Decreto 4 agosto 2025, n. 152 – Regolamento di modifica del decreto ministeriale 24 gennaio 2011, n. 19, sulle modalità di applicazione, in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del…
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto modifica un regolamento esistente che riguarda le modalità di applicazione del pronto soccorso in ambito ferroviario. L'obiettivo è adeguare le procedure alle normative europee e migliorare la sicurezza.
Per chi: Le aziende e gli operatori del settore ferroviario; I Ministeri coinvolti (Infrastrutture e Trasporti, Lavoro e Politiche Sociali, Salute, Pubblica Amministrazione, Imprese e Made in Italy).
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto processuale
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Le procedure per il pronto soccorso in ambito ferroviario.
- L'utilizzo di dispositivi tecnologici per l'arresto dei convogli.
- L'utilizzo di dispositivi tecnologici per la richiesta automatica di pronto soccorso.
- L'adeguamento alle normative europee in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria.
A chi si applica questa norma?
- Le aziende e gli operatori del settore ferroviario.
- I Ministeri coinvolti (Infrastrutture e Trasporti, Lavoro e Politiche Sociali, Salute, Pubblica Amministrazione, Imprese e Made in Italy).
Quali sono i punti chiave?
- Le procedure di pronto soccorso devono essere conformi ai sistemi di gestione della sicurezza, come definiti dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50.
- Le procedure devono prevedere l'utilizzo di dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono il tempestivo arresto della marcia del convoglio, in conformità al regolamento (UE) 2019/773.
- Le procedure possono prevedere l'utilizzo di dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono la richiesta automatica di attivazione di pronto soccorso.
- I dispositivi o strumenti tecnologici per la richiesta automatica di pronto soccorso devono essere installati nel rispetto della normativa europea applicabile.
Diritto processuale
Testo della legge
Testo della legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 4 agosto 2025, n. 152 Regolamento di modifica del decreto ministeriale 24 gennaio 2011, n.
19, sulle modalità di applicazione, in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (25G00160) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 25/10/2025 (GU n.236 del 10-10-2025) IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante «Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria»;
Visto il decreto 15 luglio 2003, n. 388, recante «Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante «Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie»;
Visto l'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale demanda «ad appositi decreti ministeriali» la definizione delle «modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388»;
Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 2011, n. 19, recante «Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante «Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, recante «Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione)»;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022», e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), che ha modificato l'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008;
Considerato che con la Technical Opinion n. 2022-4 del 13 giugno 2022 l'Agenzia dell'Unione Europea per le ferrovie (ERA) ha espresso una valutazione negativa in merito ad alcune disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 19 del 2011;
Considerato che con la decisione di esecuzione C(2024) 4976 final del 18 luglio 2024 la Commissione europea ha imposto all'Italia di modificare il citato decreto ministeriale n. 19 del 2011 entro 12 mesi dalla notifica della stessa;
Ritenuto di recepire le modifiche apportate dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2023, n. 214, all'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di ottemperare alla citata decisione di esecuzione C(2024) 4976 final;
Acquisito il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 marzo 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 luglio 2025;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 luglio 2024, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, Adottano il seguente regolamento:
Art. 1Modifiche al decreto 24 gennaio 2011, n. 19
N O T E Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate e alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l'attuazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati.
Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni.».
Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni".
Note all'art. 1:
Le suddette procedure, elaborate sulla base della valutazione dei rischi e nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, prevedono anche l'utilizzo di dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono il tempestivo arresto della marcia del convoglio, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione del 16 maggio 2019, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del presente decreto, possono, altresì, prevedere l'utilizzo di dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono la richiesta automatica di attivazione di pronto soccorso. I dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono la richiesta automatica di attivazione di pronto soccorso sono installati nel rispetto della normativa europea applicabile agli stessi.