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Decreto del presidente della repubblica 22 maggio 1969, n. 487

Di che cosa tratta questa norma?

Questo decreto modifica lo statuto dell'Università degli studi di Torino, aggiornando gli insegnamenti complementari in alcune facoltà e istituendo nuove scuole di perfezionamento e specializzazione.

Per chi: L'Università degli studi di Torino e le sue facoltà; Gli studenti iscritti o che intendono iscriversi ai corsi di laurea e alle nuove scuole istituite.

Dati essenziali

Paese
Italia
Area del diritto
Diritto commerciale e societario
Articoli
30
Fonte
normattiva.it
Testo acquisito il
Spiegazione aggiornata il

Che cosa regola questa norma?

  • La denominazione di una scuola annessa alla facoltà di economia e commercio.
  • L'elenco degli insegnamenti complementari per i corsi di laurea in lettere, filosofia, materie letterarie, pedagogia e lingue e letterature straniere.
  • L'istituzione e il funzionamento della Scuola di perfezionamento in scienza dell'educazione.
  • L'istituzione e il funzionamento della Scuola di specializzazione in fisica cosmica.

A chi si applica questa norma?

  • L'Università degli studi di Torino e le sue facoltà.
  • Gli studenti iscritti o che intendono iscriversi ai corsi di laurea e alle nuove scuole istituite.

Quali sono i punti chiave?

  • La Scuola di amministrazione industriale è intitolata al prof. Vittorio Valletta.
  • Vengono aggiunti nuovi insegnamenti complementari in diversi corsi di laurea, come "Didattica" e "Sociologia" per Lettere, e "Storia e critica del cinema" per Materie Letterarie, Pedagogia e Lingue e Letterature Straniere.
  • Viene istituita la Scuola di perfezionamento in scienza dell'educazione, biennale, con tre indirizzi (psico-pedagogico, socio-pedagogico, industriale e del lavoro).
  • Viene istituita la Scuola di specializzazione in fisica cosmica, biennale, per laureati in matematica e ingegneria.

Diritto commerciale e societario

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Diritto commerciale e societario

Testo della legge

Testo della legge
Indice (30)
  1. Art. 39 All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in let
  2. Art. 40 All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea di fil
  3. Art. 43 All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in mat
  4. Art. 44 All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in ped
  5. Art. 45
  6. Art. 119 È istituita una scuola di perfezionamento in scienza dell'educazione a
  7. Art. 120 La scuola è articolata nei seguenti indirizzi
  8. Art. 121
  9. Art. 122
  10. Art. 123 La scuola è biennale: non sono consentite abbreviazioni
  11. Art. 124
  12. Art. 125
  13. Art. 126
  14. Art. 127 Gli insegnamenti sono suddivisi in due gruppi
  15. Art. 128 Gli insegnamenti comuni sono
  16. Art. 129 Gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo psico-pedagogico sono
  17. Art. 130 Gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo socio-pedagogico sono
  18. Art. 131 Gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo Industriale e del lavoro s
  19. Art. 132
  20. Art. 133
  21. Art. 288
  22. Art. 289 La durata della scuola è biennale e consisterà di insegnamenti teorici
  23. Art. 290 Gli insegnamenti impartiti durante il biennio sono distinti in fondame
  24. Art. 291
  25. Art. 292
  26. Art. 293 Il diploma è rilasciato agli iscritti in base
  27. Art. 294
  28. Art. 295 Il consiglio direttivo di cui all'art. 271 nomina il direttore della s
  29. Art. 296
  30. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1969, n. 487 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino. (GU n.205 del 12-08-1969) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, a successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

La denominazione della scuola di amministrazione industriale (scuola diretta a fini speciali) annessa alla facoltà di economia e commercio è modificata nel senso che la scuola stessa è intitolata al prof. Vittorio Valletta.

Art. 39All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di

Didattica;

Storia delle dottrine politiche;

Storia delle dottrine economiche;

Archeologia medioevale;

Storia bizantina;

Filologia dantesca;

Filologia semitica;

Storia della critica letteraria;

Sociologia.

Nel predetto corso di laurea l'insegnamento complementare di "Ebraico e lingue semitiche comparate" muta denominazione in quella di "Ebraico ed aramaico".

Art. 40All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea di filosofia sono aggiunti quelli di

Logica;

Didattica.

Art. 43All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di

Storia e critica del cinema;

Storia della lingua latina.

Art. 44All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di

Storia e critica del cinema;

Psicopedagogia.

Art. 45All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di

Storia e critica del cinema;

Storia della lingua latina.

Dopo l'art. 118 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della Scuola di perfezionamento in scienza dell'educazione annessa alla facoltà di magistero.

