Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2008, n. 94 – Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia (biennio 2006-2007)
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto recepisce un accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica che presta servizio in Italia, specificamente per il biennio economico 2006-2007. Regola aspetti del rapporto di impiego di tale personale, in particolare quelli economici.
Per chi: Il personale appartenente alla carriera diplomatica; Specificamente, il personale diplomatico che presta servizio in Italia.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto del lavoro
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Il trattamento economico del personale diplomatico in servizio in Italia.
- L'orario di lavoro.
- Il congedo ordinario e straordinario.
- La reperibilità, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali e le aspettative e permessi sindacali.
A chi si applica questa norma?
- Il personale appartenente alla carriera diplomatica.
- Specificamente, il personale diplomatico che presta servizio in Italia.
Quali sono i punti chiave?
- L'accordo sindacale recepito riguarda il biennio economico 2006-2007.
- Il procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego si svolge con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici.
- Le organizzazioni sindacali rappresentative devono avere una rappresentatività non inferiore al cinque per cento.
- L'ipotesi di accordo non può comportare impegni di spesa eccedenti quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria, nella legge finanziaria e nel bilancio.
Diritto del lavoro
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2008, n. 94 Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia (biennio 2006-2007). note:
Entrata in vigore del provvedimento: 12/6/2008 (GU n.124 del 28-05-2008) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante «Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Visto l'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, che regola il procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;
Viste le disposizioni dell'articolo 112, commi primo e secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, che individuano la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale che partecipano al richiamato procedimento negoziale;
Viste le disposizioni di cui all'articolo 112, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti le modalità secondo le quali il procedimento negoziale si svolge;
Visto il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 5 settembre 2006, recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'Accordo per il biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo introdotto dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2006, n. 287;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio giuridico 2004-2007 e per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85»;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri in data 5 luglio 2000, adottato in attuazione dell'articolo 112, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
Vista l'ipotesi di accordo relativa al biennio economico 2006-2007, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sottoscritta il 28 marzo 2008 ai sensi dell'articolo 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera diplomatica SNDMAE (Sindacato Nazionale Dipendenti Ministero affari esteri) e CGIL Coordinamento esteri;
Visto l'articolo 1, commi 177 e 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto l'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, recante «Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 1° aprile 2008, con la quale è stata approvata, ai sensi del citato articolo 112, comma quarto, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui alla lettera b) del citato articolo, la predetta ipotesi di accordo;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta:
Art. 1Ambito di applicazione
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'Amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si considerano rappresentative del personale diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.
La delegazione sindacale è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri.
Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti modalità:
Il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, in relazione alla specificità ed unitarietà di ruolo della carriera diplomatica, assicura, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale della carriera diplomatica. Il trattamento economico è onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, ed è articolato in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti, correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilità esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
La componente stipendiale di base verrà determinata tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.
La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato in Italia, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati, è effettuata con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo. La componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi e alle responsabilità esercitati, verrà attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, a tutto il personale della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali e gli incarichi del livello più elevato.
La componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verrà attribuita tenendo conto della efficacia, della tempestività e della produttività del lavoro svolto dai funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo, si provvederà alla individuazione delle modalità per la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari.
Per il finanziamento delle componenti retributive di posizione e di risultato, è costituito un apposito fondo, nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie, diverse da quelle destinate allo stipendio di base, individuate a tale scopo tramite il procedimento negoziale.».
Nota all'art. 1: