Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 – Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi…
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto recepisce gli accordi sindacali e i provvedimenti di concertazione per il personale delle Forze di polizia, sia ad ordinamento civile che militare, relativi al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999.
Per chi: Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato, esclusi i dirigenti e il personale ausiliario di leva; Il personale non dirigente dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto civile
- Articoli
- 4
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Gli accordi sindacali per le Forze di polizia ad ordinamento civile.
- I provvedimenti di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare.
- Il periodo di validità degli aspetti normativi (1998-2001) ed economici (1998-1999).
- Le modalità di erogazione di un elemento provvisorio della retribuzione in caso di vacanza contrattuale.
A chi si applica questa norma?
- Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato, esclusi i dirigenti e il personale ausiliario di leva.
- Il personale non dirigente dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.
Quali sono i punti chiave?
- Il decreto si applica al personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato).
- Il decreto riguarda il periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa e 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 per la parte economica.
- Dopo tre mesi di vacanza contrattuale dalla scadenza della parte economica, viene corrisposto un elemento provvisorio della retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione programmato.
- Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, tale importo sale al 50% del tasso di inflazione programmato.
Diritto civile
Testo della legge
Testo della legge
Indice (4)
- Art. 1 Area di applicazione e durata
- Articolo 1
- Articolo 2
- Articolo 7
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1999, n. 254 ultimo aggiornamento all'atto: 18/04/2025 Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999. note:
Entrata in vigore del decreto: 18-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/04/2025) (GU n.180 del 03-08-1999 - Suppl. Ordinario n. 148) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l'articolo 87 della Costituzione;
VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, recante norme sulle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze Armate, emanato in attuazione della legge 29 aprile 1995, n.130, e dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n.216;
VISTI gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n.195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità, ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti, rispettivamente, il personale delle Forze di Polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze Armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari, nonché del personale di leva e di quello ausiliario di leva;
VISTE le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n.195 del 1995, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio Centrale di Rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente, per le Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato), per le Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza) e per le Forze Armate;
VISTE in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n.195 del 1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione rispettivamente per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;
VISTO il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 22 maggio 1998 riguardante Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio 1994-1997, per gli aspetti, e per il biennio 1998- 1999, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 ;
VISTA l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il quadriennio 1998- 2001, per la parte normativa, ed il biennio 1998-1999, per la parte economica, per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato), sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, in data 17 febbraio 1999 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per la Polizia di Stato: SIULP - SIAP - COISP- F.S.P. (FEDERAZIONE NAZIONALE LISIPO-SODIPO) - PATTO FEDERATIVO ITALIA SICURA (PATTO FEDERALE TRA ANIP-RINNOVAMENTO SINDACALE-USP); per la Polizia/Penitenziaria: SAPPE- CISL/POLIZIA PENITENZIARIA-OSAPP-CGIL POLIZIA PENITENZIARIA - UIL/POLIZIA PENITENZIARIA - SINAPPE - COORDINAMENTO SINDACALE SIALPE-SAG; per il Corpo Forestale dello Stato: SAPAF - CISL/CORPO FORESTALE DELLO -STATO - SAPECOFS - UIL/CORPO FORESTALE DELLO STATO CGIL/CORPO FORESTALE DELLO STATO;
VISTO lo schema di provvedimento di concertazione riguardante il quadriennio 1998-2001, gli aspetti normativi, ed il biennio 1998-1999, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza), concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 17 febbraio 1999, dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER Carabinieri, dalla Sezione COCER Guardia di Finanza;
VISTA la legge 27 dicembre 1997, n.450;
VISTA la legge 23 dicembre 1998, n.449;
VISTO l'articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n.85;
VISTO il decreto-legge 27 marzo 1995, n.89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n.186;
VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 marzo 1999 con la quale sono stati approvati ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e per le politiche agricole;
EMANA il seguente decreto:
Art. 1Area di applicazione e durata
AVVERTENZA Il testo delle note qui pubblicato è redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
Attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate . Si trascrive il testo degli articoli 1, 2 e 7:
Articolo 1
(Ambito di applicazione). - l. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni 2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.
Articolo 2(Provvedimenti). - l. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato
Articolo 7
(Procedimento). - 1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Tali procedure, che hanno inizio contemporaneamente, si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione della ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della predisposizione degli schemi dei relativi provvedimenti, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate, 2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la funzione pubblica, in qualità di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, può convocare, anche congiuntamente le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finansa e dei COCER di cui all'art. 2, nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2.
Essi Possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta.
L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri, aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.
Nota all'articolo 1