Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 2000, n. 399
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto è un regolamento che stabilisce le nuove dotazioni organiche del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Sostituisce le precedenti disposizioni in materia.
Per chi: Il personale amministrativo del Consiglio di Stato; Il personale amministrativo dei tribunali amministrativi regionali.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto processuale
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- La rideterminazione delle dotazioni organiche del personale amministrativo.
- Le qualifiche dirigenziali e le aree funzionali del Consiglio di Stato.
- Le qualifiche dirigenziali e le aree funzionali dei tribunali amministrativi regionali.
- La sostituzione della Tabella A, quadri 1, 2 e 3, allegata a un precedente decreto.
A chi si applica questa norma?
- Il personale amministrativo del Consiglio di Stato.
- Il personale amministrativo dei tribunali amministrativi regionali.
Quali sono i punti chiave?
- Le dotazioni organiche sono determinate secondo la Tabella A allegata al decreto.
- La Tabella A sostituisce la precedente Tabella A, quadri 1, 2 e 3, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 1997.
- Il decreto è stato emanato in coerenza con le disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- La spesa sostenuta per il personale in servizio al 31 dicembre 1997, ridotta delle misure percentuali stabilite da leggi successive, è il parametro finanziario di riferimento.
Diritto processuale
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2000, n. 399 Regolamento recante norme per la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. (GU n.4 del 05-01-2001) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché il comma 2 del medesimo articolo 13;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 4;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;
Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione prima, n. 574 del 1999;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1995, n. 580, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1997, di rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali e degli altri organi di giustizia amministrativa, riferite al triennio 1993-1995;
Attesa la necessità di procedere alle variazioni delle dotazioni organiche del personale di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 1997, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai cui sensi è da ritenere parametro finanziario di riferimento, ai fini dell'osservanza del principio di invarianza degli oneri relativi alle dotazioni organiche, la spesa sostenuta per le unità di personale effettivamente e comunque in servizio al 31 dicembre 1997, ridotto delle misure percentuali stabilite con le successive leggi 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 22, comma 1, lettera a), e 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 20, comma 1, lettera a);
Visto il decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernente l'istituzione del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, con il quale sono state rideterminate, tra l'altro, le dotazioni organiche del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano;
Vista la richiesta del Presidente del Consiglio di Stato, formulata con nota in data 17 luglio 2000;
Visto l'avviso favorevole espresso dal consiglio di amministrazione del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali in data 21 giugno 2000;
Vista la favorevole deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, adottata nella seduta del giorno 13 luglio 2000;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dipendente del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999;
Ritenuto di demandare a successivo provvedimento la ripartizione, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche, dei contingenti dei profili professionali, e l'individuazione della dotazione organica delle qualifiche dirigenziali e delle aree funzionali dell'Amministrazione centrale e degli uffici decentrati;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 28 agosto 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2000;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.
Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza.
Parimenti sono attribuite agli Osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.