Scuola di perfezionamento in scienza dell'educazione

Art. 119È istituita una scuola di perfezionamento in scienza dell'educazione annessa alla facoltà di magistero

Art. 120La scuola è articolata nei seguenti indirizzi

a)indirizzo psico-pedagogico;
b)indirizzo socio-pedagogico;
c)indirizzo industriale e del lavoro.

Art. 121Per lo svolgimento delle sue attività la scuola si avvale delle strutture dell'Istituto di pedagogia e di altri istituti interessati

Art. 122Titolo di ammissione è la laurea in qualsiasi disciplina, conseguita presso una università italiana, oppure un titolo di studio straniero equipollente

Art. 123La scuola è biennale: non sono consentite abbreviazioni

Art. 124

Al termine del corso la scuola rilascia il diploma di perfezionamento in psico-pedagogia o in socio-pedagogia o in pedagogia industriale e del lavoro corrispondentemente agli indirizzi di cui all'art. 120

Art. 125

Il consiglio della scuola è costituito da tutti i docenti (scelti anche tra esperti) ai quali sia stato affidato un corso di insegnamento, e dai rappresentanti degli allievi - eletti di anno in anno dagli allievi della scuola - in numero di due per ogni indirizzo. Il consiglio della scuola propone al consiglio della facoltà di magistero la nomina del direttore e dei docenti, provvede al coordinamento dei vari corsi, discute i programmi presentati dai singoli docenti, predispone l'orario delle lezioni, dei seminari e delle esercitazioni

Art. 126

La direzione della scuola è affidata a un professore ufficiale di materia pedagogica nominato dal consiglio della facoltà di magistero per la durata di un biennio

Art. 127Gli insegnamenti sono suddivisi in due gruppi

a)insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi, obbligatori per tutti gli allievi indipendentemente dall'indirizzo prescelto;
b)insegnamenti costitutivi di ciascun indirizzo, obbligatori nell'ambito dell'indirizzo prescelto.

Art. 128Gli insegnamenti comuni sono

1)Metodologia della ricerca;
2)Pedagogia contemporanea;
3)Tecnologia dell'educazione;
4)Psicologia generale e differenziale;
5)Sociologia generale;
6)Fondamenti di psicopatologia e di igiene mentale;
7)Statistica.

Art. 129Gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo psico-pedagogico sono

1)Psicopedagogia;
2)Didattica generale e differenziale;
3)Psicologia dell'età evolutiva;
4)Psicologia clinica;
5)Fisiopatologia dell'età evolutiva;
6)Fondamenti di biologia umana e di auxologia.

Art. 130Gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo socio-pedagogico sono

1)Socio-pedagogia;
2)Metodologia dell'azione sociale;
3)Antropologia culturale;
4)Elementi di economia politica dell'educazione;
5)Sociologia degli insediamenti umani;
6)Elementi di diritto familiare e minorile.

Art. 131Gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo Industriale e del lavoro sono

1)Pedagogia della formazione tecnico-professionale e dell'industria;
2)Elementi di organizzazione industriale;
3)Orientamento professionale;
4)Psicologia sociale;
5)Psicologia del lavoro e ergonomia;
6)Elementi di medicina del lavoro.

Art. 132

Per il conseguimento del diploma l'allievo dovrà superare gli esami degli insegnamenti comuni e degli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo prescelto e discutere una tesi riguardante una delle discipline dell'indirizzo

Art. 133

Il finanziamento della scuola è assicurato mediante i proventi delle tasse, nella misura fissata dal consiglio di amministrazione, e da una dotazione annua sul bilancio universitario La scuola è autorizzata a chiedere contributi a enti pubblici e privati e a ricevere lasciti e donazioni.

Dopo l'art. 287 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in fisica cosmica annessa alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Scuola di specializzazione in fisica cosmica

Art. 288

Alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è annessa una Scuola di specializzazione in fisica cosmica avente lo scopo di dare, mediante corsi teorici e pratici, una preparazione specifica nella fisica cosmica e spaziale conferendo la qualifica di specialista a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592

Art. 289La durata della scuola è biennale e consisterà di insegnamenti teorici e di esercitazioni pratiche

Art. 290Gli insegnamenti impartiti durante il biennio sono distinti in fondamentali e complementari

Insegnamenti fondamentali:

Fisica della radiazione cosmica (1° anno);

Astrofisica delle alte energie (2° anno);

Fisica solare (2° anno);

Fisica dello spazio (1° anno);

Tecniche di fisica cosmica e spaziale con esercizi di laboratorio (1° anno);

Modulazione cosmica e problemi di origini (2° anno).

Insegnamenti complementari:

Geomagnetismo e magnetismo interplanetario (1° anno);

Particelle elementari (1° anno);

Complementi di astrofisica (2° anno);

Elettronica (con esercitazioni di laboratorio) (2° anno).

