Decreto 19 maggio 2014, n. 95 – Regolamento recante norme di attuazione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto stabilisce le regole per l'attuazione di un sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con particolare attenzione al furto d'identità. Serve a contrastare l'uso indebito di dati personali e di reddito per ottenere finanziamenti o servizi.
Per chi: I soggetti che concedono credito al consumo (aderenti diretti e indiretti); I cittadini i cui dati di identità e reddito sono stati indebitamente utilizzati per frodi.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto dei consumatori
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- La prevenzione amministrativa delle frodi nel credito al consumo.
- Le modalità di attuazione del sistema pubblico di prevenzione.
- La gestione delle frodi legate al furto d'identità.
- Le definizioni chiave relative al sistema di prevenzione.
A chi si applica questa norma?
- I soggetti che concedono credito al consumo (aderenti diretti e indiretti).
- I cittadini i cui dati di identità e reddito sono stati indebitamente utilizzati per frodi.
Quali sono i punti chiave?
- Il sistema è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- L'ente gestore del sistema è la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (Consap).
- Le "frodi subite" sono operazioni disconosciute dai soggetti e denunciate all'autorità giudiziaria.
- L'elenco di cui al d.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252, è parte integrante del regolamento.
Diritto dei consumatori
Testo della legge
Testo della legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 19 maggio 2014, n. 95 Regolamento recante norme di attuazione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità. (14G00107) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/2014 (GU n.150 del 01-07-2014) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 17 agosto 2005, n. 166, e il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2007, n. 112;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario, decreto legislativo n. 385 del 1993, in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità ed in particolare l'articolo 30-octies, comma 1, che prevede di darvi attuazione con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 febbraio 2014;
Vista la nota del 28 marzo 2014, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri e il conseguente nulla osta pervenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 3470 del 3 aprile 2014;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1Definizioni
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337): "Art. 17. Entrate riscosse mediante ruolo.
3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.".
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
La legge 17 agosto 2005, n. 166 (Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento) è pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 2005, n. 194.
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2007, n. 112 (Regolamento di attuazione della L. 17 agosto 2005, n. 166, recante «Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento») è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 luglio 2007, n. 175.
Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) è pubblicato nella Gazz. Uff. 4 settembre 2010, n. 207, S.O.
Il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64 (Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità) è pubblicato nella Gazz. Uff. 10 maggio 2011, n. 107.
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 30-octies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi): "Art. 30-octies. Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione:
Il decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169 (Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) è pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2012, n. 230.
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 17. Regolamenti.
1 - 2. (Omissis).
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Note all'art. 1:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 30-ter del citato decreto legislativo n. 141 del 2010: "Art. 30-ter. Sistema di prevenzione 1. È istituito, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità.
7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime.
La segreteria del gruppo di lavoro è assicurata dall'ente gestore. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti del gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro ha carattere permanente. I componenti del gruppo di lavoro durano in carica un triennio. Per la partecipazione all'attività del gruppo di lavoro non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese. Il gruppo di lavoro è presieduto dal componente del gruppo designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, in ragione dei temi trattati, integra la composizione del gruppo di lavoro con i rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti e degli operatori commerciali, nonché con gli esperti delle Forze di polizia, designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento, sulla base della relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre del precedente anno. Il titolare dell'archivio, anche attraverso l'attività di studio ed elaborazione dei dati disponibili da parte del gruppo di lavoro, svolge attività d'informazione e conoscenza sui rischi del fenomeno delle frodi, anche mediante l'ausilio di campagne pubblicitarie curate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. A tali attività, i soggetti preposti fanno fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".
Per il riferimento al testo del decreto legislativo n. 141 del 2010 vedasi nelle Note alle premesse.
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 30-quinquies del citato decreto legislativo n. 141 del 2010: "Art. 30-quinquies. Dati oggetto di riscontro 1. Sono assoggettabili a riscontro, con i dati detenuti da organismi pubblici e privati, i dati relativi a persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, nonché una prestazione di carattere assicurativo, contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c):
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 recante: "Norme per la tutela della libertà d'impresa.
Statuto delle imprese") è pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 2013, n. 29.