Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 – Disposizioni in materia di adempimento collaborativo
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto legislativo potenzia il regime di adempimento collaborativo, un sistema che mira a migliorare il rapporto tra il fisco e i contribuenti, basandosi sulla trasparenza e sulla gestione condivisa dei rischi fiscali. L'obiettivo è favorire la certezza del diritto e ridurre il contenzioso.
Per chi: I contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo; Professionisti indipendenti (avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili) che certificano i sistemi di gestione del rischio fiscale.
Termini:
- Le sanzioni amministrative sono ridotte della metà e non superano il minimo edittale per rischi fiscali non significativi o per rischi comunicati entro 120 giorni dall'ammissione al regime, relativi a periodi d'imposta precedenti.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto del lavoro
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Il potenziamento del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
- La certificazione del sistema di gestione del rischio fiscale da parte di professionisti indipendenti.
- Le procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente e il contraddittorio preventivo con l'Agenzia delle entrate.
- La riduzione delle sanzioni amministrative e la non punibilità di alcune condotte in presenza di comunicazione tempestiva dei rischi fiscali.
A chi si applica questa norma?
- I contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo.
- Professionisti indipendenti (avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili) che certificano i sistemi di gestione del rischio fiscale.
Quali sono i punti chiave?
- Il sistema di gestione del rischio fiscale deve essere certificato da professionisti indipendenti.
- Non si applicano sanzioni amministrative per rischi fiscali comunicati tempestivamente ed esaurientemente prima delle scadenze fiscali, salvo condotte simulatorie o fraudolente.
- Le sanzioni amministrative sono ridotte della metà e non superano il minimo edittale per rischi fiscali non significativi o per rischi comunicati entro 120 giorni dall'ammissione al regime, relativi a periodi d'imposta precedenti.
- I termini di decadenza per l'accertamento sono ridotti di due anni se il sistema di gestione del rischio è certificato, e di un ulteriore anno con certificazione tributaria, salvo casi di frode o documentazione falsa.
Diritto del lavoro
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2023, n. 221 ultimo aggiornamento all'atto: 05/08/2024 Disposizioni in materia di adempimento collaborativo. (24G00002) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2024 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/2024) (GU n.2 del 03-01-2024) aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario, e, in particolare, l'articolo 17, comma 1, lettera g), numero 1), recante i principi e criteri direttivi per il potenziamento del regime di adempimento collaborativo;
Visto, inoltre, l'articolo 20, comma 1, lettera a), numero 4), della citata legge n. 111 del 2023;
Visto il decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128, recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2023;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 20 dicembre 2023;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2023;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1Potenziamento del regime di adempimento collaborativo
1-ter. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i rispettivi ordini professionali, sono disciplinati, quali disposizioni attuative di quelle relative al regime di cui al presente articolo, i requisiti dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 1-bis, nonché i loro compiti e adempimenti, prevedendo che, per il rilascio della predetta certificazione, gli stessi possono avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza, fermo restando che la certificazione deve essere sottoscritta dai professionisti di cui al comma 1-bis.
1-quater. Le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e del suo aggiornamento sono indicate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, anche con riferimento al periodico adeguamento della certificazione.»;
3-bis. Quando il contribuente adotta una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi, le sanzioni amministrative sono ridotte della metà e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale. La loro riscossione è in ogni caso sospesa fino alla definitività dell'accertamento.
3-ter. È facoltà del contribuente comunicare i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al regime, semprechè la loro comunicazione sia effettuata in modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati. In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo, effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione al regime, le sanzioni amministrative sono ridotte della metà e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale.»;
6-ter. Per i periodi di imposta ai quali si applica il regime i termini di decadenza di cui agli articoli 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono ridotti di un ulteriore anno se al contribuente è rilasciata la certificazione tributaria di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cui viene attestata la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, nonché l'esecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attività indicati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
6-quater. Non trovano applicazione i termini previsti ai commi 6-bis e 6-ter quando è constatato che le violazioni sono realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. Tale previsione si applica limitatamente all'accertamento delle violazioni di cui al primo periodo.»;
1-ter. I requisiti dimensionali di cui al comma 1-bis sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il valore più elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti principi contabili, nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e il volume di affari indicato nella dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno solare precedente e ai due anni solari anteriori.
1-quater. Il regime è riservato, altresì, ai contribuenti che appartengono al medesimo consolidato fiscale nazionale di cui all'articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che almeno un soggetto aderente alla tassazione di gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis.
1-quinquies. Il contribuente che dà esecuzione alla risposta all'istanza di interpello nuovi investimenti, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dall'ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi, può accedere all'istituto dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti previsti dal presente decreto.».
L'Agenzia delle entrate, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1-bis, 1-quater e 1-quinquies, nonché all'articolo 4, comma 1-bis, comunica ai contribuenti l'ammissione al regime entro i successivi centoventi giorni. Il regime si applica al periodo d'imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è trasmessa all'Agenzia. Lo stesso si intende tacitamente rinnovato qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente la volontà di non permanere nel regime di adempimento collaborativo.»;