Decreto 13 gennaio 1992, n. 184 – Regolamento di esecuzione della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per quanto attiene la costruzione, trasformazione, adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici…
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto stabilisce le regole per ottenere l'autorizzazione alla costruzione, modifica o adattamento di immobili destinati a sale e arene cinematografiche, inclusi i teatri convertiti a tale uso. Definisce anche le sanzioni per chi non rispetta queste norme.
Per chi: Chiunque intenda costruire, trasformare o adattare immobili per sale cinematografiche; Chiunque voglia ampliare sale cinematografiche esistenti.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto immobiliare e dell'edilizia
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- La costruzione di nuove sale e arene per spettacoli cinematografici.
- La trasformazione o l'adattamento di immobili esistenti per destinarli a sale e arene cinematografiche.
- L'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività.
- La destinazione di un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.
A chi si applica questa norma?
- Chiunque intenda costruire, trasformare o adattare immobili per sale cinematografiche.
- Chiunque voglia ampliare sale cinematografiche esistenti.
Quali sono i punti chiave?
- È sempre necessaria l'autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo per le attività sopra indicate.
- L'autorizzazione è richiesta anche per convertire un teatro in sala cinematografica.
- L'autorizzazione per cinema ambulanti è concessa solo in località senza sale cinematografiche.
- La violazione delle disposizioni comporta una sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 900.000 e la sospensione dei lavori.
Diritto immobiliare e dell'edilizia
Diritto immobiliare e dell'edilizia
Testo della legge
Testo della legge
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO DECRETO 13 gennaio 1992, n. 184 Regolamento di esecuzione della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per quanto attiene la costruzione, trasformazione, adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, l'ampliamento di sale e arene cinematografiche già in attività, nonchè la destinazione di teatri a sale per proiezioni cinematografiche. note:
Entrata in vigore del decreto: 3/3/1992 (GU n.51 del 02-03-1992) IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Visti gli articoli 31, 32, 33 e 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
Considerata la necessità di determinare i criteri per la concessione dell'autorizzazione all'apertura di nuove sale;
Ritenuto di provvedere alla determinazione, per il biennio 1992-93, dei criteri per la concessione dell'autorizzazione alla costruzione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale e arene cinematografiche, nonché all'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Sentita la commissione centrale per la cinematografia di cui all'art. 3 della predetta legge 4 novembre 1965, n. 1213;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 novembre 1990;
Vista la nota n. 3616/GA/31/12 del 5 luglio 1991 di comunicazione del presente regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
ADOTTA il seguente regolamento:
Art. 1Obbligo preventivo autorizzazione-sanzioni
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
I membri di cui alle lettere da m) a t) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, maggiormente rappresentative. I rappresentanti dei circoli di cultura cinematografica saranno nominati dopo il riconoscimento di almeno due associazioni nazionali di circoli di cultura cinematografica. Queste ne designeranno a maggioranza in nominativi in una riunione convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo alla quale saranno invitati i rispettivi rappresentanti.
Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può delegare, di volta in volta, ad un Sottosegretario le funzioni di presidente della commissione.
Possono essere invitati ad intervenire alle singole sedute, senza diritto a voto, rappresentanti di altre amministrazioni dello Stato ed esperti per l'esame di problemi interessanti i vari settori della cinematografia.
Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente.
I componenti della commissione centrale per la cinematografia sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo. I membri di cui alle lettere da b) a y) durano in carica due anni e possono essere confermati.
La commissione centrale per la cinematografia è convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno otto dei suoi componenti. Le riunioni della commissione centrale per la cinematografia sono valide quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
È istituita, nell'ambito della commissione centrale per la cinematografia, una sottocommissione, presieduta dal direttore generale dello spettacolo alla quale è attribuito il compito di esaminare i progetti dei film nazionali da realizzarsi in coproduzione o compartecipazione con imprese estere e quelli dei film nazionali da realizzarsi in tutto o in parte all'estero ai sensi degli articoli 19 e 20.
La sottocommissione viene eletta dalla commissione centrale, nella sua prima riunione ed è composta:
Il direttore generale dello spettacolo provvede alla convocazione della sottocommissione. Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario effettivo o da quello supplente della commissione centrale per la cinematografia". "Art. 31 (Apertura nuove sale). - La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinati ad autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.
È necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.
I criteri per la concessione dell'autorizzazione prevista dai precedenti commi e dall'art. 33 sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia, sulla base dell'incremento della frequenza degli spettatori e delle giornate di attività verificatisi in ciascun comune o frazione o località, nelle sale cinematografiche funzionanti da almeno un biennio.
Possono consentirsi deroghe ai criteri predetti per soddisfare le esigenze cinematografiche di zone periferiche e di quartieri coordinati (C.E.P.) o realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per migliorare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici e per consentire l'apertura di nuove sale nei comuni, nelle frazioni e nelle località che ne fossero sprovvisti o in cui esistono peculiari esigenze di interesse turistico, nonché nei capoluoghi di provincia che non sono provvisti di sale cinematografiche con una ricettività superiore ai 500 posti.
Può inoltre consentirsi l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a 400 posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici o a manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'art. 44, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a 50 per ciascun circolo.
La deroga di cui al comma precedente è ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore ad un milione di abitanti, a due sale per comuni che abbiano una popolazione tra i 400 mila e un milione di abitanti, ad una sala per comuni che abbiano una popolazione fra 50 mila e 400 mila abitanti o siano capoluoghi di provincia.
Potrà inoltre essere consentita l'apertura di sale esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi anche nei comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti.
L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti è rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.
I profughi già proprietari o esercenti di cinema nei territori di provenienza, i quali non abbiano presentato e non presentino entro il termine perentorio di un anno dal loro rientro in patria domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per ripristinare nel territorio della Repubblica l'attività cinematografica in precedenza esplicata, decadono dal particolare beneficio previsto all'art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137. Il termine decorre dall'entrata in vigore della presente legge per i profughi già rientrati in patria.
Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma è punito con l'ammenda da lire centomila a lire trecentomila. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori. Qualora il Ministro per il turismo e lo spettacolo lo richieda, è disposta, con ordinanza del questore o del dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori, anche indipendentemente dal procedimento penale".
La sanzione dell'ammenda di cui all'ultimo comma dell'articolo sopra riportato è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non costituissero più reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 è stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa.
La misura minima e massima della sanzione di cui sopra è stata elevata di tre volte per effetto dell'art. 114, primo comma, della predetta legge n. 689/1981, in relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge. La misura attuale della sanzione è quindi "da lire trecentomila a lire novecentomila". "Art. 32 (Spettacoli misti). - Le sale cinematografiche non possono essere adibite a spettacoli misti, senza l'autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.
Per spettacoli misti si intendono queli che comprendono in un unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali di arte varia.
Nel caso di infrazioni alla disposizione di cui al primo comma, il questore o il dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza può disporre la chiusura del locale da uno a venti giorni". "Art. 33 (Sale per proiezione a formato ridotto e arene estive). - Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 31, la verifica della idoneità e della sicurezza dei locali da destinare esclusivamente a sale per spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto e le successive ispezioni da effettuarsi ai medesimi fini con periodicità triennale sono demandate ad una commissione così composta: del sindaco del comune ove è ubicata la sala, che la presiede, di un ingegnere del genio civile, dell'ufficiale sanitario del comune. Le funzioni di segretario sono affidate al segretario comunale.
Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
Nei locali indicati nel primo comma non sono obbligatori l'impianto della cabina e il dispositivo di sicurezza prescritti dall'art. 117 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
La verifica dell'idoneità e della sicurezza delle arene estive e le successive ispezioni annuali sono demandate alla commissione di cui al primo comma del presente articolo". "Art. 52 (Commissione apertura sale). - Le autorizzazioni di cui agli articoli 31 e 32 della presente legge sono rilasciate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere di una commissione composta di:
I membri di cui alla lettera h) del precedente comma hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche.
In caso di assenza o di impedimento del direttore generale dello spettacolo, la commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera b).
La commisione è nominata, ogni due anni, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere c), d), e), f) e g), sono designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su designazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.
Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettcolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario".
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1: