Decreto del presidente della repubblica 9 maggio 2001, n. 322
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto modifica un regolamento precedente (D.P.R. n. 1065 del 1973) per adeguarsi a direttive europee sulla commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà di piante agricole e i relativi controlli. Definisce in modo più preciso il concetto di "commercializzazione" delle sementi e chi sono i soggetti autorizzati a operare nel settore.
Per chi: Imprese che producono, lavorano e commercializzano sementi (produttori sementieri); Prestatori di servizi che lavorano sementi.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto commerciale e societario
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- La definizione di "commercializzazione" delle sementi.
- Le operazioni che non sono considerate "commercializzazione" ai fini di questo regolamento.
- Le modalità di fornitura di sementi per scopi industriali o di propagazione.
- L'identificazione e l'autorizzazione dei soggetti che operano nel settore sementiero.
A chi si applica questa norma?
- Imprese che producono, lavorano e commercializzano sementi (produttori sementieri).
- Prestatori di servizi che lavorano sementi.
- Aziende o imprese agricole che moltiplicano sementi per conto di imprese sementiere (Agricoltori moltiplicatori sementieri - AMS).
Quali sono i punti chiave?
- La "commercializzazione" include vendita, detenzione per vendita, offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento a fini commerciali.
- Non sono considerate commercializzazione la fornitura di sementi a organismi ufficiali, a prestatori di servizi per lavorazione/imballaggio (senza acquisizione di titoli), o per la produzione di materie prime agricole a fini industriali (sempre senza acquisizione di titoli).
- Il fornitore di sementi per scopi industriali o di propagazione deve trasmettere una copia del contratto all'ente delegato.
- I prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate devono essere tenuti distinti e facilmente identificabili, garantendo la conoscibilità dell'origine.
Diritto commerciale e societario
Diritto commerciale e societario
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2001, n. 322 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, in attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e i relativi controlli. (GU n.184 del 09-08-2001) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 40, comma quinto, che prevede l'emanazione di apposite norme regolamentari esecutive e integrative;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo recante attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE, concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e i relativi controlli;
Vista la direttiva 98/95/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE, 70/458/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;
Vista la direttiva 98/96/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 che modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non ufficiali, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE, 70/458/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;
Vista la direttiva 66/400/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole e successive modificazioni;
Vista la direttiva 66/401/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e successive modificazioni;
Vista la direttiva 66/402/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali e successive modificazioni;
Vista la direttiva 66/403/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-semi e successive modificazioni;
Vista la direttiva 69/208/CEE del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e successive modificazioni;
Vista la direttiva 70/457/CEE del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e successive modificazioni;
Vista la direttiva 70/458/CEE del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della sanità, della giustizia, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente e per gli affari regionali;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Il fornitore delle sementi di cui alla lettera c) del secondo comma trasmette all'ente delegato ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi, anche tramite la propria organizzazione di rappresentanza, comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite.
Nel caso di fornitura di prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, l'Ente delegato informa la commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, la quale può acquisire, su richiesta, la documentazione relativa.
Il soggetto fornitore delle sementi deve, comunque, essere sempre chiaramente identificato nella sua funzione e ragione sociale, ed essere un soggetto autorizzato ad operare nel settore delle sementi ai sensi delle disposizioni vigenti.
A tale scopo sono considerati produttori sementieri le imprese legalmente costituite in possesso della prevista licenza sementiera ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 1096 del 1971, che svolgono, in proprio o mediante appositi contratti di coltivazione, l'attività di produzione, lavorazione e commercializzazione di sementi.
I prestatori di servizi, qualora svolgano attività di lavorazione delle sementi, devono essere in possesso della licenza sementiera prevista dall'articolo 2 della legge n. 1096 del 1971.
Sono considerati Agricoltori moltiplicatori sementieri (AMS) le aziende o imprese agricole, registrate negli specifici elenchi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che svolgono, anche in forma non esclusiva, attività di coltivazione finalizzata alla moltiplicazione di sementi per conto di imprese sementiere, sulla base di specifici contratti di coltivazione stabiliti direttamente o tramite le rispettive organizzazioni di produttori.
Nella fornitura di prodotti sementieri di cui alla lettera c) del secondo comma devono essere tenuti distinti quelli di varietà geneticamente modificate, che devono essere facilmente identificabili. Deve essere comunque garantita la conoscibilità dell'origine di tutti i prodotti sementieri oggetto della fornitura.
Ogni riferimento al concetto di "vendita contenuto nel presente regolamento si intende fatto al concetto di commercializzazione, come definito nel secondo comma.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, determina, in conformità alle disposizioni comunitarie, le modalità di applicazione di quanto previsto al secondo comma.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive e i regolamenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
Note all'art. 1:
Per "commercializzazione s'intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso. Non sono considerate commercializzazione le operazioni non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà come:
Il fornitore delle sementi di cui alla lettera c) del secondo comma trasmette all'Ente delegato ai sensi dell'art. 21, secondo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi, anche tramite la propria organizzazione di rappresentanza, comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite.
Nel caso di fornitura di prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, l'Ente delegato informa la Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, la quale può acquisire, su richiesta, la documentazione relativa.
Il soggetto fornitore delle sementi deve, comunque, essere sempre chiaramente identificato nella sua funzione e ragione sociale, ed essere un soggetto autorizzato ad operare nel settore delle sementi ai sensi delle disposizioni vigenti.
A tale scopo sono considerati produttori sementieri le imprese legalmente costituite in possesso della prevista licenza sementiera ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1096 del 1971, che svolgono, in proprio o mediante appositi contratti di coltivazione, l'attivita di produzione, lavorazione e commercializzazione di sementi.
I prestatori di servizi, qualora svolgano attività di lavorazione delle sementi, devono essere in possesso della licenza sementiera prevista dall'art. 2 della legge n. 1096 del 1971.
Sono considerati Agricoltori moltiplicatori sementieri (AMS) le aziende o imprese agricole, registrate negli specifici elenchi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che svolgono, anche in forma non esclusiva, attività di coltivazione finalizzata alla moltiplicazione di sementi per conto di imprese sementiere, sulla base di specifici contratti di coltivazione stabiliti direttamente o tramite le rispettive organizzazioni di produttori.
Nella fornitura di prodotti sementieri di cui alla lettera c) del secondo comma devono essere tenuti distinti quelli di varietà geneticamente modificate, che devono essere facilmente identificabili. Deve essere comunque garantita la conoscibilità dell'origine di tutti i prodotti sementieri oggetto della fornitura.
Ogni riferimento al concetto di "vendita contenuto nel presente regolamento si intende fatto al concetto di commercializzazione, come definito nel secondo comma.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, determina, in conformità alle disposizioni comunitarie, le modalità di applicazione di quanto previsto al secondo comma.".
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, può delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali.
Il controllo si esercita sulle colture in campo, durante la manipolazione e conservazione dei prodotti da immettere in commercio, nonché mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni.
Le operazioni di controllo devono essere affidate a personale preventivamente autorizzato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, all'esercizio di tali compiti.
Il personale di cui al precedente comma, durante l'espletamento delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.".
La commissione è nominata con decreto dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura ed è formata:
La commissione viene integrata di volta in volta, con la partecipazione di un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, o dell'ufficio che ne abbia assunto le funzioni, di due rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori, di due rappresentanti degli imprenditori agricoli coltivatori diretti, di un rappresentante delle cooperative agricole di conduzione di terreni, ove esistano, nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province.
I componenti della commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.
La commissione si pronuncia sull'idoneità tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui ha progettato la realizzazione o la trasformazione.
Il rilascio della licenza è subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento dell'esecuzione dei lavori progettati, nonché al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 10.000 prevista dal n. 86, lettera b), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
La licenza non è richiesta per la produzione di materiale sementiero che viene ceduto dai produttori agricoli a ditte titolari di licenza.
Con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i pubblici istituti di ricerca e di sperimentazione possono immettere in commercio sementi di base appartenenti a varietà di propria costituzione.
L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo.".