Decreto 8 agosto 1996, n. 457 – Regolamento recante la disciplina della quotazione dei titoli di Stato e dei titoli obbligazionari di enti locali
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto stabilisce le regole per l'ammissione alla quotazione ufficiale dei titoli di Stato e dei titoli obbligazionari emessi dagli enti locali. Serve a disciplinare il processo di quotazione di questi strumenti finanziari.
Per chi: Il Ministero del Tesoro, in quanto emittente dei titoli di Stato; Gli investitori che negoziano titoli di Stato e titoli obbligazionari di enti locali.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto dell'energia e dei settori a rete
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- L'ammissione alla quotazione ufficiale di tutte le categorie di titoli di Stato a breve, medio e lungo termine.
- L'ammissione alla quotazione ufficiale dei titoli di Stato convertibili in azioni o con warrant di società per azioni quotate.
A chi si applica questa norma?
- Il Ministero del Tesoro, in quanto emittente dei titoli di Stato.
- Gli investitori che negoziano titoli di Stato e titoli obbligazionari di enti locali.
Quali sono i punti chiave?
- Il Capo I del decreto disciplina la quotazione dei titoli di Stato.
- Sono inclusi i titoli di Stato a breve, medio e lungo termine.
- Sono inclusi anche i titoli di Stato convertibili in azioni o con warrant di società per azioni quotate.
- L'emissione dei titoli di Stato avviene con apposito decreto del Ministero del Tesoro.
Diritto dell'energia e dei settori a rete
Diritto dell'energia e dei settori a rete
Testo della legge
Testo della legge
MINISTERO DEL TESORO DECRETO 8 agosto 1996, n. 457 Regolamento recante la disciplina della quotazione dei titoli di Stato e dei titoli obbligazionari di enti locali. note:
Entrata in vigore del decreto: 17/9/1996 (GU n.205 del 02-09-1996) IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 89;
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
Visti gli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;
Visto il regolamento per l'emissione di titoli obbligazionari di enti locali, emanato con decreto del Ministro del tesoro 29 gennaio 1996;
Sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 778563 del 3 luglio 1996);
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 13 giugno 1996;
ADOTTA il seguente regolamento:
Art. 1
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
La Commissione delibera in via generale o per singole borse, sentiti in quest'ultimo caso la deputazione di borsa e il comitato direttivo degli agenti di cambio, i requisiti per l'ammissione su domanda e d'ufficio anche per categorie di titoli o di emittenti, con particolare riguardo al minimo di capitale o di patrimonio netto richiesto, al grado di diffusione dei titoli fra il pubblico ed alla loro redditività. Può inoltre stabilire che, ai fini della ammissione a quotazione, il bilancio almeno dell'ultimo esercizio annuale della società emittente sia certificato a norma dell'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Per le società e gli enti di diritto estero la Commissione può riconoscere forme equivalenti di revisione o certificazione. L'ammissione di un titolo alla quotazione di borsa può essere subordinata dalla Commissione, nel solo interesse degli investimenti, a condizioni particolari che debbono essere comunicate al richiedente.
La Commissione determina in via generale le modalità di presentazione delle domande e le relative forme di pubblicità, i documenti e gli elementi informativi che devono essere forniti dagli enti richiedenti in allegato alla domanda e quelli che devono essere resi pubblici prima dell'inizio delle negoziazioni di borsa, fissando le modalità di trasmissione e quelle della pubblicazione. Un prospetto informativo contenente dati e notizie sulla società o l'ente i cui titoli sono stati ammessi alla quotazione di borsa deve essere pubblicato, a cura del richiedente, prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni. I contenuti e le modalità di pubblicazione del prospetto informativo sono determinati dalla Commissione in via generale. Per i titoli già quotati presso altra borsa o ammessi alla negoziazione nel mercato ristretto, la Commissione può concedere l'ammissione in base alla semplice domanda o richiedere una documentazione e informazione ridotte.