Verranno inoltre tenuti brevi cicli di lezioni su argomenti monografici e di attualità, conferenze, seminari. L'insegnamento potrà eventualmente essere integrato da visite da permanenza in laboratori specializzati.

Art. 291

Sono ammessi alla scuola di specializzazione i laureati in matematica ed in ingegneria. Essi dovranno dimostrare, con un colloquio di possedere la necessaria preparazione in rapporto agli insegnamenti previsti dalla scuola

Art. 292Le commissioni degli esami di profitto sono costituite di insegnanti della scuola secondo le vigenti norme per gli esami universitari

Art. 293Il diploma è rilasciato agli iscritti in base

a)alla regolare frequenza dei corsi teorici e delle esercitazioni;
b)all'esito degli esami sostenuti sugli insegnamenti fondamentali e su almeno due complementari;
c)all'esame di diploma che consiste nella presentazione di una dissertazione scritta di carattere sperimentale o teorico, da sostenersi davanti ad un'apposita commissione costituita di sette insegnanti della scuola.

Art. 294

Il consiglio direttivo della scuola si compone di tutti gli insegnanti della medesima; esso fa le proposte relative all'ordinamento degli studi e dell'insegnamento e dà pareri su tutti i provvedimenti riguardanti il corso stesso

Art. 295Il consiglio direttivo di cui all'art. 271 nomina il direttore della scuola

Art. 296

Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione, di una soprattassa di esame pari a quella degli studenti per il corso di laurea in fisica, di una tassa di diploma di L. 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e di un contributo di laboratorio, il cui ammontare sarà fissato, anno per anno, dal consiglio di amministrazione dell'università su proposta del consiglio direttivo della scuola stessa. Tasse e contributi serviranno al finanziamento della scuola stessa Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 103. - GRECO

Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, a successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

La denominazione della scuola di amministrazione industriale (scuola diretta a fini speciali) annessa alla facoltà di economia e commercio è modificata nel senso che la scuola stessa è intitolata al prof. Vittorio Valletta.

Art. 39All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di

Didattica;

Storia delle dottrine politiche;

Storia delle dottrine economiche;

Archeologia medioevale;

Storia bizantina;

Filologia dantesca;

Filologia semitica;

Storia della critica letteraria;

Sociologia.

Nel predetto corso di laurea l'insegnamento complementare di "Ebraico e lingue semitiche comparate" muta denominazione in quella di "Ebraico ed aramaico".

Art. 40All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea di filosofia sono aggiunti quelli di

Logica;

Didattica.

Art. 43All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di

Storia e critica del cinema;

Storia della lingua latina.

Art. 44All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di

Storia e critica del cinema;

Psicopedagogia.

Art. 45All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di

Storia e critica del cinema;

Storia della lingua latina.

Dopo l'art. 118 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della Scuola di perfezionamento in scienza dell'educazione annessa alla facoltà di magistero.

Scuola di perfezionamento in scienza dell'educazione

Art. 119È istituita una scuola di perfezionamento in scienza dell'educazione annessa alla facoltà di magistero

Art. 120La scuola è articolata nei seguenti indirizzi

a)indirizzo psico-pedagogico;
b)indirizzo socio-pedagogico;
c)indirizzo industriale e del lavoro.

Art. 121Per lo svolgimento delle sue attività la scuola si avvale delle strutture dell'Istituto di pedagogia e di altri istituti interessati

Art. 122Titolo di ammissione è la laurea in qualsiasi disciplina, conseguita presso una università italiana, oppure un titolo di studio straniero equipollente

Art. 123La scuola è biennale: non sono consentite abbreviazioni

Art. 124

Al termine del corso la scuola rilascia il diploma di perfezionamento in psico-pedagogia o in socio-pedagogia o in pedagogia industriale e del lavoro corrispondentemente agli indirizzi di cui all'art. 120

Art. 125

Il consiglio della scuola è costituito da tutti i docenti (scelti anche tra esperti) ai quali sia stato affidato un corso di insegnamento, e dai rappresentanti degli allievi - eletti di anno in anno dagli allievi della scuola - in numero di due per ogni indirizzo. Il consiglio della scuola propone al consiglio della facoltà di magistero la nomina del direttore e dei docenti, provvede al coordinamento dei vari corsi, discute i programmi presentati dai singoli docenti, predispone l'orario delle lezioni, dei seminari e delle esercitazioni

Art. 126

La direzione della scuola è affidata a un professore ufficiale di materia pedagogica nominato dal consiglio della facoltà di magistero per la durata di un biennio

Art. 127Gli insegnamenti sono suddivisi in due gruppi

a)insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi, obbligatori per tutti gli allievi indipendentemente dall'indirizzo prescelto;
b)insegnamenti costitutivi di ciascun indirizzo, obbligatori nell'ambito dell'indirizzo prescelto.

Art. 128Gli insegnamenti comuni sono

1)Metodologia della ricerca;
2)Pedagogia contemporanea;
3)Tecnologia dell'educazione;
4)Psicologia generale e differenziale;
5)Sociologia generale;
6)Fondamenti di psicopatologia e di igiene mentale;
7)Statistica.

Art. 129Gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo psico-pedagogico sono

1)Psicopedagogia;
2)Didattica generale e differenziale;
3)Psicologia dell'età evolutiva;
4)Psicologia clinica;
5)Fisiopatologia dell'età evolutiva;
6)Fondamenti di biologia umana e di auxologia.

Art. 130Gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo socio-pedagogico sono

1)Socio-pedagogia;
2)Metodologia dell'azione sociale;
3)Antropologia culturale;
4)Elementi di economia politica dell'educazione;
5)Sociologia degli insediamenti umani;
6)Elementi di diritto familiare e minorile.

Art. 131Gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo Industriale e del lavoro sono

1)Pedagogia della formazione tecnico-professionale e dell'industria;
2)Elementi di organizzazione industriale;
3)Orientamento professionale;
4)Psicologia sociale;
5)Psicologia del lavoro e ergonomia;
6)Elementi di medicina del lavoro.

Art. 132

Per il conseguimento del diploma l'allievo dovrà superare gli esami degli insegnamenti comuni e degli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo prescelto e discutere una tesi riguardante una delle discipline dell'indirizzo

Art. 133

Il finanziamento della scuola è assicurato mediante i proventi delle tasse, nella misura fissata dal consiglio di amministrazione, e da una dotazione annua sul bilancio universitario La scuola è autorizzata a chiedere contributi a enti pubblici e privati e a ricevere lasciti e donazioni.

Dopo l'art. 287 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in fisica cosmica annessa alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Scuola di specializzazione in fisica cosmica

Art. 288

Alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è annessa una Scuola di specializzazione in fisica cosmica avente lo scopo di dare, mediante corsi teorici e pratici, una preparazione specifica nella fisica cosmica e spaziale conferendo la qualifica di specialista a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592

Art. 289La durata della scuola è biennale e consisterà di insegnamenti teorici e di esercitazioni pratiche

Art. 290Gli insegnamenti impartiti durante il biennio sono distinti in fondamentali e complementari

Insegnamenti fondamentali:

Fisica della radiazione cosmica (1° anno);

Astrofisica delle alte energie (2° anno);

Fisica solare (2° anno);

Fisica dello spazio (1° anno);

Tecniche di fisica cosmica e spaziale con esercizi di laboratorio (1° anno);

Modulazione cosmica e problemi di origini (2° anno).

Insegnamenti complementari:

Geomagnetismo e magnetismo interplanetario (1° anno);

Particelle elementari (1° anno);

Complementi di astrofisica (2° anno);

Elettronica (con esercitazioni di laboratorio) (2° anno).

Verranno inoltre tenuti brevi cicli di lezioni su argomenti monografici e di attualità, conferenze, seminari. L'insegnamento potrà eventualmente essere integrato da visite da permanenza in laboratori specializzati.

Art. 291

Sono ammessi alla scuola di specializzazione i laureati in matematica ed in ingegneria. Essi dovranno dimostrare, con un colloquio di possedere la necessaria preparazione in rapporto agli insegnamenti previsti dalla scuola

Art. 292Le commissioni degli esami di profitto sono costituite di insegnanti della scuola secondo le vigenti norme per gli esami universitari

Art. 293Il diploma è rilasciato agli iscritti in base

a)alla regolare frequenza dei corsi teorici e delle esercitazioni;
b)all'esito degli esami sostenuti sugli insegnamenti fondamentali e su almeno due complementari;
c)all'esame di diploma che consiste nella presentazione di una dissertazione scritta di carattere sperimentale o teorico, da sostenersi davanti ad un'apposita commissione costituita di sette insegnanti della scuola.

Art. 294

Il consiglio direttivo della scuola si compone di tutti gli insegnanti della medesima; esso fa le proposte relative all'ordinamento degli studi e dell'insegnamento e dà pareri su tutti i provvedimenti riguardanti il corso stesso

Art. 295Il consiglio direttivo di cui all'art. 271 nomina il direttore della scuola

Art. 296

Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione, di una soprattassa di esame pari a quella degli studenti per il corso di laurea in fisica, di una tassa di diploma di L. 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e di un contributo di laboratorio, il cui ammontare sarà fissato, anno per anno, dal consiglio di amministrazione dell'università su proposta del consiglio direttivo della scuola stessa. Tasse e contributi serviranno al finanziamento della scuola stessa Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 103. - GRECO nascondi Funzioni atto completo esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea indice dell'atto visualizzazione classica lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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