Decreto del presidente della repubblica 22 maggio 1969, n. 487
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto modifica lo statuto dell'Università degli studi di Torino, aggiornando gli insegnamenti complementari in alcune facoltà e istituendo nuove scuole di perfezionamento e specializzazione.
Per chi: L'Università degli studi di Torino e le sue autorità accademiche; Gli studenti iscritti ai corsi di laurea e alle nuove scuole istituite.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto commerciale e societario
- Articoli
- 30
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- La denominazione di una scuola annessa alla facoltà di economia e commercio.
- L'elenco degli insegnamenti complementari per i corsi di laurea in lettere, filosofia, materie letterarie, pedagogia e lingue e letterature straniere.
- L'istituzione e il funzionamento della Scuola di perfezionamento in scienza dell'educazione.
- L'istituzione e il funzionamento della Scuola di specializzazione in fisica cosmica.
A chi si applica questa norma?
- L'Università degli studi di Torino e le sue autorità accademiche.
- Gli studenti iscritti ai corsi di laurea e alle nuove scuole istituite.
Quali sono i punti chiave?
- La scuola di amministrazione industriale è intitolata al prof. Vittorio Valletta.
- Vengono aggiunti nuovi insegnamenti complementari in diverse facoltà, come "Didattica", "Storia e critica del cinema", e "Sociologia".
- La Scuola di perfezionamento in scienza dell'educazione è biennale, con tre indirizzi (psico-pedagogico, socio-pedagogico, industriale e del lavoro) e richiede una laurea per l'ammissione.
- La Scuola di specializzazione in fisica cosmica è biennale, con insegnamenti fondamentali e complementari, e ammette laureati in matematica e ingegneria.
- Le scuole sono finanziate tramite tasse, contributi e dotazioni sul bilancio universitario.
Diritto commerciale e societario
Diritto commerciale e societario
Testo della legge
Testo della legge
Indice (30)
- Art. 39 All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in let
- Art. 40 All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea di fil
- Art. 43 All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in mat
- Art. 44 All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in ped
- Art. 45
- Art. 119 È istituita una scuola di perfezionamento in scienza dell'educazione a
- Art. 120 La scuola è articolata nei seguenti indirizzi
- Art. 121
- Art. 122
- Art. 123 La scuola è biennale: non sono consentite abbreviazioni
- Art. 124
- Art. 125
- Art. 126
- Art. 127 Gli insegnamenti sono suddivisi in due gruppi
- Art. 128 Gli insegnamenti comuni sono
- Art. 129 Gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo psico-pedagogico sono
- Art. 130 Gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo socio-pedagogico sono
- Art. 131 Gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo Industriale e del lavoro s
- Art. 132
- Art. 133
- Art. 288
- Art. 289 La durata della scuola è biennale e consisterà di insegnamenti teorici
- Art. 290 Gli insegnamenti impartiti durante il biennio sono distinti in fondame
- Art. 291
- Art. 292
- Art. 293 Il diploma è rilasciato agli iscritti in base
- Art. 294
- Art. 295 Il consiglio direttivo di cui all'art. 271 nomina il direttore della s
- Art. 296
- Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1969, n. 487 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino. (GU n.205 del 12-08-1969) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, a successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
La denominazione della scuola di amministrazione industriale (scuola diretta a fini speciali) annessa alla facoltà di economia e commercio è modificata nel senso che la scuola stessa è intitolata al prof. Vittorio Valletta.
Art. 39All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di
Didattica;
Storia delle dottrine politiche;
Storia delle dottrine economiche;
Archeologia medioevale;
Storia bizantina;
Filologia dantesca;
Filologia semitica;
Storia della critica letteraria;
Sociologia.
Nel predetto corso di laurea l'insegnamento complementare di "Ebraico e lingue semitiche comparate" muta denominazione in quella di "Ebraico ed aramaico".
Art. 40All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea di filosofia sono aggiunti quelli di
Logica;
Didattica.
Art. 43All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di
Storia e critica del cinema;
Storia della lingua latina.
Art. 44All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di
Storia e critica del cinema;
Psicopedagogia.
Art. 45All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di
Storia e critica del cinema;
Storia della lingua latina.
Dopo l'art. 118 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della Scuola di perfezionamento in scienza dell'educazione annessa alla facoltà di magistero.
Scuola di perfezionamento in scienza dell'educazione
Art. 119È istituita una scuola di perfezionamento in scienza dell'educazione annessa alla facoltà di magistero
Art. 120La scuola è articolata nei seguenti indirizzi
Art. 121Per lo svolgimento delle sue attività la scuola si avvale delle strutture dell'Istituto di pedagogia e di altri istituti interessati
Art. 122Titolo di ammissione è la laurea in qualsiasi disciplina, conseguita presso una università italiana, oppure un titolo di studio straniero equipollente
Art. 123La scuola è biennale: non sono consentite abbreviazioni
Art. 124
Al termine del corso la scuola rilascia il diploma di perfezionamento in psico-pedagogia o in socio-pedagogia o in pedagogia industriale e del lavoro corrispondentemente agli indirizzi di cui all'art. 120
Art. 125
Il consiglio della scuola è costituito da tutti i docenti (scelti anche tra esperti) ai quali sia stato affidato un corso di insegnamento, e dai rappresentanti degli allievi - eletti di anno in anno dagli allievi della scuola - in numero di due per ogni indirizzo. Il consiglio della scuola propone al consiglio della facoltà di magistero la nomina del direttore e dei docenti, provvede al coordinamento dei vari corsi, discute i programmi presentati dai singoli docenti, predispone l'orario delle lezioni, dei seminari e delle esercitazioni
Art. 126
La direzione della scuola è affidata a un professore ufficiale di materia pedagogica nominato dal consiglio della facoltà di magistero per la durata di un biennio
Art. 127Gli insegnamenti sono suddivisi in due gruppi
Art. 128Gli insegnamenti comuni sono
Art. 129Gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo psico-pedagogico sono
Art. 130Gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo socio-pedagogico sono
Art. 131Gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo Industriale e del lavoro sono
Art. 132
Per il conseguimento del diploma l'allievo dovrà superare gli esami degli insegnamenti comuni e degli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo prescelto e discutere una tesi riguardante una delle discipline dell'indirizzo
Art. 133
Il finanziamento della scuola è assicurato mediante i proventi delle tasse, nella misura fissata dal consiglio di amministrazione, e da una dotazione annua sul bilancio universitario La scuola è autorizzata a chiedere contributi a enti pubblici e privati e a ricevere lasciti e donazioni.
Dopo l'art. 287 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in fisica cosmica annessa alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Scuola di specializzazione in fisica cosmica
Art. 288
Alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è annessa una Scuola di specializzazione in fisica cosmica avente lo scopo di dare, mediante corsi teorici e pratici, una preparazione specifica nella fisica cosmica e spaziale conferendo la qualifica di specialista a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592
Art. 289La durata della scuola è biennale e consisterà di insegnamenti teorici e di esercitazioni pratiche
Art. 290Gli insegnamenti impartiti durante il biennio sono distinti in fondamentali e complementari
Insegnamenti fondamentali:
Fisica della radiazione cosmica (1° anno);
Astrofisica delle alte energie (2° anno);
Fisica solare (2° anno);
Fisica dello spazio (1° anno);
Tecniche di fisica cosmica e spaziale con esercizi di laboratorio (1° anno);
Modulazione cosmica e problemi di origini (2° anno).
Insegnamenti complementari:
Geomagnetismo e magnetismo interplanetario (1° anno);
Particelle elementari (1° anno);
Complementi di astrofisica (2° anno);
Elettronica (con esercitazioni di laboratorio) (2° anno).
Verranno inoltre tenuti brevi cicli di lezioni su argomenti monografici e di attualità, conferenze, seminari. L'insegnamento potrà eventualmente essere integrato da visite da permanenza in laboratori specializzati.
Art. 291
Sono ammessi alla scuola di specializzazione i laureati in matematica ed in ingegneria. Essi dovranno dimostrare, con un colloquio di possedere la necessaria preparazione in rapporto agli insegnamenti previsti dalla scuola
Art. 292Le commissioni degli esami di profitto sono costituite di insegnanti della scuola secondo le vigenti norme per gli esami universitari
Art. 293Il diploma è rilasciato agli iscritti in base
Art. 294
Il consiglio direttivo della scuola si compone di tutti gli insegnanti della medesima; esso fa le proposte relative all'ordinamento degli studi e dell'insegnamento e dà pareri su tutti i provvedimenti riguardanti il corso stesso
Art. 295Il consiglio direttivo di cui all'art. 271 nomina il direttore della scuola
Art. 296
Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione, di una soprattassa di esame pari a quella degli studenti per il corso di laurea in fisica, di una tassa di diploma di L. 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e di un contributo di laboratorio, il cui ammontare sarà fissato, anno per anno, dal consiglio di amministrazione dell'università su proposta del consiglio direttivo della scuola stessa. Tasse e contributi serviranno al finanziamento della scuola stessa Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 maggio 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 103. - GRECO
Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, a successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
La denominazione della scuola di amministrazione industriale (scuola diretta a fini speciali) annessa alla facoltà di economia e commercio è modificata nel senso che la scuola stessa è intitolata al prof. Vittorio Valletta.
Art. 39All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di
Didattica;
Storia delle dottrine politiche;
Storia delle dottrine economiche;
Archeologia medioevale;
Storia bizantina;
Filologia dantesca;
Filologia semitica;
Storia della critica letteraria;
Sociologia.
Nel predetto corso di laurea l'insegnamento complementare di "Ebraico e lingue semitiche comparate" muta denominazione in quella di "Ebraico ed aramaico".
Art. 40All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea di filosofia sono aggiunti quelli di
Logica;
Didattica.
Art. 43All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di
Storia e critica del cinema;
Storia della lingua latina.
Art. 44All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di
Storia e critica del cinema;
Psicopedagogia.
Art. 45All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di
Storia e critica del cinema;
Storia della lingua latina.
Dopo l'art. 118 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della Scuola di perfezionamento in scienza dell'educazione annessa alla facoltà di magistero.
Scuola di perfezionamento in scienza dell'educazione
Art. 119È istituita una scuola di perfezionamento in scienza dell'educazione annessa alla facoltà di magistero
Art. 120La scuola è articolata nei seguenti indirizzi
Art. 121Per lo svolgimento delle sue attività la scuola si avvale delle strutture dell'Istituto di pedagogia e di altri istituti interessati
Art. 122Titolo di ammissione è la laurea in qualsiasi disciplina, conseguita presso una università italiana, oppure un titolo di studio straniero equipollente
Art. 123La scuola è biennale: non sono consentite abbreviazioni
Art. 124
Al termine del corso la scuola rilascia il diploma di perfezionamento in psico-pedagogia o in socio-pedagogia o in pedagogia industriale e del lavoro corrispondentemente agli indirizzi di cui all'art. 120
Art. 125
Il consiglio della scuola è costituito da tutti i docenti (scelti anche tra esperti) ai quali sia stato affidato un corso di insegnamento, e dai rappresentanti degli allievi - eletti di anno in anno dagli allievi della scuola - in numero di due per ogni indirizzo. Il consiglio della scuola propone al consiglio della facoltà di magistero la nomina del direttore e dei docenti, provvede al coordinamento dei vari corsi, discute i programmi presentati dai singoli docenti, predispone l'orario delle lezioni, dei seminari e delle esercitazioni
Art. 126
La direzione della scuola è affidata a un professore ufficiale di materia pedagogica nominato dal consiglio della facoltà di magistero per la durata di un biennio
Art. 127Gli insegnamenti sono suddivisi in due gruppi
Art. 128Gli insegnamenti comuni sono
Art. 129Gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo psico-pedagogico sono
Art. 130Gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo socio-pedagogico sono
Art. 131Gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo Industriale e del lavoro sono
Art. 132
Per il conseguimento del diploma l'allievo dovrà superare gli esami degli insegnamenti comuni e degli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo prescelto e discutere una tesi riguardante una delle discipline dell'indirizzo
Art. 133
Il finanziamento della scuola è assicurato mediante i proventi delle tasse, nella misura fissata dal consiglio di amministrazione, e da una dotazione annua sul bilancio universitario La scuola è autorizzata a chiedere contributi a enti pubblici e privati e a ricevere lasciti e donazioni.
Dopo l'art. 287 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in fisica cosmica annessa alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Scuola di specializzazione in fisica cosmica
Art. 288
Alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è annessa una Scuola di specializzazione in fisica cosmica avente lo scopo di dare, mediante corsi teorici e pratici, una preparazione specifica nella fisica cosmica e spaziale conferendo la qualifica di specialista a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592
Art. 289La durata della scuola è biennale e consisterà di insegnamenti teorici e di esercitazioni pratiche
Art. 290Gli insegnamenti impartiti durante il biennio sono distinti in fondamentali e complementari
Insegnamenti fondamentali:
Fisica della radiazione cosmica (1° anno);
Astrofisica delle alte energie (2° anno);
Fisica solare (2° anno);
Fisica dello spazio (1° anno);
Tecniche di fisica cosmica e spaziale con esercizi di laboratorio (1° anno);
Modulazione cosmica e problemi di origini (2° anno).
Insegnamenti complementari:
Geomagnetismo e magnetismo interplanetario (1° anno);
Particelle elementari (1° anno);
Complementi di astrofisica (2° anno);
Elettronica (con esercitazioni di laboratorio) (2° anno).
Verranno inoltre tenuti brevi cicli di lezioni su argomenti monografici e di attualità, conferenze, seminari. L'insegnamento potrà eventualmente essere integrato da visite da permanenza in laboratori specializzati.
Art. 291
Sono ammessi alla scuola di specializzazione i laureati in matematica ed in ingegneria. Essi dovranno dimostrare, con un colloquio di possedere la necessaria preparazione in rapporto agli insegnamenti previsti dalla scuola
Art. 292Le commissioni degli esami di profitto sono costituite di insegnanti della scuola secondo le vigenti norme per gli esami universitari
Art. 293Il diploma è rilasciato agli iscritti in base
Art. 294
Il consiglio direttivo della scuola si compone di tutti gli insegnanti della medesima; esso fa le proposte relative all'ordinamento degli studi e dell'insegnamento e dà pareri su tutti i provvedimenti riguardanti il corso stesso
Art. 295Il consiglio direttivo di cui all'art. 271 nomina il direttore della scuola
Art. 296
Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione, di una soprattassa di esame pari a quella degli studenti per il corso di laurea in fisica, di una tassa di diploma di L. 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e di un contributo di laboratorio, il cui ammontare sarà fissato, anno per anno, dal consiglio di amministrazione dell'università su proposta del consiglio direttivo della scuola stessa. Tasse e contributi serviranno al finanziamento della scuola stessa Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 maggio 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 103. - GRECO nascondi Funzioni atto completo esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea indice dell'atto visualizzazione classica lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi