della guardia di finanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro. note:
Entrata in vigore del decreto: 25-9-1998 (GU n.211 del 10-09-1998) IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON I MINISTRI DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA SANITÀ E PER LA FUNZIONE PUBBLICA Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante l'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;
Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, recante norme relative al segreto militare;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare e, in particolare, gli articoli 18 e 19 che contemplano l'istituzione ed il funzionamento degli organi di rappresentanza militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, recante l'approvazione del regolamento di attuazione della rappresentanza militare;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
Visto l'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza);
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, recante modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 626 del 1994;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le determinazioni n. 234745 in data 28 giugno 1996 e n. 334494 in data 20 settembre 1996, entrambe del comandante generale della Guardia di finanza, con le quali è stato individuato il "datore di lavoro" nell'ambito della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del citato decreto legislativo n. 242 del 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi espresso nell'adunanza del 14 luglio 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-6222/U.C.L. del 1 settembre 1997);
Ritenuto di dover individuare le particolari esigenze connesse al servizio espletato dal Corpo della guardia di finanza di cui tener conto nell'applicazione delle disposizioni recate dal citato decreto legislativo n. 626 del 1994;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati i valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Gli organi della rappresentanza militare si distinguono:
L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali, sottufficiali e volontari.
L'organo di base è costituito dai rappresentanti delle suddette categorie presenti al livello considerato. Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna forza armata o corpo è proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.
I militari di leva sono rappresentati negli organi di base da delegati eletti nelle unità minime compatibili con la struttura di ciascuna forza armata e con scadenze che garantiscano la continuità degli organi rappresentativi.
Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto.
I rappresentanti dei militari di leva negli organi di base eleggono nel proprio ambito semestralmente loro delegati nell'organo intermedio.
All'elezione dei rappresentanti negli organi intermedi provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base esprime non più di due terzi dei voti rispetto al numero dei delegati da eleggere. Con la stessa procedura i rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati all'organo centrale.
Gli eletti, militari di carriera, durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Gli eletti, militari di carriera o di leva, che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti". "Art. 19. - Normalmente l'organo centrale della rappresentanza si riunisce in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite, per formulare pareri e proposte e per avanzare richieste, nell'ambito delle competenze attribuite.
Tale sessione si aduna almeno una volta l'anno per formulare un programma di lavoro e per verificarne l'attuazione.
Le riunioni delle sezioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole forze armate o i corpi armati. Le riunioni delle commissioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino le singole categorie.
Il Ministro della difesa riunisce una volta l'anno i militari di leva, all'uopo eletti dai rappresentanti di detta categoria negli organi intermedi, per ascoltare, in riferimento alla relazione di cui all'art. 24, pareri, proposte e richieste in merito allo stato del personale di leva.
Le competenze dell'organo centrale di rappresentanza riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale - dei militari. Ove i pareri, le proposte, le richieste riguardino materie inerenti il servizio di leva devono essere sentiti i militari di leva eletti negli organi intermedi. Tali pareri, proposte e richieste sono comunicati al Ministro della difesa che li trasmette per conoscenza alle commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, a richiesta delle medesime.
L'organo centrale della rappresentanza militare può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, sulle materie indicate nel comma precedente e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.
Gli organi della rappresentanza militare, intermedi e di base, concordano con i comandi e gli organi dell'amministrazione militare, le forme e le modalità per trattare materie indicate nel presente articolo.
Dalle competenze degli organi rappresentativi sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logisticooperativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale.
Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse: conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare; provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio; attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari; organizzazione delle sale convegno e delle mense; condizioni igienicosanitarie; alloggi.
Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un quinto dei loro componenti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari, l'amministrazione militare competente può avvalersi dell'apporto degli organi di rappresentanza intermedi o di base, per i rapporti con le regioni, le province, i comuni".
In materia di prevenzione infortuni, igiene e medicina del lavoro, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni proprie di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento militare individuate con i decreti ministeriali previsti dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 626 del 1994. Le amministrazioni provvederanno a sollecitare le altre competenti istituzioni per pervenire al più presto alla emanazione dei predetti, decreti.
L'amministrazione favorisce l'informazione del personale in merito agli interventi di primo soccorso, con particolare priorità per quello addetto a mansioni rischiose".
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
Note all'art. 1: