Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 – ((Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016))
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto-legge stabilisce interventi urgenti per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016.
Per chi: Le popolazioni e i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, specificamente i Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi; I singoli soggetti danneggiati nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto che dichiarino l'inagibilità del fabbricato.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto immobiliare e dell'edilizia
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Gli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati o distrutti.
- L'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori colpiti.
- La gestione straordinaria degli interventi di ricostruzione, con un Commissario straordinario.
- La proroga dello stato di emergenza e l'assegnazione di risorse finanziarie.
A chi si applica questa norma?
- Le popolazioni e i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, specificamente i Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi.
- I singoli soggetti danneggiati nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto che dichiarino l'inagibilità del fabbricato.
Quali sono i punti chiave?
- Le disposizioni si applicano ai Comuni elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis.
- Per altri Comuni, le misure si applicano se si dimostra un nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici, tramite perizia asseverata.
- Un Commissario straordinario è incaricato di attuare gli interventi di ricostruzione.
- Lo stato di emergenza è stato prorogato più volte, fino al 31 dicembre 2022, con assegnazione di risorse finanziarie (es. 300 milioni di euro per il 2021, 173 milioni di euro per il 2022).
Diritto immobiliare e dell'edilizia
Diritto immobiliare e dell'edilizia
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189 ultimo aggiornamento all'atto: 28/02/2026 ((Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016)). (16G00205) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/2016 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17/12/2016 n. 294). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2026) (GU n.244 del 18-10-2016) aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile», e successive modificazioni;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 388 e n. 389 del 26 agosto 2016, n. 391 del 1° settembre 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 396 del 23 settembre 2016, n. 399 del 10 ottobre 2016 adottate in attuazione della predetta deliberazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 recante nomina del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016;
Ravvisata l'esigenza di individuare l'area interessata dal presente provvedimento sulla base di criteri di omogeneità delle caratteristiche socio economiche desumibili dai principi di cui alla strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare l'eccezionale evento sismico verificatosi in data 24 agosto 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione dell'11 ottobre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1Ambito di applicazione e organi direttivi
4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 360 milioni di euro per l'anno 2019.
4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per le conseguenti attività, nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.
4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021.
4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2022. Con delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per le attività conseguenti alla proroga di cui al primo periodo, nel limite di 173 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.
4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023.
4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2024.
4-novies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025.
4-decies. ((Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026)) .