Decreto 7 giugno 1991, n. 206 – Regolamento recante recepimento delle direttive comunitarie n. 88/380/CEE del 13 giugno 1988 e n. 89/2/CEE del 15 dicembre 1988 riguardanti il settore sementiero
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto è un regolamento che recepisce direttive comunitarie riguardanti il settore sementiero, in particolare quelle che modificano le modalità esecutive e le caratteristiche tecniche di altre direttive già recepite. Si occupa principalmente della commercializzazione delle sementi e dei tuberi-seme.
Per chi: Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste; Produttori e importatori di sementi.
Termini:
- È possibile organizzare esperimenti temporanei a livello comunitario per trovare alternative al regime di certificazione, con una durata massima di 7 anni.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto commerciale e societario
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- La commercializzazione delle sementi di barbabietole, piante foraggere, cereali, piante oleaginose e da fibra, e ortaggi.
- Il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.
- Le modifiche tecniche alle norme vigenti in materia di commercializzazione delle sementi.
- Le procedure per la certificazione e l'etichettatura delle sementi.
A chi si applica questa norma?
- Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.
- Produttori e importatori di sementi.
- Coloro che si occupano della certificazione e commercializzazione di sementi e tuberi-seme.
Quali sono i punti chiave?
- Vengono specificati e definiti i diversi tipi di varietà di barbabietole destinati alla certificazione.
- Gli imballaggi di sementi di base o certificate devono avere un cartellino del produttore o importatore, distinto dall'etichetta ufficiale.
- È possibile organizzare esperimenti temporanei a livello comunitario per trovare alternative al regime di certificazione, con una durata massima di 7 anni.
- Le sementi di barbabietole provenienti da altri Stati membri o Paesi terzi possono essere certificate ufficialmente se rispettano specifiche condizioni di ispezione e conformità.
Diritto commerciale e societario
Diritto commerciale e societario
Testo della legge
Testo della legge
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DECRETO 7 giugno 1991, n. 206 Regolamento recante recepimento delle direttive comunitarie n.
88/380/CEE del 13 giugno 1988 e n. 89/2/CEE del 15 dicembre 1988 riguardanti il settore sementiero. note:
Entrata in vigore della legge: 30/7/1991 (GU n.164 del 15-07-1991) IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, sul coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Visto in particolare l'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, che ha stabilito che con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui si modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale;
Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86;
Vista la direttiva del Consiglio n. 88/380/CEE del 13 giugno 1988 che modifica le direttive n. 66/400/CEE, n. 66/401/CEE, n. 66/402/CEE, n. 66/403/CEE, n. 69/208/CEE, n. 70/457/CEE e n. 70/458/CEE, concernenti rispettivamente la commercializzazione delle sementi di barbabietole, nelle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi ed il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;
Vista la direttiva della Commissione n. 89/2/CEE del 15 dicembre 1988 che modifica la direttiva n. 66/402/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali;
Considerato che le modifiche apportate dalle citate direttive n. 88/380/CEE del 13 giugno 1988 e n. 89/2/CEE del 15 dicembre 1988 alle norme vigenti in materia di commercializzazione delle sementi, devono essere recepite nella legislazione italiana e presentano caratteristiche di ordine esclusivamente tecnico;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, contenente la disciplina dell'attività sementiera;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 1› ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27 e 10 giugno 1987, n. 308, nonché con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in data 14 dicembre 1987, n. 600;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373 e 10 maggio 1982, n. 517, nonché il decreto 14 dicembre 1987 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che hanno apportato modifiche ed integrazioni alla succitata legge 25 novembre 1971, n. 1096;
Vista la direttiva n. 66/400/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, modificata da ultimo dalla direttiva n. 88/95/CEE dell'8 gennaio 1988, recepita quest'ultima con decreto ministeriale 29 aprile 1989 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 1990);
Vista la direttiva n. 66/401/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, modificata da ultimo dalla direttiva n. 87/480/CEE in data 9 settembre 1987;
Vista la direttiva n. 66/402/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione di sementi di cereali, modificata da ultimo dalla direttiva n. 87/120/CEE del 14 gennaio 1987, recepita quest'ultima con decreto ministeriale 27 aprile 1989 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 1990);
Vista la direttiva n. 66/403/CEE del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione dei tuberi-semi di patate, modificata da ultimo dalla direttiva n. 87/374/CEE del 13 luglio 1987;
Vista la direttiva n. 69/208/CEE del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, modificata da ultimo dalla direttiva n. 87/480/CEE del 9 settembre 1987;
Vista la direttiva n. 70/457/CEE del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, modificata da ultimo dalla direttiva n. 86/155/CEE del 22 aprile 1986;
Vista la direttiva n. 70/458/CEE del 29 settembre 1970 relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi modificata da ultimo dalla direttiva n. 87/481/CEE del 9 settembre 1987;
Considerato che i principi fissati in sede comunitaria con le citate direttive n. 66/400/CEE, n. 66/401/CEE, n. 66/402/CEE, n. 66/403/CEE, n. 69/208/CEE, n. 70/457/CEE, n. 70/458/CEE sono state recepite nella legislazione italiana mediante l'adozione delle norme di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 e relativo regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto pertanto che occorre provvedere a dare attuazione alle citate direttive n. 88/380/CEE e n. 89/2/CEE ai sensi dell'art. 20, comma 1, della citata legge 16 aprile 1987, n. 183;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 23 agosto 1988;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990;
Effettuata la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in forza dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 26 aprile 1991;
ADOTTA il seguente regolamento:
Art. 1
Allorchè in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di generazioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.
Le sementi di barbabietola raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto al comma precedente, devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, III - Barbabietola, lettere A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, conformemente a quanto previsto dall'art. 10- bis ed 11 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica e devono essere accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato 5, lettera C.
Le sementi di barbabietola provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui è stata concessa l'equivalenza conformemente all'art. 40, comma 3, della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e raccolte in un Paese terzo devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad una ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'art. 40, comma 3, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per la categoria interessata e se si è constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato 6, lettera A, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa categoria".
A) Indicazioni prescritte per l'etichetta:
B) Colore dell'etichetta.
L'etichetta è di colore grigio.
C) Indicazione prevista per il documento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Art. 5
(Attuazioni modificative). - 1. Fermo quanto previsto dall'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'art. 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 2. Le disposizioni del comma 1 e dell'art. 4 sono applicabili, ove occorra, anche per l'attuazione degli altri provvedimenti comunitari di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) (regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni (CECA) che, in conformità alle norme dei trattati istitutivi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, vincolano la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione, n.d.r.)".
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.