Decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto è un testo unico che raccoglie tutte le norme legislative e regolamentari relative alle spese di giustizia in Italia. Il suo scopo è semplificare e organizzare la materia delle spese legali e del patrocinio a spese dello Stato.
Per chi: Cittadini e imprese coinvolti in procedimenti giudiziari; Magistrati, ufficiali giudiziari e altri ausiliari della giustizia.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto penale
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Le spese processuali in ambito penale, civile, amministrativo, contabile e tributario.
- Il contributo unificato, i diritti di copia e di certificato.
- Il patrocinio a spese dello Stato per chi non ha i mezzi economici.
- Le modalità di pagamento e riscossione delle spese di giustizia.
A chi si applica questa norma?
- Cittadini e imprese coinvolti in procedimenti giudiziari.
- Magistrati, ufficiali giudiziari e altri ausiliari della giustizia.
Quali sono i punti chiave?
- Introduce il "contributo unificato" per i processi civili, amministrativi e tributari.
- Stabilisce le condizioni di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
- Definisce le voci di spesa rimborsabili e le modalità di liquidazione.
- Regola la riscossione delle spese processuali e delle sanzioni pecuniarie.
Diritto penale
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115 ultimo aggiornamento all'atto: 12/06/2026 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A). note: entrata in vigore del decreto: 1-7-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/06/2026) (GU n.139 del 15-06-2002 - Suppl. Ordinario n. 126) aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTI gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
VISTI gli articoli 20 e 20 bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTI i numeri 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50;
VISTO il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia;
UDITO il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite in sede consultiva nella adunanza del 22 novembre 2001;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2002, le cui osservazioni sono state in generale accolte. Solo in alcuni casi marginali si è ritenuto di discostarsi, chiarendone le ragioni nella relazione ai relativi articoli:
Con riferimento, infine, alla mancanza di una norma di chiusura contenente disposizioni non inserite nel testo unico che restano in vigore, si precisa che nel testo unico sono state inserite o sono state espressamente richiamate tutte le norme relative alle spese di giustizia e, pertanto, non è necessaria;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;
EMANA il seguente decreto:
Art. 1(Oggetto)
Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, ((...)) delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.