I regolamenti contenenti le disposizioni di cui ai due commi precedenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La Commissione delibera, con provvedimento motivato, previo parere della deputazione di borsa e del comitato direttivo degli agenti di cambio competenti, accertando la ricorrenza delle condizioni di legge, la sussistenza dei requisiti richiesti e l'osservanza degli adempimenti prescritti ai sensi del terzo comma.
Per l'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi la Commissione può avvalersi dei poteri previsti dall'art. 3, lettera c), sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216.
La Commissione, sentiti la deputazione di borsa ed il comitato direttivo degli agenti di cambio, dispone la sospensione o la revoca dell'ammissione quando lo richieda l'esigenza di tutela del pubblico risparmio ovvero in caso di prolungata carenza di negoziazione o nel caso di mancata certificazione, a norma dell'art. 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, dei bilanci di due esercizi annuali successivi della società emittente o in altri casi di particolare gravità.
La deputazione di borsa ed il comitato direttivo degli agenti di cambio segnalano tempestivamente alla Commissione il verificarsi di tali circostanze.
Salvo quanto previsto nei commi undicesimo e dodicesimo del presente articolo per la quotazione dei titoli emessi dagli Stati, da loro enti locali e da enti internazionali di carattere pubblico, la Commissione delibera l'ammissione delle obbligazioni garantite dallo Stato e degli altri titoli per i quali la legge prevede la quotazione di diritto, previo accertamento della ricorrenza delle condizioni e dei requisiti per l'ammissione di tali titoli, ivi compresi la preventiva pubblicazione di un prospetto informativo da parte dell'emittente e la sussistenza di un sufficiente grado di diffusione dei titoli stessi tra il pubblico, da essa stabiliti, limitandoli al minimo consentito dalle direttive comunitarie ed al solo fine di assicurare le condizioni di un regolare andamento del loro mercato, con i regolamenti di cui al precedente quarto comma. Con tali regolamenti, la Commissione delibera inoltre i tempi e le modalità con cui gli emittenti titoli per i quali la legge prevede la quotazione di diritto devono dare ad essa comunicazione della emissione, nonché i documenti da allegare alla comunicazione stessa. La Commissione delibera, altresì, la sospensione e la revoca di tale quotazione quando lo richieda la esigenza di tutela del pubblico risparmio.
Le determinazioni della Commissione sulla domanda di ammissione alla quotazione ufficiale devono essere comunicate ai richiedenti entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, ovvero dallo spirare del termine di offerta al pubblico, se successivo. Trascorso detto termine, la domanda si intende respinta. Eventuali richieste di chiarimenti, dati o informazioni aggiuntive da parte della Commissione non interrompono il suddetto termine.
La Commissione può respingere la domanda di ammissione alla quotazione ufficiale, se ritiente l'ammissione contraria all'interesse del pubblico.
Il Ministro del tesoro, con propri decreti da adottarsi sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, disciplina la quotazione dei titoli emessi da Stati, da loro enti locali e da enti internazionali di carattere pubblico, determinando le condizioni, i requisiti e le modalità di ammissione, gli obblighi da essa derivanti nonché i casi di sospensione e revoca.
Con proprio decreto, il Ministro del tesoro indica le amministrazioni dello Stato eventualmente competenti per l'espressione del parere in merito all'ammissione a quotazione delle singole categorie di titoli di cui al comma precedente".
Gli enti emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta sugli interessi, premi o altri frutti corrisposti ai possessori persone fisiche e a titolo di anticipo d'imposta per i soggetti tassati in base all'IRPEG. Il gettito della ritenuta rimane di competenza degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in apposito capitolo di bilancio al netto di una percentuale dello 0,1 per cento - una tantum - calcolato sul valore del prestito obbligazionario, da attribuire all'entrata del bilancio dello Stato quale contributo alle spese relative ad atti autorizzati. È fatto divieto di accedere alla Cassa depositi e prestiti per accensione dei nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui il prestito è stato sottoscritto.
L'ente o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.