Decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 – Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45…
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto legislativo introduce modifiche e correzioni a una precedente normativa volta a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia delle politiche per l'occupazione. Stabilisce principi fondamentali per le regioni e le province autonome e definisce le condizioni di disoccupazione secondo gli indirizzi comunitari.
Per chi: Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Soggetti in cerca di occupazione, inclusi adolescenti, giovani, disoccupati di lunga durata, inoccupati di lunga durata e donne in reinserimento lavorativo.
Termini:
- Adolescenti: minori tra 15 e 18 anni non più soggetti all'obbligo scolastico.
- Giovani: soggetti tra 18 e 25 anni (o 29 anni se laureati), o età superiore definita dall'UE.
- Disoccupati di lunga durata: chi cerca lavoro da più di 12 mesi (o più di 6 mesi se giovani) dopo aver perso un impiego o cessato un'attività autonoma.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto del lavoro
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- I principi fondamentali per la legislazione regionale e delle province autonome in materia di collocamento.
- La revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
- L'individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro.
- La definizione delle condizioni di disoccupazione e delle categorie di disoccupati e inoccupati.
A chi si applica questa norma?
- Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
- Soggetti in cerca di occupazione, inclusi adolescenti, giovani, disoccupati di lunga durata, inoccupati di lunga durata e donne in reinserimento lavorativo.
Quali sono i punti chiave?
- Adolescenti: minori tra 15 e 18 anni non più soggetti all'obbligo scolastico.
- Giovani: soggetti tra 18 e 25 anni (o 29 anni se laureati), o età superiore definita dall'UE.
- Stato di disoccupazione: condizione di chi è privo di lavoro e immediatamente disponibile a svolgere e cercare attività lavorativa.
- Disoccupati di lunga durata: chi cerca lavoro da più di 12 mesi (o più di 6 mesi se giovani) dopo aver perso un impiego o cessato un'attività autonoma.
- Inoccupati di lunga durata: chi cerca lavoro da più di 12 mesi (o più di 6 mesi se giovani) senza aver mai svolto un'attività lavorativa.
- Donne in reinserimento lavorativo: donne che, già occupate, intendono rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività.
Diritto del lavoro
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 2002, n. 297 ultimo aggiornamento all'atto: 27/12/2006 Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144. note:
Entrata in vigore del decreto: 30-1-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006) (GU n.11 del 15-01-2003) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione, così come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, così come modificato dall'articolo 78, comma 26, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prescrive di procedere alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio, con revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma 5;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
Visti i decreti ministeriali in data 30 maggio 2001 in materia di elenco anagrafico e di scheda professionale;
Visto il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, in data 13 e 20 febbraio 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;
Visto il parere della Conferenza Unificata, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2002;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 11. L'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Finalità e definizioni). - 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto stabiliscono:
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
Note alle premesse:
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.".
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
Note all'art. 1: