Decreto 24 agosto 1999, n. 347 – Regolamento recante norme di attuazione della decisione n. 98/320/CE della Commissione del 27 aprile 1998 relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e di controllo delle…
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto regola la partecipazione dell'Italia a un esperimento temporaneo comunitario per valutare metodi alternativi di campionamento e controllo delle sementi. L'obiettivo è verificare se questi nuovi metodi possano sostituire l'attuale sistema di certificazione ufficiale senza compromettere la qualità delle sementi.
Per chi: La Repubblica italiana, in quanto partecipante all'esperimento; Gli operatori del settore sementiero che producono o commercializzano sementi delle specie coinvolte.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto dei trasporti
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- L'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi.
- Le condizioni per l'esenzione dagli obblighi di campionamento e controllo ufficiale delle sementi per l'Italia.
- Le specie di sementi coinvolte nell'esperimento.
- La durata dell'esperimento.
A chi si applica questa norma?
- La Repubblica italiana, in quanto partecipante all'esperimento.
- Gli operatori del settore sementiero che producono o commercializzano sementi delle specie coinvolte.
Quali sono i punti chiave?
- L'esperimento valuta se il campionamento e il controllo delle sementi sotto sorveglianza ufficiale siano alternative valide alla certificazione ufficiale.
- L'esperimento si applica alle sementi certificate di barbabietola, frumento tenero e duro, orzo e mais.
- L'Italia è esentata da alcuni obblighi di campionamento e controllo ufficiale per le sementi coinvolte.
- L'esperimento è iniziato con la campagna di controllo 1999/2000 e si concluderà il 30 giugno 2002.
Diritto dei trasporti
Testo della legge
Testo della legge
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 24 agosto 1999, n. 347 Regolamento recante norme di attuazione della decisione n.
98/320/CE della Commissione del 27 aprile 1998 relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e di controllo delle sementi in base alle direttive del Consiglio n.
66/400/CEE, n. 66/401/CEE, n. 66/402/CEE e n. 69/208/CEE. note:
Entrata in vigore del decreto: 26/10/1999 (GU n.239 del 11-10-1999) IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante: "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1065";
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che integra e modifica la citata legge n. 1096/1971;
Visto in particolare l'articolo 21 della suddetta legge n. 1096/1971 che demanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il controllo dei prodotti sementieri ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'immissione in commercio e che prevede, altresì, la possibilità di delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto e regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali;
Visti i propri decreti in data 17 febbraio 1972 e 2 novembre 1976 con i quali l'Ente nazionale delle sementi elette (Ente di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 1096/1971), con sede in Milano, è stato delegato al controllo ed alla certificazione ufficiale dei prodotti sementieri;
Considerato che l'articolo 41 dell'indicata legge n. 1096/1971 stabilisce che per il controllo e la certificazione dei prodotti sementieri sono dovuti dei compensi tariffari;
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 1997, con il quale sono state stabilite da ultimo le tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi e elette, con sede in Milano, per il controllo e la certificazione delle sementi di specie ortive e dei prodotti sementieri delle specie agrarie;
Visto l'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 1991, concernente il "Regolamento recante recepimento delle direttive comunitarie n. 88/380/CEE del 13 giugno 1988 e n. 89/2/CEE del 15 dicembre 1988 riguardanti il settore sementiero", con il quale è stato introdotto un ulteriore comma all'articolo 18 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973 che consente di decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei, a livello comunitario, al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del regime di certificazione;
Vista la decisione n. 98/320/CE della Commissione del 27 aprile 1998 relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive n. 66/400/CEE, n. 66/401/CEE, n. 66/402/CEE e n. 69/208/CEE del Consiglio;
Visto l'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, recante: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari";
Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990);
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale";
Ritenuta l'opportunità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale n. 206/1991 sopra citato, di organizzare l'esperimento temporaneo di cui alla decisione n. 98/320/CE della Commissione del 27 aprile 1998, al fine di accertare se un campionamento ed il controllo delle sementi, effettuati sotto sorveglianza ufficiale, possano costituire migliori alternative rispetto alle procedure per la certificazione ufficiale delle sementi senza che ne derivi un calo significativo della qualità delle sementi stesse;
Ritenuto di limitare l'effettuazione dell'esperimento temporaneo solamente ad alcune specie e categorie di sementi, così come consente l'articolo 5, comma 1, lettera c), della decisione n. 98/320/CE della Commissione;
Ritenuto di effettuare l'esperimento temporaneo previsto dalla decisione n. 98/320/CE sulla categoria delle sementi certificate delle specie di barbabietola, frumento tenero e frumento duro, orzo e mais;
Ritenuto che la sorveglianza prevista dall'articolo 2, comma 4, e dell'articolo 3, comma 5, della decisione n. 98/320/CE viene affidata all'Ente nazionale delle sementi elette e che tale sorveglianza è limitata all'attuazione dell'esperimento in questione e che è, quindi, differente da quella prevista dall'articolo 30 della legge n. 1096/1971;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 1999 e ritenuto di recepirne le relative osservazioni;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 6827 del 27 maggio 1999;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1Finalità e durata dell'esperimento
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggi modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive e le decisioni comunitarie vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Nota al titolo:
Note alle premesse:
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puè delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali.
Il controllo si esercita sulle colture in campo, durante la manipolazione e conservazione dei prodotti da immettere in commercio, nonché mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni.
Le operazioni di controllo devono essere affidate a personale preventivamente autorizzato, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, all'esercizio di tali compiti.
Il personale di cui al precedente comma, durante l'espletamento delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di pubblico ufficiale".
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno apportate all'attuale statuto dell'ente le variazioni conseguenti alla sua mutata natura giuridica".
Gli incaricati della vigilanza, considerati a tutti gli effetti pubblici ufficiali, possono visitare i campi destinati alla produzione sementiera, i depositi e magazzini di vendita all'ingrosso e al minuto, i locali adibiti alla conservazione, alla selezione, alla disinfezione ed alla disinfestazione dei prodotti sementieri, i mercati, le fiere, i magazzini ferroviari, portuali ed aeroportuali, le banchine ferroviarie e portuali, i carri ferroviari, gli aerei, i galleggianti, gli autoveicoli adibiti al trasporto merci; possono altresì procedere al prelevamento dei campioni ed all'accertamento delle violazioni di legge. Nelle visite ai magazzini e carri ferroviari, ai magazzini portuali ed aeroportuali, il personale deve essere accompagnato rispettivamente dagli agenti di polizia ferroviaria, portuale e di finanza.
La visita, il prelevamento dei campioni e l'accertamento delle violazioni in magazzini doganali o in altri luoghi soggetti alla vigilanza doganale sono eseguiti dalle dogane nei modi ed alle condizioni prescritte dalle disposizioni doganali in vigore. Nulla è innovato per quanto si riferisce agli accertamenti fitosanitari di competenza degli organi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste".